IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visti, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 7 di detta legge, i quali stabiliscono che il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina con proprio decreto, fra l'altro, i metodi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, nonche' le modalita' da seguire per il prelievo dei campioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1987, con cui, in esecuzione delle predette disposizioni di legge, sono state stabilite le modalita' di prelevamento e trattamento dei campioni di prodotti cosmetici e sono stati approvati alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione di tali prodotti, secondo quanto previsto dalle direttive della Commissione delle Comunita' europee n. 80/1335/CEE del 22 dicembre 1980, n. 82/434/CEE del 14 maggio 1982, n. 83/514/CEE del 27 settembre 1983, n. 85/490/CEE dell'11 ottobre 1985 e n. 87/143/CEE del 10 febbraio 1987; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1990, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per l'identificazione ed il dosaggio della formaldeide libera nei prodotti cosmetici, secondo quanto previsto dalla direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 90/207/CEE del 4 aprile 1990; Vista la direttiva adottata il 9 settembre 1993 (direttiva 93/73/CEE) della Commissione delle Comunita' europee; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1995, con cui sono stati approvati i metodi di analisi per controllare la composizione di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva 93/73/CEE della Commissione; Vista la direttiva adottata il 7 luglio 1995 (direttiva 95/32/CEE) della Commissione delle Comunita' europee; Ritenuto di integrare, conseguentemente, i richiamati decreti ministeriali 22 dicembre 1986, 31 luglio 1990 e 28 aprile 1995; Visti i suggerimenti tecnici forniti dall'Istituto superiore di sanita' con nota datata 15 ottobre 1996; Decreta: 1. Nei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici le competenti autorita' devono attenersi ai metodi descritti nell'allegato, per quanto attiene all'identificazione ed al dosaggio delle sostanze ivi contemplate. 2. Il presente decreto, unitamente all'allegato, che fa parte integrante dello stesso, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 354