IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato
con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, che  demanda  al  CIPE  il
riparto  delle  somme  derivanti dai mutui, con ammortamento a totale
carico dello Stato, contratti  per  la  realizzazione  di  iniziative
dirette  a  favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico delle aree
depresse del territorio nazionale, in linea  con  i  principi  e  nel
rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;
  Viste  le proprie delibere in data 12 luglio e 8 agosto 1996 con le
quali e' stata programmaticamente ripartita la  somma  derivante  dai
mutui  di cui all'art. 1 comma 1 del citato decreto-legge n. 344/1996
per far fronte alle seguenti esigenze:
   1)  copertura  delle  quote  di  finanziamento  nazionale  per  la
realizzazione  dei  programmi  regionali  e  per  gli  interventi nel
settore idrico previsti nel QCS 94-99 (25% del totale);
   2)  misure  specifiche  per  la  riqualificazione  e  lo  sviluppo
dell'occupazione,  il  miglioramento delle iniziative di formazione e
la promozione di nuove imprenditorialita' (10% del totale);
   3) agevolazione alle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  e  alle
attivita'  produttive  (30%), interventi relativi al trasporto rapido
di massa e ai patti territoriali (5%);
   4) interventi di sviluppo economico e occupazionale presentati  da
amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome (30% del
totale);
  Considerato  che  per  quanto  riguarda  il  punto 4 della predetta
delibera  12  luglio  1996,  questo  Comitato  si  era  riservato  di
ripartire  le  relative  risorse,  allo  stato  stimate in circa 3000
miliardi, anche sulla base dell'effettiva capacita' di proposta delle
amministrazioni interessate, demandando alle stesse  l'individuazione
degli  obiettivi,  la  definizione  dei  programmi  e dei progetti da
selezionare nel rispetto di specifiche condizioni;
  Considerato  che  le  suddette   amministrazioni   hanno   avanzato
richieste  di finanziamento per oltre 76.000 miliardi e che, anche al
netto di quelle inammissibili e di quelle riconducibili  a  tipologie
comprese  negli altri punti della citata delibera del 12 luglio 1996,
le stesse ammontano a circa 48.000 miliardi;
  Considerato  in  particolare  che  diverse  amministrazioni   hanno
formulato  un  complesso  di proposte che, singolarmente considerato,
gia' travalica la suddetta disponibilita' di 3.000 miliardi, in  cio'
dimostrando  l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non
trovano adeguata copertura finanziaria nei programmi gia' adottati  e
in  corso  di  attuazione, ma evidenziando altresi' la difficolta' di
operare  una  gerarchia  dei  bisogni  tale   da   trovare   adeguata
rispondenza in una selettiva scelta degli interventi;
  Verificata   altresi'   una  notevole  disomogeneita'  nei  criteri
selettivi adottati dalle diverse amministrazioni, tale da  consentire
solo  una  parziale  visione  delle  effettive priorita' settoriali e
territoriali;
  Considerato  che  le  proposte  per  le  quali  sono  da   ritenere
sussistenti  informazioni  sufficienti  a  dar  conto  dei  contenuti
programmatici e progettuali  presuppongono  finanziamenti  per  circa
9.800  miliardi  di  lire, superiori in ogni caso all'ammontare delle
risorse ripartibili;
  Considerato  che al riparto ed alla conseguente utilizzazione delle
risorse in argomento occorre procedere con la massima  tempestivita',
in  conformita'  all'urgenza  del  provvedimento  legislativo ed alla
sottesa esigenza di attivare gli investimenti per  la  ripresa  dello
sviluppo  nelle  aree  depresse del territorio nazionale, di cui agli
obiettivi 1, 2 e 5b dell'intervento strutturale dell'Unione europea;
  Considerato che il riparto di cui al punto 4 della delibera del  12
luglio  1996 deve essere effettuato per il 50% a favore di interventi
di settore (amministrazioni centrali) e per l'altro 50% a  favore  di
interventi di area (regioni e province autonome);
  Valutata l'opportunita' di dover procedere al riparto delle risorse
per   importi   complessivi,   nel   cui  ambito  le  amministrazioni
disporranno le scelte attuative  di  competenza  nel  rispetto  delle
priorita' fissate all'ultimo comma del punto 4 della deliberazione 12
luglio  1996,  avvalendosi  dell'assistenza  tecnica  del  nucleo  di
valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero del  bilancio
e della programmazione economica;
  Considerato  che  per  quanto  riguarda le amministrazioni centrali
sono state raggiunte intese tra le stesse per un  riparto  che  tenga
conto  sia  delle  esigenze  piu'  immediate legate in particolare ad
interventi sostitutivi di altri gia' cofinanziati dall'Unione europea
ma  di  non  pronta  eseguibilita',  sia  dei   diversi   canali   di
finanziamento che in particolare alcuni Ministeri possono attivare;
  Ritenuto,  altresi',  che  la  quota da assegnare agli interventi a
scala territoriale debba essere ripartita,  per  il  75%,  oltre  che
sulla  base  del peso della popolazione delle aree interessate, sulla
base dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione, posto  che  il
rilancio dell'occupazione in zone fortemente interessate dal suddetto
fenomeno rappresenta una delle finalita' prioritarie della manovra di
cui  trattasi  e  costituisce  conseguentemente  uno  degli specifici
obiettivi considerati nella delibera del 12 luglio  1996,  e  per  il
restante  25% in proporzione al volume degli investimenti motivamente
proposti dalle regioni e province autonome;
  Ritenuto, peraltro, che occorra  dare  tempi  certi  all'assunzione
degli   impegni   amministrativi   e  contabili  ed  all'avvio  degli
interventi,   al   fine   di   ottenere   le    ricordate    ricadute
economico-sociali  poste  a  base  della  citata  manovra  ed al fine
altresi' di consentire comunque la riallocazione  delle  risorse  non
attivate nei termini previsti;
  Ritenuto,   nell'occasione,   di   procedere  al  riparto,  in  via
programmatica,   delle   risorse    promiscuamente    riservate    al
finanziamento  di  interventi  previsti  nei  patti territoriali e di
interventi concernenti sistemi di trasporto  rapido  di  massa  nella
medesima logica di porre le premesse per una rapida attivazione delle
relative iniziative e favorire cosi' il raggiungimento dei menzionati
obiettivi di sviluppo;
  Rilevato  che  le richieste a suo tempo formulate dal Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dal  Ministero  dei
trasporti    e    della   navigazione   travalicano   ampiamente   le
disponibilita' di cui sopra si  che  e'  possibile  considerare  solo
parzialmente le esigenze rappresentate;
  Considerato  che,  a  valere  sull'accantonamento di cui al punto 2
della delibera 12 luguo 1996 come ridotto dall'art. 1, comma 22,  del
decreto-legge  n.  510/1996  convertito in legge n. 608/1996, occorre
assegnare una quota per le  esigenze  del  Ministero  della  pubblica
istruzione,  secondo  le  intese intercorse tra lo stesso Ministero e
quello del lavoro e previdenza sociale;
  Considerato che per quanto riguarda le proposte presentate a valere
sul punto 4 della delibera del 12 luglio 1996, ma afferenti tipologie
comprese in altri punti della delibera stessa, occorre prevedere  uno
specifico  accantonamento  in  attesa  della  rimodulazione, da parte
delle  amministrazioni  centrali  e  regionali   interessate,   degli
specifici fabbisogni in coerenza con le risorse disponibili;
  Ritenuto  che il complesso della documentazione pervenuta a seguito
della presentazione  delle  proposte  ai  sensi  del  punto  4  della
delibera  12 luglio 1996 possa costituire un significativo patrimonio
assoggettabile  ad  ulteriori  approfondimenti  per  determinare   un
aggiornato   quadro  degli  investimenti  programmati  delle  diverse
amministrazioni centrali e regionali;
  Ritenuto opportuno provvedere rapidamente anche  al  riparto  delle
risorse  recate  dall'art.  4  della  legge  8  agosto  1995, n. 341,
promuovendo l'istituzione di un'apposita sede  di  concertazione  tra
amministrazioni  interessate, al fine di pervenire ad una complessiva
programmazione degli investimenti sulla base di  specifici  obiettivi
di riequilibrio territoriale;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Riparto delle risorse previste al punto  4,  della  delibera  12
luglio 1996;
  1.1.  A  valere  sulle  risorse  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-legge n.  344/1996,  richiamato  in  premessa,  e  successive
reiterazioni,  la  quota  del 30%, prevista al punto 4 della delibera
del 12 luglio 1996 e stimabile in circa 3.000 miliardi  di  lire,  e'
