IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  ottobre  1996,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato   di
emergenza  anche  nei  territori  delle  province  di Reggio Emilia e
Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996;
  Vista l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996;
  Visto il  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,  concernente
interventi   urgenti   a  favore  delle  zone  colpite  dagli  eventi
calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge  31
dicembre 1996, n. 677;
  Considerato    che    sono    emerse    esigenze    di    carattere
tecnico-amministrativo per migliorare gli interventi posti in essere;
  Su proposta del  Sottosegretario  di  Stato  prof.  Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 9 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, dopo il
comma 1 aggiungere il seguente comma:
  "Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  connesse   al   trasporto,
movimentazione  e  posizionamento di beni mobili di protezione civile
effettuati e da effettuare a favore  dei  comuni  delle  province  di
Reggio  Emilia  e  Modena,  colpite dal sisma del 15 ottobre 1996, il
Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile,
avvalendosi delle risorse finanziarie gia' concesse dal  Dipartimento
della  protezione  civile,  e'  autorizzato  a derogare alle seguenti
norme:
   articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 22,  23  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 157;
   art.  20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile
1994, n. 367;
   art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
   articoli 2, 3, 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica  5
dicembre 1983, n. 939;
   articoli  3,  6,  16, 19, 49, 50 del L.C.G.S. 18 novembre 1923, n.
2440;
   art. 42 R.A.U. - decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno
1976, n. 1076;
   capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
   titolo II, capo I, titolo II, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO