IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti  gli  articoli  16  e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.
319, come successivamente modificata ed integrata;
  Visti l'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito
dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e l'art. 7  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
  Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Visto  l'art.  2,  comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.   444,
convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 1 agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre  1996,  con
il quale e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art.
13 della legge n. 36/1994;
  Visto  il  decreto-legge  25 novembre 1996, n. 599, che, all'art. 2
comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli
enti locali possono  deliberare  le  tariffe  relativamente  all'anno
1997;
  Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in Gazzetta Ufficiale
n.  118  del  22  maggio  1996)  e  dell'8  maggio  1996 (in Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente -
la definizione delle linee guida per la regolazione  dei  servizi  di
pubblica  utilita'  e  l'istituzione  del  Nucleo  di  consulenza per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
  Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la  quale  questo  Comitato,
modificando   e   sostituendo  le  delibere  adottate  in  materia  -
rispettivamente - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato  direttive
per  la  determinazione delle tariffe degli acquedotti e di fognatura
per il 1996, stabilendo al 1 settembre di detto  anno  la  decorrenza
dei   relativi   aumenti   e  prevedendo  la  facolta'  di  procedere
all'esazione, per  tali  eventuali  incrementi,  a  decorrere  dal  1
gennaio 1997;
  Vista  la  nota  n.  US/942  del  16  ottobre 1996, con la quale il
Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo  stato
di  attuazione  della  citata legge n. 36/1994, con riferimento tanto
agli  adempimenti  di  propria  competenza  quanto  agli  adempimenti
regionali,  rilevando  come  la  complessiva  situazione  di  ritardo
nell'emanazione - da parte  delle  regioni  -  dei  provvedimenti  di
delimitazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali e di definizione
delle forme giuridiche  di  cooperazione  tra  gli  enti  locali  per
l'organizzazione  delle  strutture  di  gestione non renda possibile,
nonostante la ricordata  approvazione  del  metodo  normalizzato,  il
passaggio  al  regime  tariffario  previsto dagli artt. 13 e 14 della
legge di cui sopra alla data del 1 gennaio 1997 e  proponendo  quindi
di   prorogare,   per  detto  anno,  la  validita'  della  disciplina
transitoria rimessa al CIPE;
  Viste le indicazioni in materia di  politica  tariffaria  contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1997;
  Tenuto  conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del
22 novembre 1996;
  Tenuto conto che, con nota n. GAB/96/19262/98 del 26 novembre 1996,
il Ministro dell'ambiente ha dichiarato di condividere le indicazioni
del NARS e di far proprio lo schema di delibera elaborato  in  quella
sede;
  Tenuto  conto  che,  con nota n. 26900/GAB del 26 novembre 1996, il
Ministro delle finanze ha formulato analoga comunicazione;
  Ritenuto che, nelle more della  piena  attuazione  della  legge  n.
36/1994   ed   in  considerazione  delle  determinazioni  in  materia
tariffaria gia' assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti
tariffari ulteriori connessi alle attivita' di investimento;
  Considerato che nella citata delibera del  26  giugno  1996  questo
Comitato  si  era  riservato  di prevedere misure nei confronti delle
regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi
della legge n. 36/1994 sopra ricordati;
  Considerato che il Ministro dei lavori pubblici  ha  comunicato  di
aver  attivato  la  procedura  per l'adozione dei poteri sostitutivi,
prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994 e che  questo  Comitato,
nell'emanare   direttive   per   la   determinazione   delle  tariffe
acquedottistiche 1997, ha invitato il suddetto  Ministro  a  fornire,
non  appena  possibile,  notizie aggiornate sullo stato di attuazione
degli adempimenti regionali di cui alla legge stessa;
  Udita la relazione dei Sottosegretari all'ambiente ed alle finanze;
                               Delibera:
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31
dicembre 1997 - fermo restando quanto previsto in via generale  dalla
normativa  di  settore  -  gli  enti  gestori determinano le quote di
servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:
  1. Per le  utenze  relative  agli  insediamenti  classificati  come
civili  dall'art.  1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo
puo' essere incrementata sino ad  un  massimo  dell'1,4%,  pari  alla
differenza  tra  il  tasso  di  inflazione programmato ed il tasso di
crescita obiettivo della produttivita'.
  L'importo massimo deve essere comunque applicato nei comuni in  cui
la  percentuale  di  copertura  dei  costi  di  gestione  sia  pari o
inferiore all'80 per  cento  o  che  non  presentino  un  sistema  di
fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti,
ai fini del completamento del sistema fognante stesso.
  Per  la  determinazione  della  quota tariffaria di cui al presente
punto,  il  volume  dell'acqua  scaricata  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.
 2.  Per  le  utenze  relative  agli  insediamenti classificati quali
insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art.  1-quater  del
citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976,
la  quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle
acque reflue scaricate, mediante  applicazione  della  formula  tipo,
fissata  con  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977,
in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio  1976,
n.  319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative
tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula.
  3.  Gli  incrementi  tariffari  di  cui  ai  punti  precedenti sono
appicati sulle tariffe vigenti purche' le stesse non siano  superiori
ai valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui al citato
allegato  2  della  delibera del 26 giugno 1996, ovvero sulle tariffe
rideterminate ai sensi del periodo successivo.
  Qualora gli adeguamenti tariffari connessi alla revisione  relativa
all'anno  1996  non  siano stati effettuati entro i termini previsti,
gli  stessi,  purche'  deliberati  nei   termini   fissati   per   le
determinazioni  tariffarie 1997, avranno decorrenza dal 1 gennaio del
1997 stesso.
  4. Per le utenze civili possono derogare ai limiti di cui al  punto
1  della  presente delibera gli enti che gestiscano anche il servizio
di acquedotto e siano abilitati a determinare  le  tariffe  relative,
purche'  i  limiti  stessi  valgano  per  la  media  ponderata  degli
incrementi  tariffari  applicati  ai  servizi  acquedottistico  e  di
fognatura:  a  tali fini i pesi attribuiti ai due citati servizi sono
pari,   rispettivamente,   all'82,4%   (acquedotti)   ed   al   17,6%
(fognatura).
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 17