Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  Alle direzioni delle entrate per le
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Ai  centri  di  servizio  di  Roma,
                                  Milano,  Bari,  Pescara,   Venezia,
                                  Bologna,  Genova,  Palermo, Torino,
                                  Salerno e Trento
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  Al Segretario generale
                                  Ai Ministeri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alle    ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
Premessa
 L'art.  3  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha apportato talune
modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei redditi soggetti  a
tassazione  separata di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
 In particolare, con i commi 82  e  83  dell'art.  3  sopracitato  e'
stata:
1.  sostituita  la  disposizione  di  cui al citato art. 16, comma 1,
lettera b), stabilendosi  che  per  emolumenti  arretrati  si  devono
intendere  quelli  corrisposti  "per prestazioni di lavoro dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per  effetto  di  leggi,  di
contratti   collettivi,   di   sentenze   o  di  atti  amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti", compresi i compensi e le indennita' di cui alle lett. a) e g)
del  comma 1 dell'art. 47 nonche' le pensioni e gli assegni di cui al
comma 2 dell'art. 46 dello stesso testo unico;
2. inserita, in detto comma 1, dopo la lettera c), la lettera c-bis),
avente ad oggetto le indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma
5, della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ed  il  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art. 1-bis del decreto-legge 10
giugno  1994,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
3. integrato il successivo comma 3, secondo periodo,  includendo  tra
le  disposizioni  ivi  richiamate quella di cui alla predetta lettera
c-bis) dello stesso articolo;
4. integrato l'art. 18, comma 1, primo periodo, del Tuir,  includendo
tra  le disposizioni ivi richiamate quella di cui alla lettera c-bis)
dell'art. 16 del medesimo testo unico;
5. integrato l'art. 1, terzo comma, secondo periodo,  del  D.P.R.  29
settembre 1973, n. 600, includendo tra le disposizioni ivi richiamate
quella di cui alla lettera c-bis) dell'art. 16 del Tuir.
 Piu'  di  recente  la  Corte  Costituzionale,  con sentenza, dell'11
luglio 1996, n. 287, ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
parziale dell'art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir nella parte in cui
non ricomprende tra i redditi ammessi a fruire del particolare regime
della  tassazione  separata  l'indennita'  di disoccupazione prevista
dall'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir.
 In relazione a  quanto  sopra,  al  fine  di  assicurare  l'uniforme
applicazione  delle  suddette  modifiche  normative  e  di  impartire
univoche istruzioni agli uffici  circa  gli  effetti  della  predetta
sentenza costituzionale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Emolumenti arretrati
 Con la modifica di cui al punto 1 della premessa sono state indicate
in  modo tassativo le condizioni in presenza delle quali i redditi di
lavoro  dipendente  tardivamente  corrisposti  possono   fruire   del
particolare  regime della tassazione separata previsto dal richiamato
art. 16,  comma  1,  lettera  b),  del  Tuir,  che  nella  precedente
formulazione  non forniva la nozione di "emolumenti arretrati", ma si
limitava  a  far  generico  riferimento  agli  "emolumenti  arretrati
relativi ad anni precedenti per prestazioni di lavoro dipendente".
 E' noto che per i redditi della specie vige il criterio di cassa, in
forza  del quale gli stessi devono essere assoggettati ad imposizione
nello stesso anno in cui sono pagati.
 Per attenuare gli effetti negativi che  sarebbero  derivati  da  una
rigida  applicazione di questo criterio venne stabilito - gia' con la
disposizione di cui all'art. 12, primo comma, lett. d), dell'abrogato
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -  che  nell'ipotesi  di  emolumenti
arretrati  l'imposta  dovesse  applicarsi  separatamente  dagli altri
redditi  posseduti   nello   stesso   periodo   d'imposta   e,   piu'
precisamente, applicando ad essi l'aliquota corrispondente alla meta'
del  reddito complessivo netto posseduto dal contribuente nel biennio
precedente a quello della messa in pagamento.
 Al fine di evitare, tuttavia, che la regola  sopra  enunciata  fosse
utilizzata con finalita' elusiva, l'Amministrazione finanziaria - fin
dalle  prime  istruzioni  fornite  con  la  circolare n.1/R.T. del 15
dicembre  1973  -  dopo  aver  precisato  che  non  poteva  invocarsi
l'applicazione  del  regime di tassazione separata ogni qual volta la
corresponsione in un periodo d'imposta successivo  fosse  connaturata
alla  tipologia  dell'emolumento  da corrispondere, ebbe ad affermare
che per emolumenti arretrati dovevano intendersi tutte  quelle  somme
che,   per   effetto   di  leggi,  contratti,  sentenze,  promozioni,
cambiamenti di qualifica od altro titolo similare, erano  corrisposte
per  prestazioni relative ad anni precedenti a quello in cui venivano
messi   in   pagamento.   Sulla   base   di   tale   criterio   venne
conseguentemente  affermato  che   il   particolare   sistema   della
tassazione  separata  non poteva essere applicato a quegli emolumenti
la cui ritardata percezione non trovava giustificazione in uno  degli
anzidetti titoli.
