IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visti i propri decreti del 6 febbraio 1997 che hanno  disposto  per
il  14  febbraio  1997  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novanta,   centottantuno   e   trecentosessantasette   giorni   senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  5  dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 1997;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  14  febbraio  1997  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio  1997
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,52 per i B.O.T. a
novanta giorni, a L. 96,85 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L.
93,85 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1997,  ammonta a L. 44.544.400.000 per i buoni a novanta
giorni con scadenza 15 maggio 1997, a L. 157.728.980.500 per i titoli
a centottantuno giorni con scadenza 14 agosto 1997;  quella  gravante
sul  corrispondente  capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1998 ammonta a L. 370.010.145.000 per  i  titoli  a
trecentosessantasette giorni con scadenza 16 febbraio 1998.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 98,17 per i
B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,17  per  i  B.O.T.  a  centottantuno
giorni e a L. 92,55 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 febbraio 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI