IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25
agosto 1988, n. 381, recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41 e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 26 luglio 1995 e in particolare il
comma 16 dell'art.  11  che  prevede  il  divieto,  nelle  acque  dei
compartimenti  marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso
dell'attrezzo da pesca denominato "rapido", ancorche' rientrante  nel
sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11;
  Considerato  che  i  risultati  conseguiti  dal  gruppo  di lavoro,
costituito  dalla  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca
marittima  nella  seduta  del 30 aprile 1996, hanno confermato che la
pesca con il "rapido" e' un'attivita' da disincentivare al fine della
conservazione dei fondali detritici e della tutela delle zone  ricche
di epifauna;
  Considerata l'opportunita' di predisporre un regime transitorio che
possa  dare  graduale attuazione all'art. 11 del decreto ministeriale
26 luglio 1995 onde attenuare l'impatto socio-economico connesso alla
disincentivazione della pesca con il "rapido",  cosi'  come  altresi'
evidenziato dal suddetto gruppo di lavoro;
  Sentiti  il  comitato  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare e la commissione consultiva  della  pesca
marittima  che,  nella  seduta  del  5  novembre  1996,  hanno  reso,
all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli armatori di  unita'  da  pesca  iscritte  nei  compartimenti
marittimi  da Imperia a Molfetta e gia' abilitate, ai sensi dell'art.
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca  con
l'attrezzo denominato "rapido" possono presentare domanda, secondo le
modalita'   indicate  nei  comma  seguenti,  al  fine  di  conseguire
l'autorizzazione per l'uso del "rapido".
  2. La domanda, redatta su carta  da  bollo  secondo  lo  schema  in
allegato A e corredata dei prescritti documenti, e' presentata, entro
30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto, al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione
generale  della  pesca  e dell'acquacoltura, ovvero trasmessa a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  3. La data di  presentazione  delle  domande  e  dei  documenti  e'
stabilita  dal  timbro a data apposto dall'amministrazione, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata,  per
i  quali  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di cui al precedente comma 2 ricada in  un  giorno
festivo,  il  medesimo  si  intende protratto al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
  4. La firma in calce alle domande deve  essere  autenticata  da  un
notaio,  o  dal  segretario  comunale  oppure  da  uno  dei  pubblici
ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
  5.  La  Direzione  generale della pesca e dell'acquacoltura procede
all'esame istruttorio solo delle domande pervenute entro i termini di
cui al precedente comma 2 e l'istruttoria e'  condotta  valutando  la
documentazione  prodotta  dagli  armatori  nonche'  gli  atti gia' in
possesso   dell'amministrazione   dai   quali   risulti    comprovato
l'esercizio  effettivo  della  pesca  con  il  rapido  nei  tre  anni
precedenti l'entrata in vigore del  decreto  ministeriale  26  luglio
1995.