IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston  il
25  luglio  1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Viste  le  periodiche  comunicazioni  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo;
  Ritenuto  di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data
23 febbraio 1996;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 106, articoli 62
e seguenti, saranno applicate  ai  viaggiatori  internazionali,  alle
merci  ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato
1,  incluse  nell'elenco   delle   zone   infette   per   il   colera
periodicamente aggiornato dall'O.M.S.