IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le  amministrazioni
dello  Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta  diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art.  3  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,  n.  645,  che
prevede  l'invio  di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre
1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da  parte  delle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,  degli  elenchi  dei  percipienti  ai  quali   sono   stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze 25 ottobre 1995 di
approvazione del mod. 730, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di
approvazione dei modelli 770, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  aprile  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87  del  13
aprile   1996,   con  il  quale  sono  apportate  modificazioni  alle
istruzioni e ai modelli di  dichiarazione  approvati  con  i  decreti
ministeriali 14 febbraio 1996;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli articoli 3, commi quinto e nono, e 16,  secondo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1992, n. 395,
come modificato dall'art. 5, comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio
1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge  27  luglio  1994,  n. 473,
effettuati con le ritenute  d'acconto  applicate  sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Ritenuta    la   necessita'   di   stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'amministrazione  finanziaria  dei supporti magnetici contenenti i
dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati
a ritenuta d'acconto;
  Considerato infine che l'art. 20, comma 2, lettera f), della  legge
30  dicembre  1991,  n.  413, prevede la emanazione di un decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  al
fine  di  stabilire  il  contenuto,  i  termini  e le modalita' della
comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle con ordinamento
autonomo,  che  effettuano  ritenute  dirette  in  acconto  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto
magnetico,  gli  elenchi  dei percipienti i compensi o gli emolumenti
corrisposti nell'anno 1995, con esclusione dei soggetti per  i  quali
e'  prevista  la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo
1981, n. 119,  nel  testo  sostituito  dall'art.  4  della  legge  14
novembre 1981, n. 645.
  Per  i redditi di lavoro dipendente, i dati richiesti devono essere
registrati su supporto magnetico a cura degli uffici  che  effettuano
il  conguaglio  annuale  o  alla  data  di cessazione del rapporto di
lavoro, se questa e' anteriore alla  fine  dell'anno,  delle  imposte
dovute  dal  dipendente,  ai sensi del secondo comma dell'art. 29 del
suddetto decreto presidenziale.
  Le amministrazioni non in grado di fornire  su  supporti  magnetici
gli  elenchi di cui ai commi precedenti devono trasmettere le notizie
richieste utilizzando i modelli previsti  per  le  dichiarazioni  dei
sostituti  d'imposta  (modelli  770/A,  770/A1,  770/B, 770/C, 770/D,
770/D1, 770/E), con esclusione del modello 770 base.
  Le modalita' di compilazione dei supporti cartacei  nonche'  quelle
di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato A
al presente decreto.