IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire a favore della zootecnia colpita dalla crisi conseguente all'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, prevedendo strumenti di agevolazione finanziaria e misure dirette ad indennizzare la perdita di reddito subita; Considerata, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il contenimento della produzione lattiera nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nonche' di alleviare gli oneri previdenziali a carico degli agricoltori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della difesa, dell'interno, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1 Finanziamenti 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessita' delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine societa' per azioni (Meliorconsorzio) e' autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992. 2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40% del finanziamento medesimo. 3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non puo' superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determinatasi. 4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal presente articolo, sono erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997 e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.