 La   prevalente   giurisprudenza   delle   Commissioni   tributarie,
confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, ha invece costantemente
posto in evidenza come la disposizione di che trattasi fosse norma di
carattere generale, applicabile  a  qualunque  somma  erogata  in  un
periodo  d'imposta  successivo  a  quello in cui il pagamento avrebbe
dovuto avere luogo.
 Cio'  premesso,  al  fine   di   superare   il   cennato   contrasto
interpretativo,  con l'art. 3, comma 82, della legge in oggetto si e'
provveduto a sostituire l'art. 16, comma 1,  lettera  b),  del  Tuir,
fornendo  quella  nozione  "emolumenti  arretrati"  che era del tutto
assente nella disposizione sostituita.
 La nuova versione della norma  in  commento  stabilisce,  come  gia'
anticipato,  che  sono  soggetti a tassazione separata gli emolumenti
arretrati, riferibili ad anni precedenti, percepiti  per  effetto  di
leggi,  di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti.
 In  tal  modo  si  e' tenuto conto sia dell'orientamento manifestato
dalla  prevalente  giurisprudenza  circa  la  nozione  di  emolumenti
arretrati,   sia   della   evoluzione   della  prassi  amministrativa
intervenuta nella soggetta materia.
 In merito a tale disciplina, si fa presente che  le  situazioni  che
possono in concreto assumere rilevanza ai fini di cui trattasi sono -
come  precisato anche nella relazione illustrativa della legge n. 549
del 1995 - di due tipi:
a) quelle di carattere giuridico, che consistono  nel  sopraggiungere
di  norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi,
ai quali e' sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti
in ordine ad un rinvio del  tutto  strumentale  nel  pagamento  delle
somme spettanti;
b)   quelle   consistenti  in  oggettive  situazioni  di  fatto,  che
impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti  entro  i
limiti   di  tempo  ordinariamente  adottati  dalla  generalita'  dei
sostituti d'imposta.
 A  titolo  meramente  esemplificativo,  all'ipotesi  sub   b)   sono
riconducibili   sia   la   sospensione  totale  del  pagamento  delle
retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata
volonta' del datore di lavoro e dei dipendenti, ma da  una  accertata
situazione  di  grave  dissesto finanziario, sia il tardivo pagamento
del  trattamento  di  cassa  integrazione,  trattandosi  di   ipotesi
imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti
pubblici.
 Resta   confermato  che  l'applicazione  del  regime  di  tassazione
separata deve  escludersi  ogni  qualvolta  la  corresponsione  degli
emolumenti  in  un  periodo  d'imposta  successivo  deve considerarsi
fisiologica rispetto ai tempi  tecnici  occorrenti  per  l'erogazione
degli emolumenti stessi.
 E'  utile  sottolineare  inoltre  che i principi sopra esposti vanno
osservati anche per quel che concerne l'applicazione del  particolare
regime  della  tassazione  separata  nel  caso in cui l'ipotesi degli
emolumenti arretrati riguardi altre tipologie reddituali, quali  sono
i  compensi  percepiti dai soci lavoratori di societa' cooperative di
produzione e lavoro, le  indennita'  per  cariche  elettive  di  cui,
rispettivamente,  alle lettere a) e g) dell'art. 47 del Tuir, nonche'
le indennita' di disoccupazione di cui alla lettera e)  dello  stesso
art.   47   del  Tuir,  in  conformita'  alla  sentenza  della  Corte
Costituzionale richiamata nella premessa.
 Poiche' tra le finalita' della nuova disciplina vi e' quella sia  di
superare l'attuale contenzioso che di prevenire richieste di rimborso
derivanti  dalla  sopraggiunta  normativa,  con  la  disposizione  di
carattere transitorio recata dall'art.  3,  comma  84,  della  citata
legge  n.  549  del  1995,  e' stato stabilito che relativamente agli
emolumenti arretrati percepiti in  periodi  d'imposta  precedenti  al
1996  non  si  fa  luogo a rimborsi d'imposta ne alla restituzione di
somme gia' rimborsate.
Indennita' di mobilita' e trattamento di integrazione salariale
 Con la disposizione aggiuntiva di cui alla lettera c-bis)  dell'art.
16  del  Tuir  e'  stato  previsto  l'assoggettamento al regime della
tassazione separata sia delle indennita' di mobilita' di cui all'art.
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che  del  trattamento
di  integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10
giugno 1994, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, corrisposti anticipatamente.
 La  disposizione  in esame si rende applicabile con riferimento alle
citate indennita' e integrazioni salariali  corrisposte  a  decorrere
dall'1.1.1996.
 La  ratio  della  norma  e'  quella  di attenuare l'eccessivo carico
fiscale che in  assenza  di  una  siffatta  disposizione  si  sarebbe
verificato  in  sede  di  corresponsione  anticipata  delle somme ivi
previste e, in definitiva, la disposizione  e'  volta  ad  assicurare
maggiori  disponibilita' finanziarie a quanti intendano avviare nuove
iniziative produttive.
 La collocazione di questa nuova previsione  normativa  nell'articolo
16  del  Tuir  consente  l'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'art. 18, comma 1, del medesimo testo unico, e cioe' dell'aliquota
corrispondente  alla  meta'  del  reddito   complessivo   netto   del
contribuente  nel  biennio  anteriore  a quello in cui e' avvenuta la
percezione delle somme.
 Per  effetto  della  integrazione   della   disposizione   contenuta
nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Tuir, all'indennita'
ed al trattamento in questione e' applicabile in sede di liquidazione
definitiva  dell'imposta  da  parte  degli  uffici  tributari il piu'
favorevole trattamento tra il  regime  della  tassazione  separata  e
quello ordinario.
 Infine,  in forza dell'integrazione della disposizione contenuta nel
secondo periodo del terzo comma dell'art. 1 del D.P.R.  29  settembre
1973,  n.  600, l'indennita' e il trattamento in parola devono essere
dichiarati dai percettori solo se sono stati corrisposti da  soggetti
che per legge non hanno l'obbligo di effettuare ritenute.
Indennita' di disoccupazione
 Per  quanto  concerne  gli  effetti  della  sentenza n. 287, dell'11
luglio 1996, con la  quale  la  Corte  Costituzionale  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 16, comma 1, lett.
b), del Tuir nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi
a   tassazione   separata  l'indennita'  di  disoccupazione  indicata
nell'art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir, la scrivente  ritiene  che
anche  in  questo  caso  debba  assumersi  il  criterio,  piu'  volte
affermato, sia dalla scrivente che dalla Corte  di  Cassazione  (cfr.
Cass.  23  del 14 gennaio 1988 n. 4223; 28 ottobre 1988 n. 5869), con
riguardo alla sentenza n. 42 del 25  marzo  1980,  con  la  quale  il
giudice costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimita' della norma
concernente  l'assoggettamento ad Ilor dei redditi di lavoro autonomo
non assimilabili ai redditi di impresa.
 In detta  occasione  e'  stato  affermato  che  la  declaratoria  di
incostituzionalita'  incide  esclusivamente  sui  rapporti tributari,
pendenti alla data della pronuncia, relativamente ai quali  la  norma
illegittima potrebbe ancora operare, mentre non spiega alcuno effetto
relativamente ai rapporti gia' esauriti, per tali dovendosi intendere
quelli  per  i  quali  si  sia  formato  il giudicato o sia diventato
definitivo un atto  amministrativo  o  siano  decorsi  i  termini  di
prescrizione  o  di  decadenza  stabiliti  dalle leggi che regolano i
rapporti medesimi.
 Pertanto,  la  sentenza  in  parola  non  svolge  alcun  effetto,  e
conseguentemente  il  contribuente  non  ha diritto al rimborso della
maggiore imposta pagata, allorche' si versi  in  una  delle  seguenti
situazioni:
   * il pagamento sia stato eseguito in base ad un'iscrizione a ruolo
diventata  definitiva  per  mancata  impugnazione  entro  il  termine
prescritto dalla notifica della cartella esattoriale;
   * si tratti di versamento  diretto  (per  autotassazione)  per  il
quale  sia  intervenuta la decadenza prevista dall'art. 38 del D.P.R.
n. 602 del 1973, per non aver il contribuente presentato  domanda  di
rimborso  alla  Direzione  Regionale  delle  Entrate territorialmente
competente entro il termine di diciotto mesi  dal  pagamento,  ovvero
per  non  aver  presentato  ricorso avverso il silenzio-rifiuto della
Amministrazione finanziaria.
                               *  *  *
 Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la  massima  diffusione
alle istruzioni contenute nella presente circolare
                                         Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                ROMANO