IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre l'invio
ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente
ad   analoghe   delegazioni   facenti  parte  della  TIPH  (Temporary
international  presence in Hebron) per il ristabilimento del clima di
pace  e  sicurezza in quella citta', cosi' come previsto dall'accordo
firmato  a  Gerusalemme  il  21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e
dall'Autorita' palestinese;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica e della difesa;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.   E'   autorizzata  la  partecipazione  italiana  al  gruppo  di
osservatori  temporanei  ad Hebron (TIPH) per le finalita' di pace di
cui  alla  richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e
dall'Autorita'  palestinese  con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme
il 21 gennaio 1997.