Con  decreto  ministeriale n. 22068 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo  Gie  gia'  Ansaldo
Componenti  dal  30  dicembre  1994 Ansaldo Ene, con sede in Genova e
unita' di  Legnano  (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni, nella legge  19  luglio  1994,  n.
451.
   Con  decreto  ministeriale n. 22069 del 3 febbraio 1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario
provinciale  di  Varese,  con  sede  in Varese e unita' di Varese, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22070 del 3 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ansaldo  Gie gia' Ansaldo
Componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo Ene, con  sede  in  Genova  e
unita'  di  Genova  e  Milano,  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini  della  determinazione  salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996.
   La  proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994,
n.  299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale n. 22071 del 3 febbraio 1997,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e
unita'  di  Favria  (Torino),  per  un massimo di 7 dipendenti e Novi
Ligure (Alessandria), per un massimo di 1 dipendente, e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 6 aprile 1996 al 12 settembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22072 del 3 febbraio 1997,  in  favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Industrial  Technologies
Italia, con sede in Castellalto  (Teramo)  e  unita'  di  Castellalto
(Teramo),  per  un  massimo  di  22  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
aprile 1997 al 3 ottobre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22073 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.E. - Officine Meccaniche
Sant'Emilio, con sede in Teramo e unita' di Teramo, zona  industriale
S.  Atto,  per  un  massimo  di  29  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
maggio 1997 al 3 novembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22074 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piacenza veicoli  industriali,
con  sede  in  Cremona  e  unita'  di  Cremona,  per un massimo di 29
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  4 novembre 1996 al 3
maggio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4
maggio 1997 al 3 novembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruzione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22075 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fages, con sede  in  Milano  e
unita'  di  Bertinoro  (Forli'),  per  un  massimo  di 16 dipendenti,
deposito di Gaggiano (Milano), per  un  massimo  di  3  dipendenti  e
Forlimpopoli (Forli'), per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 29 ottobre 1996 al 28 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
aprile 1997 al 28 ottobre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22076 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in  Caselle
Torinese  (Torino)  e  unita'  di  Caselle  Torinese (Torino), per un
massimo di 13 dipendenti e Monticchio Bagni fraz. di  Rionero  in  V.
(Potenza),  per  un  massimo  di  11  dipendenti,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
gennaio 1997 al 1 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22077 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica di Leini', con  sede
in  Torino  e  unita'  di  Rivoli  (Torino),  per  un  massimo  di 17
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  5 novembre 1996 al 4
maggio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  5
maggio 1997 al 4 novembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22078 del 3 febbraio 1997,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.F., con sede in Beinasco
(Torino)  e  unita'  di  Beinasco  (Torino),  per  un  massimo  di 13
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'8  agosto  1996 al 7
febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
febbraio 1997 al 7 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22079 del 3 febbraio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino, con sede  in
Mathi  Canavese  (Torino) e unita' di Mathi Canavese (Torino), per un
massimo di  13  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 19 ottobre
1996 al 18 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
aprile 1997 al 18 ottobre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22080 del 3 febbraio 1997,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. MBM Meregaglia, con sede in
Milano  e  unita'  di  Trezzano  (Milano),  per  un  massimo  di   11
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1  dicembre  1995  al  31
maggio 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
giugno 1996 al 30 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22081  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  1  aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Prometal
Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e
unita' di Luogosano (Avellino), per il periodo dal 1 aprile  1996  al
30 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 maggio 1996 con decorrenza 1
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22082  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996, della ditta S.p.a. Co.Ind., con
sede  in  Manoppello  (Pescara)  e  unita'  di Manoppello (Pescara) e
Pontecorvo (Frosinone).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Co.Ind.,  con  sede  in  Manoppello
(Pescara) e unita' di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo  (Frosinone),
per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 aprile 1996 con decorrenza 2
marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22083  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1 marzo 1996  al  31  agosto  1996,  della  ditta  S.p.a.  Bacini
napoletani,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di  Cantieri di Napoli
(Napoli).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e
unita'  di  Cantieri  di  Napoli (Napoli), per il periodo dal 1 marzo
1996 al 31 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 marzo  1996  con  decorrenza  1
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22084  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a.  Cantieri  del
Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede  in
Napoli  e  unita'  di  Napoli,  per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31
agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 marzo  1996  con  decorrenza  1
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22085  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal   15   aprile  1996  al  14  ottobre  1996,  della  ditta  S.r.l.
Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Seletecnica,  con  sede in Milano e
unita' di Milano, per il periodo dal 15 aprile  1996  al  14  ottobre
1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22086  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al  periodo
dal  1 dicembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Marcotex,
con sede in Melfi (Potenza) e unita'  di  Dairago  (Milano)  e  Melfi
(Potenza).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e
unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il  periodo  dal  1
dicembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 gennaio 1996 con decorrenza 1
dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996  con  decorrenza  1
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22087  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997, della  ditta  S.r.l.
Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di
Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac,  con  sede
in  Beregazzo  con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro
(Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2  gennaio  1996  al  1
luglio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 2
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22088  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato il programma per riorganizzazione aziendale,  limitatamente
al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a.
ABB  Sace,  con  sede  in  Bergamo  e  unita' di S. Martino in Strada
(Lodi).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  ABB Sace, con sede in
Bergamo e unita' di S. Martino in Strada (Lodi), per il periodo dal 1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza  1
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22089  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11  febbraio  1997,  della  ditta
S.p.a.  ABB  Installazioni,  con  sede  in  Milano e unita' di Cesano
Maderno (Milano).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. ABB Installazioni, con
sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano),  per  il  periodo
dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 marzo 1996 con decorrenza 12
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22090  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 19 febbraio 1996 al  18  febbraio  1997,  della  ditta
S.p.a.  Aster  associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo
(Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e  S.  Donato
Milanese (Milano).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   Aster   associate
termoimpianti,  con  sede  in Cinisello Balsamo (Milano), e unita' di
Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano), per
il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996  con  decorrenza  19
febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22091  del  3  febbraio  1997,  e'
approvato  il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 16 febbraio 1995 al  31  dicembre  1996,  della  ditta
S.p.a.  Barilla  alimentare  -  Gruppo  Barilla,  con sede in Parma e
unita' di Cagliari.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Barilla  alimentare -
Gruppo Barilla, con sede in  Parma  e  unita'  di  Cagliari,  per  il
periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 16
febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16
agosto 1995 al 15 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 16
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 febbraio 1996 al 15 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  4 marzo 1996 con decorrenza 16
febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 luglio 1996 con decorrenza 16
agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22092  del  3  febbraio  1997,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Nuova  Same,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per il
periodo dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22093  del  3  febbraio  1997,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Edi.Me.  Edizioni Meridionali, con sede in Napoli e unita' di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno, per il  periodo
dal 1 agosto 1996 al 27 gennaio 1997.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22094  del  3  febbraio  1997,  e'
accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al  periodo
dal  15  febbraio  1996 al 14 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Nuova
editoriale tipografica, con sede in Bolzano e unita' di Bolzano.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Nuova  editoriale  tipografica,  con  sede  in  Bolzano  e  unita' di
Bolzano, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
agosto 1996 al 14 febbraio 1997.