IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante "Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari"; Visto l'art. 15 della predetta legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui e' stato istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle socie'ta' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge, in conseguenza dello svolgimento dell'attivita' di intermediazione in valori mobiliari; Visto il proprio decreto del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, integrato dal decreto 25 marzo 1992 e dal decreto 29 maggio 1995, recante la disciplina delle modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia; Vista la propria circolare n. 1 del 19 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994, recante disposizioni in ordine alle modalita' di intervento del Fondo nazionale di garanzia di cui al predetto decreto 30 settembre 1991; Visto l'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, il quale, limitatamente al triennio 1994-1996, ha aumentato il livello massimo del contributo al predetto Fondo dal due al cinque per cento dei proventi lordi di ciascun intermediario per lo svolgimento dell'attivita' di intermediazione mobiliare; Visto l'art. 62, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha riconosciuto il predetto Fondo quale sistema di indennizzo, ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo, prevedendo l'applicazione della disciplina previgente fino all'adeguamento alla nuova regolamentazione prevista dal medesimo art. 35; Visto l'art. 3, comma 9 del citato decreto del 30 settembre 1991 che prevede, qualora le disponibilita' del predetto Fondo non sono sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, la possibilita' che il Ministro del tesoro, su proposta della Consob d'intesa con la Banca d'Italia, chiami gli intermediari al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno, nei limiti prefissati dallo stesso articolo; Vista la lettera n. 10486 del 22 dicembre 1995, con la quale il predetto Fondo ha chiesto alla Consob e alla Banca d'Italia di attivare la procedura per il versamento da parte degli intermediari del contributo suppletivo, essendosi verificata la situazione prevista dall'art. 3, comma 9, del predetto decreto 30 settembre 1991 relativamente alle istanze di indennizzo pervenute al Fondo nazionale di garanzia entro il 30 novembre 1995; Considerato che il predetto Fondo ha quantificato nell'importo massimo complessivo di L. 5.288.502.990 il contributo suppletivo da ripartirsi tra gli intermediari aderenti al Fondo medesimo (L. 2.949.213.339 per SIM, L. 1.872.969.656 per banche, L. 335.838.053 per societa' fiduciarie e L. 130.481.942 per agenti di cambio), contributo calcolato a carico di ciascun intermediario rispettando il doppio limite della posizione individuale in essere al 30 novembre 1995 e del massimale contributivo annuo del 5 per cento dei propri proventi lordi; Vista la lettera n. 97000025 del 2 gennaio 1997 con la quale la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ha proposto di attivare la procedura per il versamento del predetto contributo suppletivo nella misura quantificata dal Fondo nazionale di garanzia; Ritenuto di accogliere la suddetta proposta; Decreta: Art. 1. 1. Tutti gli intermediari individuati dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, aderenti al Fondo nazionale di garanzia al 30 novembre 1995, sono chiamati a versare il contributo suppletivo previsto dall'art. 3, comma 9, dello stesso decreto, nella misura ed entro i limiti fissati dal successivo art. 2.