IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la legge 25 marzo 1993,  n.  81,  sull'elezione  diretta  del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
  Visti  gli  articoli 1, 6, 15 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sulla disciplina delle campagne elettorali per  l'elezione  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e relativamente alle elezioni  comunali  e  provinciali
fissate  per  il  giorno  27  aprile  1997,  alla  definizione  delle
modalita' e dei contenuti della  comunicazione  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  nonche'  alla
definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di
parita' nelle concrete modalita'  di  utilizzazione  degli  spazi  di
propaganda    sulla   stampa   quotidiana   e   periodica   e   nella
radiodiffusione sonora e televisiva  e  per  assicurare  il  concreto
conseguimento  degli  obbiettivi  di parita' di trattamento anche nei
programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione  dei
criteri  di  determinazione  e  dei  limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda  elettorale
e  degli  inerenti  avvisi  ai  limiti  quantitativi  previsti per le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti  concretamente   rilevanti,   ai   fini   della   campagna
elettorale,   gli   editori   che  pubblicano  testate  quotidiane  o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle
aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale
nonche' le  emittenti  radiotelevisive  che  hanno  diffusione  nelle
stesse aree;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1.  Gli  editori  di  giornali quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi che intendono diffondere  a  qualsiasi  titolo,  nei
trenta   giorni   precedenti  la  data  delle  votazioni,  propaganda
elettorale per le  elezioni  dei  presidenti  delle  province  e  dei
consigli  provinciali  ovvero  dei  sindaci  e  dei consigli comunali
fissate per il giorno 27 aprile 1997,  sono  tenuti  a  dare  notizia
dell'offerta  dei  relativi  spazi  entro  il  giorno  20 marzo 1997,
attraverso un apposito comunicato  pubblicato  sulla  stessa  testata
interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica
si  tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare su di questa, nel  termine  anzidetto,  il
comunicato  preventivo,  la diffusione di propaganda non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia  per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare:
    a)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e degli uffici della concessionaria  di  pubblicita'  presso  cui  il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    b)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  pubblicazione,  entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    c) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate  per  ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente atto  le  testate  di  diffusione  pluriregionale,  dovranno
indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita'  di  cui
al precedente comma.
  4.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.  La  pubblicazione   del   comunicato   preventivo   costituisce
condizione   pregiudiziale   di   legittimita'  della  diffusione  di
propaganda per la consultazione elettorale  nel  periodo  considerato
dal comma 1.