IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e in particolare il comma 16 dell'art. 11 che prevede il divieto, nelle acque dei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso dell'attrezzo da pesca denominato "rapido", ancorche' rientrante nel sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11; Considerato che i risultati conseguiti dal gruppo di lavoro, costituito dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 30 aprile 1996, hanno confermato che la pesca con il "rapido" e' un'attivita' da disincentivare al fine della conservazione dei fondali detritici e della tutela delle zone ricche di epifauna; Considerata l'opportunita' di predisporre un regime transitorio che possa dare graduale attuazione all'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 onde attenuare l'impatto socio-economico connesso alla disincentivazione della pesca con il "rapido", cosi' come altresi' evidenziato dal suddetto gruppo di lavoro; Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva della pesca marittima che, nella seduta del 5 novembre 1996, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori di unita' da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta e gia' abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con l'attrezzo denominato "rapido" possono presentare domanda, secondo le modalita' indicate nei comma seguenti, al fine di conseguire l'autorizzazione per l'uso del "rapido". 2. La domanda, redatta su carta da bollo secondo lo schema in allegato A e corredata dei prescritti documenti, e' presentata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. 3. La data di presentazione delle domande e dei documenti e' stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 ricada in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo. 4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 5. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura procede all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di cui al precedente comma 2 e l'istruttoria e' condotta valutando la documentazione prodotta dagli armatori nonche' gli atti gia' in possesso dell'amministrazione dai quali risulti comprovato l'esercizio effettivo della pesca con il rapido nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.