IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 gennaio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nella  regione Campania colpita dalle avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997;
  Ravvisata la necessita' di definire gli ambiti  territoriali  delle
aree  gravemente danneggiate della regione nonche' un quadro di primo
riferimento dei danni verificatisi;
  Ravvisata, altresi', la necessita'  di  dare  corso  ad  interventi
prioritari  urgenti  ed indifferibili, con particolare riferimento al
ripristino della strada statale 145 della penisola sorrentina  al  km
12  (localita'  Pozzano) al fine di consentire l'apertura al traffico
in sicurezza eliminando condizioni di disagio per la popolazione;
  Su proposta del Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I prefetti e i presidenti delle province della regione Campania
provvedono entro sette giorni dalla data della presente  ordinanza  a
fornire   elementi  utili  ad  individuare  i  territori  dei  comuni
gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di  novembre
e dicembre 1996 e del mese di gennaio 1997. I prefetti delle province
sono  tenuti,  altresi',  nello  stesso  termine,  a  trasmettere  al
Dipartimento della protezione civile ed al commissario  delegato;  di
cui al successivo art. 2 una prima ricognizione dei danni.
  2. Con successiva ordinanza si provvedera', d'intesa con la regione
Campania,  ad  individuare  i  comuni  maggiormente  danneggiati  e a
disporre ulteriori finanziamenti per l'attivazione degli  interventi,
avvalendosi di risorse statali e regionali.