ripartita  tra  le  amministrazioni  centrali e le regioni e province
autonome  secondo  il  prospetto  allegato  che   costituisce   parte
integrante della presente delibera;
  1.2.   Nell'ambito   delle   risorse   assegnate,  delle  priorita'
rappresentate e della rispondenza ai criteri  individuati  da  questo
Comitato  con  la  delibera  del  12  luglio 1996, le amministrazioni
competenti  selezioneranno  i  singoli  interventi   da   finanziare,
massimizzando   le   risorse   assegnate   attraverso   un'azione  di
concertazione  tra   amministrazioni   centrali   e   regionali,   da
concludersi entro sessanta giorni dalla data della presente delibera,
anche  avvalendosi  dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  1.3.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ad  assumere gli
impegni amministrativi e contabili necessari non oltre novanta giorni
dall'effettivo   trasferimento   dei   finanziamenti   assegnati    e
provvedono,  non  oltre  centottanta  giorni  da detto trasferimento,
all'avvio degli  interventi;  l'inottemperanza  ai  predetti  termini
costituisce presupposto per la revoca delle assegnazioni che potranno
essere riprogrammate secondo quanto previsto al successivo punto 1.4;
  1.4.  Le  medesime  amministrazioni,  entro  il  30 maggio ed il 30
novembre di ogni anno, danno periodica comunicazione  al  CIPE  sullo
stato di avanzamento dei procedimenti di attuazione degli interventi;
questo  Comitato,  sulla  base di tali comunicazioni o in mancanza di
esse,  puo' revocare le assegnazioni disposte, destinando le relative
risorse ad un fondo da ripartire con le stesse modalita' di cui  alla
presente delibera;
  1.5.  Sulla  base  della  documentazione  pervenuta  ai sensi della
deliberazione del 12 luglio 1996, il  citato  nucleo  di  valutazione
degli  investimenti  pubblici  elabora proposte di metodo e di merito
volte a fornire indicazioni operative in ordine al miglioramento  dei
procedimenti  di  progettazione  e  di  attuazione degli investimenti
pubblici.
  2. Riparto della quota indivisa di cui al punto  1  della  delibera
dell'8 agosto 1996.
  La  quota del 5% riservata al punto 1, della delibera dell'8 agosto
1996  indistintamente  alle  due  tipologie  appresso  specificate  e
stimabile  in  circa  500 miliardi di lire e' cosi' ripartita, in via
programmatica:
   il 3% e' destinato al finanziamento degli interventi previsti  nei
patti territoriali;
   il residuo 2% e' destinato al finanziamento di interventi relativi
ai sistemi di trasporto rapido di massa.
  3.  Assegnazione  di  una  quota  per il finanziamento di programmi
presentati dal Ministero della pubblica istruzione.
  A valere sull'accantonamento del 10%  previsto  al  punto  2  della
delibera  del  12  luglio  1996  una quota pari al 3% e' riservata ai
programmi formulati dal Ministero della pubblica istruzione sui quali
si e' formata l'intesa con  il  Ministero  del  lavoro  e  previdenza
sociale.
  4.  Modifiche  all'accantonamento  di cui al punto 1 della delibera
del 12 luglio 1996.
  L'accantonamento del 25% di cui al punto 1 della  delibera  del  12
luglio  1996 e' ridotto del 5%, per assicurare la copertura di alcune
esigenze emerse in  sede  di  proposte  ex  punto  4  della  predetta
delibera, ma afferenti tipologie ricomprese al punto 3.
  Con   successiva  deliberazione  il  CIPE  provvedera'  al  riparto
dell'importo accantonato tra le amministrazioni centrali e  regionali
interessate   sulla   base   di   una  rimodulazione  delle  esigenze
finanziarie   che   le   amministrazioni   stesse    opereranno    in
considerazione delle somme effettivamente disponibili.
                             I n v i t a
i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori
pubblici  a  formulare  entro  gennaio 1997 proposte di riparto delle
risorse recate dall'art. 4 della
legge 8 agosto 1995, n. 341, anche  attraverso  l'istituzione  di  un
apposito    tavolo   di   concertazione   che   veda   coinvolte   le
amministrazioni centrali e regionali, interessate ai grandi  progetti
infrastrutturali, per una programmazione territorialmente equilibrata
dei complessivi finanziamenti destinati alle aree depresse, che abbia
come  obiettivo prioritario l'accelerazione dei processi di spesa dei
fondi comunitari.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21