IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, come successivamente modificata ed integrata; Visti l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e l'art. 7 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, con il quale e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art. 13 della legge n. 36/1994; Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, che, all'art. 2 comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le tariffe relativamente all'anno 1997; Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS); Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, modificando e sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura per il 1996, stabilendo al 1 settembre di detto anno la decorrenza dei relativi aumenti e prevedendo la facolta' di procedere all'esazione, per tali eventuali incrementi, a decorrere dal 1 gennaio 1997; Vista la nota n. US/942 del 16 ottobre 1996, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto agli adempimenti di propria competenza quanto agli adempimenti regionali, rilevando come la complessiva situazione di ritardo nell'emanazione - da parte delle regioni - dei provvedimenti di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di definizione delle forme giuridiche di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione delle strutture di gestione non renda possibile, nonostante la ricordata approvazione del metodo normalizzato, il passaggio al regime tariffario previsto dagli artt. 13 e 14 della legge di cui sopra alla data del 1 gennaio 1997 e proponendo quindi di prorogare, per detto anno, la validita' della disciplina transitoria rimessa al CIPE; Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute nella relazione previsionale e programmatica per il 1997; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 22 novembre 1996; Tenuto conto che, con nota n. GAB/96/19262/98 del 26 novembre 1996, il Ministro dell'ambiente ha dichiarato di condividere le indicazioni del NARS e di far proprio lo schema di delibera elaborato in quella sede; Tenuto conto che, con nota n. 26900/GAB del 26 novembre 1996, il Ministro delle finanze ha formulato analoga comunicazione; Ritenuto che, nelle more della piena attuazione della legge n. 36/1994 ed in considerazione delle determinazioni in materia tariffaria gia' assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti tariffari ulteriori connessi alle attivita' di investimento; Considerato che nella citata delibera del 26 giugno 1996 questo Comitato si era riservato di prevedere misure nei confronti delle regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi della legge n. 36/1994 sopra ricordati; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato di aver attivato la procedura per l'adozione dei poteri sostitutivi, prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994 e che questo Comitato, nell'emanare direttive per la determinazione delle tariffe acquedottistiche 1997, ha invitato il suddetto Ministro a fornire, non appena possibile, notizie aggiornate sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali di cui alla legge stessa; Udita la relazione dei Sottosegretari all'ambiente ed alle finanze; Delibera: Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive: 1. Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo puo' essere incrementata sino ad un massimo dell'1,4%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'. L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80 per cento o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso. Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto, il volume dell'acqua scaricata e' determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994. 2. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula. 3. Gli incrementi tariffari di cui ai punti precedenti sono appicati sulle tariffe vigenti purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui al citato allegato 2 della delibera del 26 giugno 1996, ovvero sulle tariffe rideterminate ai sensi del periodo successivo. Qualora gli adeguamenti tariffari connessi alla revisione relativa all'anno 1996 non siano stati effettuati entro i termini previsti, gli stessi, purche' deliberati nei termini fissati per le determinazioni tariffarie 1997, avranno decorrenza dal 1 gennaio del 1997 stesso. 4. Per le utenze civili possono derogare ai limiti di cui al punto 1 della presente delibera gli enti che gestiscano anche il servizio di acquedotto e siano abilitati a determinare le tariffe relative, purche' i limiti stessi valgano per la media ponderata degli incrementi tariffari applicati ai servizi acquedottistico e di fognatura: a tali fini i pesi attribuiti ai due citati servizi sono pari, rispettivamente, all'82,4% (acquedotti) ed al 17,6% (fognatura). Roma, 27 novembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 17