IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  1995, n. 26, convertito, con
modificazioni nella legge 29 marzo 1995, n. 95 recante: "Disposizioni
urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali";
  Visto in particolare, l'art. 3 che prevede il trasferimento al cap.
7520  dello  stato  di   previsione   della   spesa   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per il
periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti
di  bilancio  autorizzati  o  da  autorizzare  in  favore  del   CNR,
dell'ENEA, dell'INFN, del Fondo speciale per la ricerca applicata per
promuovere  iniziative in comune fra imprese, universita' e centri di
ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse  per  lo
sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione
di specifici accordi di programma con il Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  la  cui  formazione  e'
prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il  regolamento  adottato  in  data  8  maggio  1996  n.  370
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 25 giugno 1996, registro n. 1
MURST, foglio n.  153,  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione  delle  iniziative  in  comune  fra imprese, universita' e
centri di ricerca pubblici e privati, previste dall'art. 3 del citato
decreto-legge n. 26 del 1995;
  Considerata la necessita'  di  stabilire  -  con  riferimento  alla
disponibilita'  finanziaria  di L. 59.987.000.000 per l'anno 1996 del
predetto cap. 7520 concernente: "Attivazione di accordi di  programma
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica" e, in attuazione
dell'art.  1,  comma  2,  del  predetto  regolamento  -  i settori di
rilevante interesse per  lo  sviluppo  del  sistema  nazionale  della
ricerca  ed  i  relativi  enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti
istituzionalmente competenti nei settori di riferimento, cui affidare
la  responsabilita'  di  definire  specifici  programmi  di  ricerca,
nonche' le percentuali di intervento finanziario per ciascun settore;
  Considerato  che  i  predetti  programmi,  volti  ad  accrescere le
conoscenze tecnologiche delle imprese  in  vista  del  loro  sviluppo
produttivo  nel breve e medio periodo - nel quadro delle finalita' di
rilancio delle attivita' economiche attraverso nuovi e piu'  incisivi
interventi   per   la   ricerca   applicata  -  devono  prevedere  la
partecipazione congiunta  e  bilanciata  di  imprese,  universita'  e
centri  di  ricerca  pubblici  e  privati  per  la  messa  a punto di
apparati, prodotti, materiali o processi in settori  avanzati  per  i
quali:
    a) vi siano concrete possibilita' di mercato;
    b) la ricerca italiana sia a livelli competitivi;
    c)  le industrie non possiedano ancora il necessario Know-how per
le relative realizzazioni produttive;
  Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale  della  scienza  e
tecnologia nella seduta del 18 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  iniziative in comune fra imprese, universita' e centri pubblici
e privati, previste dall'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
95, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n.  95,
con  riferimento all'importo di lire 54 miliardi su L. 59.987.000.000
previsti per l'anno finanziario 1996 riguardano i seguenti  specifici
settori  di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale
della ricerca, per ciascuno  dei  quali  sono  individuati  gli  enti
pubblici  di  ricerca  nazionali  istituzionalmente  competenti  e le
relative quote percentuali di intervento finanziario:
   settore  "Strumentazione  scientifica"  (14,8%  pari  a   lire   8
miliardi) all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
   settore "Multimediale" (14,8% pari a lire 8 miliardi) al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
   settore "Ambiente" (40,6% pari a lire 22 miliardi)
di cui:
    9,2%  pari  a  lire  5 miliardi all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
    16,6% pari  a  lire  9  miliardi  al  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (CNR);
    14,8%  pari  a  lire  8 miliardi all'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) e all'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente (ENEA);
   settore  "Chimica"  (16,6%  pari  a  lire 9 miliardi) al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
   settore "Calcolo" (12,9% pari a lire 7 miliardi) all'Ente  per  le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).