Con   decreto  ministeriale  n.  22095  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1994 all'11 aprile 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Magazzini regionali Il Lavoratore, con sede
in Torreano di Martignacco (Udine) e unita' di Campoformido  (Udine),
Torreano  di  Martignacco  (Udine)  e  Udine,  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  17  mesi,
la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
23,30 ore medie settimanali nei confronti di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari  a  24 unita', di cui tre part-time da 20 ore a 13,5
ore medie settimanali, su un organico complessivo di 153 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magazzini regionali Il Lavoratore,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con   decreto  ministeriale  n.  22096  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 dicembre  1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Aster, con sede in Cinisello Balsamo (Milano)
e unita' di Roma, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
12 unita', su un organico complessivo di 176 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Aster,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22097  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Pirrone ing. Francesco, con sede in Milano  e
unita'  di  Milano,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  21  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
31 unita', su un organico complessivo di 41 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Pirrone  ing.   Francesco,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22098  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma terzo  del  decreto-legge  1  ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Edinform,  con  sede in Napoli e unita' di Napoli e Roma, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 36 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari a 13 unita', di cui uno part-time da 24
ore a 10,5 ore medie settimanali, su un organico  complessivo  di  18
unita'.
   L'I.N.P.S.   e   l'I.N.P.G.I.,   ove  interessato,  sono  altresi'
autorizzati, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Edinform,  a  corrispondere  il
particolare   beneficio   previsto   dal   comma   4,   art.  6,  del
decreto-leggge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale  dell'8  febbraio  1996  in  premessa indicato,
registrato alla Corte dei conti in data 6  marzo  1996,  registro  1,
foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  22099  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,
n.  608,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia
Scotlandi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a 33,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
21 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Lavanderia   Scotlandi,  a
corrispondere i  particolari  benefici  previsti  dal  comma  4,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22100  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Toscana
Cotto,  con  sede  in Rignano sull'Arno (Firenze) e unita' di Rignano
sull'Arno (Firenze), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
100 unita', di cui part-time da 20 a 14 ore medie settimanali, su  un
organico complessivo di 104 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Toscana Cotto, a corrispondere i
particolari benefici previsti dal comma 4, art. 6, del  decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  22101  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 16 settembre  1996  al  15  settembre
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,   n.   726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3  del  decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Autostir,  con  sede  in  Sansepolcro (Arezzo) e unita' di S.
Giustino (Perugia) e Sansepolcro  (Arezzo),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  128  unita',  su  un organico complessivo di 128
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Autostir,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
    Con  decreto  ministeriale  n.  22102  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Del Tongo
industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo)  e  unita'
di  Tegoleto (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
80 unita', su un organico complessivo di 161 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Del  Tongo  industria  per
l'arredamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto  dal
comma   4,  art.  6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.  608,
nei  limiti  finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto conto dei
criteri di priorita'  individuati  nel  decreto  ministeriale  dell'8
febbraio  1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22103  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per  il  periodo  dal 20 settembre 1995 al 19 settembre
1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nella  misura  ivi  prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unita' di Crotone, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  decorrente  dal  20  settembre  1995, la riduzione massima
dell'orario di lavoro nei confronti  di  228  lavoratori  di  cui  49
giornalieri  da 39 a 23,30 ore medie settimanali e 179 turnisti da 36
a 21,36 ore medie settimanali, su  un  organico  complessivo  di  248
lavoratori.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fosfotec,  a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22104  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata,  per  il  periodo  dal 20 settembre 1996 al 19 settembre
1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del  decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unita' di Crotone, per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
12 mesi, decorrente dal  20  settembre  1996,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  nei  confronti  di  190 lavoratori di cui 39
giornalieri da 39 a 23,40 ore medie settimanali e 151 turnisti da  36
a  21,6  ore  medie  settimanali,  su  un organico complessivo di 212
lavoratori.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Fosfotec,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  22105  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19 febbraio 1997,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Termisol
termica, con sede in Livorno e unita' di Pisticci Scalo (Matera), per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di  lavoratori  pari  a  4  unita',  su  un  organico
complessivo di 154 lavoratori.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22106  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Termisol  termica,  con  sede  in  Livorno  e
unita'  di Pisticci Scalo (Matera), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie
settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a 4 unita',
su un organico complessivo di 100 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Termisol termica, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22107  del  3  febbraio  1997   e'
autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 agosto 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali  Castellammare,
con   sede   in   Castellammare   di  Stabia  (Napoli)  e  unita'  di
Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 19,20 ore medie
settimanali nei confronti di un  numero  di  lavoratori  pari  a  133
unita', su un organico complessivo di 133 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  C.M.C.  - Cantieri meridionali
Castellammare, a corrispondere i particolari  benefici  previsti  dai
commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
    Con  decreto  ministeriale  n.  22108  del  3  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 16 maggio 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sartori  confezioni, con sede in Vicenza e
unita' di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore medie settimanali nei confronti di un numero di lavoratori pari a
62 unita', di cui 5 part-time da 20 a 15 ore medie  settimanali  e  4
part-time   da  24  a  18  ore  medie  settimanali,  su  un  organico
complessivo di 112 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Sartori   confezioni,    a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.