Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
 Il decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3 - pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'11  gennaio  1997  -  disciplina, fino all'entrata in
vigore del nuovo ordinamento  degli  organi  degli  enti  locali,  la
composizione delle giunte comunali e provinciali.
  La  regolamentazione,  introdotta  col  provvedimento in questione,
risponde all'esigenza di dare continuita' all'azione degli organi  di
gestione  degli  enti  locali, dopo la decadenza del decreto-legge n.
516/1996 e in vista dell'emanazione di un quadro normativo  organico,
attualmente in corso di esame da parte delle Camere.
  L'art.  1, comma 2, del citato decreto-legge di cui, per comodita',
si trascrive il testo ("173. Fino all'entrata in vigore  della  nuova
disciplina  concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi
degli enti locali, nei comuni con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti la giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e
da  un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei
membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita'
per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita',  in
modo  da  raggiungere  il  numero  pari  e  la  giunta provinciale e'
composta dal presidente della provincia, che la  presiede,  e  da  un
numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri
assegnati  al  consiglio  con eventuale arrotondamento all'unita' per
eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unita', in  modo  da
raggiungere il numero pari"), individua, con semplicita' e chiarezza,
il  metodo  per  determinare  il  numero degli assessori delle giunte
comunali  e  provinciali,  prevedendo,  per  gli  enti  maggiori,  un
rapporto  proporzionale fra gli assessori ed i consiglieri di ciascun
ente e conservando, per quelli minori, la precedente normativa.
  Per le giunte dei  comuni,  con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti  ed  equiparati,  il  numero  degli  assessori e' riferito a
quello dei consiglieri - senza contare il sindaco - secondo il quadro
previsto dall'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81:
    a) 60 consiglieri: comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti: numero massimo assessori = 60:4 = 15+1 = 16;
    b) 50 consiglieri: comuni con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti: numero massimo assessori: = 50:4 = 12,5 arrot. 13+1 = 14;
    c)  46  consiglieri:  comuni  con popolazione superiore a 250.000
abitanti: numero massimo assessori = 46:4 = 11,5 arrot. 12 = 12;
    d) 40 consiglieri: comuni con  popolazione  superiore  a  100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia: numero massimo assessori = 40:4 = 10.
  A   tale   ultimo   riguardo,   appare   evidente   che  la  norma,
nell'introdurre la disciplina prevista per i comuni  con  popolazione
superiore  ai  100.000 abitanti, si riferisca, coerentemente con tale
indicazione, all'intera categoria delle amministrazioni comunali  per
le quali la composizione dei consigli - unico dato di riferimento per
stabilire  il numero degli assessori - e' prevista dall'art. 1, primo
comma, lettera  d)  della  legge  23  marzo  1993,  n.  81.  In  essa
risultano,  pertanto,  ricompresi  i  comuni  capoluogo di provincia,
anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
  Una diversa interpretazione non troverebbe  alcuna  giustificazione
conducendo   all'illogica  conseguenza  di  un  numero  disuguale  di
assessori per classi di comuni cui la legge viceversa attribuisce  lo
stesso numero di consiglieri (40).
  In  tal  senso la stessa relazione illustrativa - che accompagna il
decreto legge 11 gennaio 1997, n. 3  -  chiarisce  che  la  sfera  di
applicazione  della  norma riguarda " .. la composizione delle giunte
nei comuni superiori a 100.000 abitanti, ai quali, coerentemente  con
quanto  previsto  dall'articolo  1, comma 1, lettera d)della legge 15
marzo 1993, n. 81, sono assimilati i comuni capoluogo  di  provincia,
anche se con popolazione inferiore".
  Per i comuni delle fasce inferiori il decreto legge non ha previsto
innovazioni  rispetto  alla  disciplina  previgente  talche'  per  la
determinazione del numero degli assessori - per le classi  di  comuni
interessate  -  occorre  fare  riferimento all'art. 33 della legge n.
142/1990.
  In tema di  giunte  provinciali  l'articolo  non  pone  particolari
problemi  interpretativi  e pertanto non sembrano necessari ulteriori
chiarimenti.
  Quanto alle modalita' applicative  della  disposizione,  dall'esame
della norma si evince che l'individuazione del numero degli assessori
e'  consentita a ciascun ente "in un numero non superiore nel massimo
ad un quarto"; il decreto legge - quindi - fissa  sostanzialmente  un
tetto  al  quale  ciascun  ente,  alla  luce  delle  proprie esigenze
organizzative, dovra' fare riferimento.
  Ad avviso di  questo  Ministero,  l'individuazione  concreta  della
composizione  numerica  delle  singole  giunte  compete allo statuto,
quale  atto  di  massima  espressione   dell'autonomia   comunale   e
provinciale,  cosi'  come essa e' intesa anche alla stregua di quanto
dispone l'art. 4 della legge n. 142/1990  che  rimette  allo  Statuto
l'individuazione   delle   norme  fondamentali  per  l'organizzazione
dell'ente.
  Si ritiene quindi che l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
3/1997  demandi  agli  stessi  enti  locali il compito di adeguare lo
statuto ai nuovi limiti riferiti alla nomina degli assessori;  e  che
sino  all'entrata  in  vigore della nuova norma statutaria le giunte,
anche al fine  di  conferire  continuita'  all'esercizio  della  loro
azione,  potranno  continuare  ad operare nella composizione prevista
dai rispettivi statuti.
  La  continuita'  dell'azione  degli  organi  di cui sopra e' invero
garantita dall'articolo 1, comma 170, della legge 23  dicembre  1996,
n.   662,   recante:   "Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica", che fa appunto salvezza degli effetti sorti in virtu'  dei
decreti legge decaduti.
  La convalida e la conservazione degli effetti, prodotti dai decreti
legge  decaduti  - ad avviso di questo Ministero - in quanto estesa a
tutti gli atti giuridici, sorti  durante  la  relativa  vigenza,  ivi
compresi  quelli  di  nomina degli assessori, consente alle giunte di
poter proseguire, con regolarita' e con  l'attuale  composizione,  la
propria attivita', sino al momento in cui gli statuti stabiliranno il
nuovo numero massimo degli assessori per ciascun ente.
  Si  richiama,  inoltre,  l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione
della  figura  del  presidente  del  consiglio  provinciale   nonche'
sull'art.  13  del  decrto-legge  n. 669/1996 che ha esteso a tutti i
presidenti dei consigli provinciali e comunali le norme in materia di
aspettativa, permessi ed indennita' fissate, per le rispettive classi
demografiche, dalla legge 27 dicembre  1985,  n.  816,  e  successive
modificazioni, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.
  Si  pregano  le SS.LL. di dare la massima e sollecita diffusione al
contenuto della presente circolare.
                                             Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                    GELATI