IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli  pubblici  al  14  febbraio
1997 e' pari a 4.941 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   28   febbraio   1997   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a  novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1997 fino al
limite massimo in valore nominale di L.  10.500 miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli  2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con  l'osservanza  delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato  decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 febbraio 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI