IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico della legge comunale e provinciale,  approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
  Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in  particolare  l'art.
32 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  2  gennaio  1985  riguardante  le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
  Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476,  concernente  il  pagamento
delle  prestazioni  veterinarie  per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali obbligatorie contro malattie infettive  e  diffusive  degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
  Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992 sulla applicazione  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
  Constatato  che  gli istituti zooprofilattici sperimentali non sono
ancora nelle condizioni  di  poter  fornire  il  vaccino  antirabbico
inattivato secondo le prescrizioni della Farmacopea europea nei tempi
richiesti;
  Ritenuta  l'esigenza  di  adottare misure profilattiche urgenti per
fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente  nei
Paesi  confinanti  con  l'Italia  in  particolare con alcune province
della regione Friuli-Venezia Giulia ove sono stati accertati casi  di
rabbia silvestre;
  Attesa, quindi, la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani  ed  agli  animali  domestici  presenti  nelle zone maggiormente
esposte al rischio di contagio nonche' di evitare la diffusione della
malattia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nella regione Friuli-Venezia  Giulia  e'  resa  obbligatoria  la
vaccinazione  antirabbica  precontagio  dei  cani,  dei bovini, degli
ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti  al  rischio
del contagio dell'infezione rabbica.
  2.  Le  competenti  autorita'  sanitarie  delle regioni Lombardia e
Veneto  possono  rendere  obbligatoria  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio   degli   animali   delle   suddette  specie  nelle  zone
eventualmente esposte al rischio del contagio per la  presenza  della
rabbia  silvestre  nei  Paesi  esteri  confinanti  e  nel  territorio
nazionale.
  3. Le  competenti  autorita'  delle  regioni  e  province  autonome
indicate  nei  commi  precedenti,  in  relazione alla valutazione del
rischio del contagio, individuato le  zone,  stabilendone  l'ampiezza
nelle  quali  deve  essere  effettuata  la  vaccinazione  antirabbica
precontagio. Con  lo  stesso  provvedimento,  determinano,  altresi',
l'esecuzione  della  vaccinazione  antirabbica  per  gli  animali non
vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in  quanto  non  in
eta'  di  vaccinazione  e per le stesse specie che vengano introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.