IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  23
gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 gennaio 1997, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches  dei  certificati
di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi
("CTZ-24"),  con  decorrenza  15  gennaio  1997 e scadenza 15 gennaio
1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
terza  tranche  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio  1999,
fino  all'importo  massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al
decreto ministeriale dell'8  gennaio  1997,  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato  decreto  ministeriale  8
gennaio 1997.