Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la modifica del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: "Candia dei Colli Apuani" amabile; "Candia dei Colli Apuani" secco; "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: "Candia dei Colli Apuani"; Vermentino bianco: dal 70% all'80%; Albarola: dal 10% al 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Malvasia fino ad un massimo del 20%, purche' la Malvasia Biancalunga non superi il 5%. Art. 3. La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio del Colli Apuani idoneo alla produzione del vino dl cui all'art.1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa-Carrara. Tale zona e' cosi delimitata: partendo dal km. 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la citta' di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro abitato, pervenuto in localita' Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada cha alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per falce fino ad incrociare Can.le della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi ed in localita' Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale localita' fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove, prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellaro e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Can.le Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge la q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380, e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Can.le della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorche' il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367, 213, e 381 per raggiungere infine sul T. Tascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne ed a q. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove e' iniziata la delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed a vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non piu' di due interventi annui prima dell'invaiatura. I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro ed una produzione media di kg 1,5 per ceppo. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini "Candia dei Colli Apuani" non deve essere superiore a 9 ton in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini "Candia dei Colli Apuani" devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Candia dei Colli Apuani" un titolo alcolometrico minimo naturale di 10.5 gradi. Non e' consentita l'aggiunta di anidride carbonica. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche. I vini "Candia dei Colli Apuani" tipologia "amabile" possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia. E' consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a d.o.c. "Candia dei Colli Apuani" per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e Albarola prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato. Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%. Le operazioni di vinificazione del vino "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, deveno essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolto e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27,0%. La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%. La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura puo' essere contenuto in altri recipieni. L'immissione al consumo del "Vin Santo" non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Art. 6. I vini "Candia dei Colli Apuani" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Candia dei Colli Apuani" amabile o abboccato: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico; sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 5,0 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro. E' prevista la tipologia frizzante. "Candia dei Colli Apuani" secco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: profumo delicato, intenso, caratteristico; sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5; acidita' totale minima: 5,0 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro. E' prevista la tipologia frizzante. "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo: colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso; odore: etereo, intenso, aromatico; sapore: dal secco all'amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 (di cui almeno 14,0 svolti e un minimo di 2,0 da svolgere); acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 25 grammi per litro. E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Sulle bottiglie e' obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. E' facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato puo' essere comunicato che il prodotto puo' essere soggetto a rifermentazione in bottiglia. Art. 7. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative frazioni, aree, zone, localita', fattorie dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente. Sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.