IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il proprio decreto in  data  5  giugno  1996,  con  il  quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto-legge 3  giugno  1996,  n.  310,  convertito,  con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n.
401;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  6  febbraio  1996,  n. 2421, che prevede la
possibilita', una volta intervenuta la concreta individuazione  degli
interventi,   di   poter   concedere  al  commissario  delegato,  ove
necessario, ulteriori deroghe;
  Vista la nota  del  commissario  delegato  n.  9/UCD/96  datata  17
gennaio  1997 con la quale si chiede ulteriori deroghe finalizzate ad
accelerare le procedure da seguire per l'approvazione del progetto  e
l'assegnazione   dei   lavori,   evitando   cosi'   il  prolungamento
dell'utilizzo  della  struttura  alternativa  (Palafenice)   con   il
conseguenziale protrarsi dei relativi oneri;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta anche al fine di non
vanificare le aspettative venutesi a creare sia a livello locale  che
nazionale  ed internazionale circa la ripresa dell'attivita' teatrale
entro il 1999;
  Su proposta del Sottosegretario di  Stato,  prof.  Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1.  Il  prefetto  di  Venezia,  nominato  commissario  delegato con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6  febbraio
1996,  n.  2421,  approva  il progetto esecutivo di ricostruzione del
teatro "La Fenice" di Venezia previa convocazione di  una  conferenza
di  servizi,  entro  dieci  giorni dall'aggiudicazione dei lavori, ai
sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvalendosi dei
poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e  sono  tenuti  a
partecipare   tutti   i   soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri,
nulla-osta e visti sul progetto affinche', una volta  che  lo  stesso
sia  approvato,  i lavori vengano immediatamente appaltati. Il parere
si intende acquisito anche se reso a maggioranza. In caso di  assenza
di  uno  dei soggetti invitati, il parere si intende irrevocabilmente
reso favorevolmente.
  2. Il commissario delegato per la  realizzazione  degli  interventi
puo'   adottare  provvedimenti  in  deroga  oltre  alle  norme  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  di   cui   all'ordinanza   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  datata 6 febbraio 1996, n.
2421, anche agli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO