IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 25 settembre 1992;
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  della legge 14 novembre 1995, n. 481,
concernente poteri in materia di  energia  elettrica  e  gas  che  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato esercita
fino  alla   emanazione   del   regolamento   di   organizzazione   e
funzionamento  dell'autorita'  di  cui  all'art.  2,  comma 28, della
stessa legge;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 luglio 1996;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato in data 24 settembre 1996  con  il  quale  e'  stata
istituita  la Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi,
delle procedure, delle priorita' e delle scelte di merito piu' idonee
al fine  di  promuovere  la  liberalizzazione  nel  mercato  italiano
dell'energia,  la progressiva concorrenza tra produttori, le migliori
garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale;
  Vista la legge 14 novembre 1996, n. 577;
  Premesso pertanto, che la materia regolata dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 settembre
1992 e dal provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992  dovra'  formare
oggetto  di  una  nuova disciplina, nel quadro della prevista riforma
del settore elettrico nazionale, in coerenza con le finalita' di  cui
all'art.  1,  comma  1,  della legge 14 novembre 1995, n. 481, tra le
quali rientrano, in particolare, quelle di tutela dell'ambiente e  di
uso efficiente delle risorse;
  Considerato  che, anche in relazione all'andamento della domanda di
energia elettrica ed alle esigenze connesse al coordinamento  di  cui
all'art.  22,  comma  4,  della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' dunque
opportuno sospendere,  nel  frattempo,  le  procedure  relative  alle
proposte di cessione di energia elettrica di nuova produzione, di cui
al citato decreto del 25 settembre 1992;
  Tenuto conto dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n.
481,  che,  per  quanto  riguarda  i  prezzi di cessione dell'energia
elettrica di nuova produzione, assicura  l'applicazione  del  vigente
provvedimento  CIP  n.  6  del  29  aprile  1992,  come  integrato  e
modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  del  4 agosto 1994, alle sole iniziative e proposte
di cessione indicate nella stessa disposizione;
  Atteso che, prima di riordinare la materia, e'  doveroso  definire,
entro   un   breve  termine  e  con  l'applicazione  del  trattamento
tariffario vigente, tutte le iniziative come  disposto  dall'art.  3,
comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista  la  lettera  27  settembre  1996,  con  la  quale  l'Enel ha
comunicato l'impossibilita'  di  accogliere  altre  iniziative  oltre
quelle gia' prescelte alla data del 30 giugno 1995;
  Ritenuta     conseguentemente    l'opportunita'    di    sospendere
l'applicazione della norma contenuta nel titolo  III,  comma  2,  del
decreto 19 luglio 1996, risultando la disposizione inoperante;
  Sentite  le  regioni  e le province autonome, in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome in data 17 gennaio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  concernenti  la  nuova  produzione di energia
contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come  integrato
e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  4  agosto  1994,  si  applicano  limitatamente agli
impianti gia' realizzati, a quelli in  corso  di  realizzazione  alla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  nonche'  alle
iniziative e alle proposte di cessione previste dal comma 7 dell'art.
3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e cessano di avere effetto in
tutti gli altri casi.
 2. E' sospesa l'applicazione dell'art. 3 del  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 25 settembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1992, n. 235.