IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista   la   legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari";
  Visto  l'art. 15 della predetta legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui
e' stato istituito il Fondo nazionale di garanzia per la  tutela  dei
crediti   vantati  dai  clienti  nei  confronti  delle  socie'ta'  di
intermediazione  mobiliare  e  degli   altri   soggetti   autorizzati
all'esercizio  delle  attivita'  di  cui  all'art.  1, comma 1, della
stessa legge, in  conseguenza  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione in valori mobiliari;
  Visto  il  proprio  decreto del 30 settembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, integrato  dal  decreto
25  marzo  1992  e  dal decreto 29 maggio 1995, recante la disciplina
delle modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del  Fondo
nazionale di garanzia;
  Vista  la  propria  circolare  n.  1 del 19 luglio 1994, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  13  agosto  1994,   recante
disposizioni  in  ordine  alle  modalita'  di  intervento  del  Fondo
nazionale di garanzia di cui al predetto decreto 30 settembre 1991;
  Visto l'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 agosto  1994,  n.
516,  convertito  dalla  legge  27  ottobre  1994,  n. 598, il quale,
limitatamente al triennio 1994-1996, ha aumentato il livello  massimo
del  contributo  al  predetto  Fondo  dal due al cinque per cento dei
proventi  lordi  di  ciascun   intermediario   per   lo   svolgimento
dell'attivita' di intermediazione mobiliare;
  Visto  l'art.  62,  del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
che ha riconosciuto il predetto Fondo quale sistema di indennizzo, ai
sensi dell'art.  35  dello  stesso  decreto  legislativo,  prevedendo
l'applicazione  della disciplina previgente fino all'adeguamento alla
nuova regolamentazione prevista dal medesimo art. 35;
  Visto l'art. 3, comma 9 del citato decreto del  30  settembre  1991
che  prevede,  qualora  le disponibilita' del predetto Fondo non sono
sufficienti  a  far  fronte  al  complesso   degli   interventi,   la
possibilita'  che  il  Ministro  del tesoro, su proposta della Consob
d'intesa con la Banca d'Italia, chiami gli intermediari al versamento
di un contributo suppletivo in corso d'anno,  nei  limiti  prefissati
dallo stesso articolo;
  Vista  la  lettera  n.  10486 del 22 dicembre 1995, con la quale il
predetto Fondo ha chiesto  alla  Consob  e  alla  Banca  d'Italia  di
attivare  la  procedura per il versamento da parte degli intermediari
del  contributo  suppletivo,  essendosi  verificata   la   situazione
prevista dall'art. 3, comma 9, del predetto decreto 30 settembre 1991
relativamente alle istanze di indennizzo pervenute al Fondo nazionale
di garanzia entro il 30 novembre 1995;
  Considerato  che  il  predetto  Fondo  ha quantificato nell'importo
massimo complessivo di L. 5.288.502.990 il contributo  suppletivo  da
ripartirsi  tra  gli  intermediari  aderenti  al  Fondo  medesimo (L.
2.949.213.339 per SIM, L. 1.872.969.656 per  banche,  L.  335.838.053
per  societa'  fiduciarie  e  L.  130.481.942  per agenti di cambio),
contributo calcolato a carico di ciascun intermediario rispettando il
doppio limite della posizione individuale in essere  al  30  novembre
1995  e  del  massimale contributivo annuo del 5 per cento dei propri
proventi lordi;
  Vista la lettera n. 97000025 del 2 gennaio 1997  con  la  quale  la
Consob,  d'intesa  con  la Banca d'Italia, ha proposto di attivare la
procedura per il versamento del predetto contributo suppletivo  nella
misura quantificata dal Fondo nazionale di garanzia;
  Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Tutti  gli intermediari individuati dall'art. 1 del decreto del
Ministro  del  tesoro  del  30  settembre  1991,  aderenti  al  Fondo
nazionale di garanzia al 30 novembre 1995, sono chiamati a versare il
contributo  suppletivo  previsto  dall'art.  3, comma 9, dello stesso
decreto, nella misura ed entro i limiti fissati dal  successivo  art.
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