IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669,  che  autorizza,  tra l'altro, il Ministro del tesoro a disporre
con propri decreti deroghe ai vincoli indicati nella norma stessa;
  Visti i propri decreti del  16  gennaio  e  del  5  febbraio  1997,
pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 24 gennaio
(n. 19) e del 6 febbraio 1997 (n. 30);
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
  Visti gli articoli 1280 e seguenti delle IGST;
  Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti  di
tesoreria  hanno  effettuato  nel  corso  del  1996  prelevamenti  di
limitato ammontare  dai  conti  medesimi  ovvero  hanno  iniziato  ad
operare nel corso dell'anno stesso;
  Ritenuta  la  opportunita'  di concedere, relativamente ai predetti
enti ed amministrazioni, una  autorizzazione  di  deroga  al  vincolo
stabilito  dalla  normativa  in  parola  per  tutti i prelevamenti da
effettuarsi nel corso del corrente anno 1997;
  Ritenuta altresi' la opportunita' che nelle  more  della  emissione
del   provvedimento   di   deroga   richiesto  dagli  altri  enti  ed
amministrazioni venga consentito il pagamento di talune tipologie  di
spese  improrogabili,  utilizzando  per  la fattispecie gli schemi di
dichiarazione allegati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli enti e le amministrazioni che nel  1996  abbiano  effettuato
prelevamenti  complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori
a lire  dieci  miliardi,  sono  autorizzati,  ove  avanzino  motivata
richiesta, ad eseguire prelievi dai conti suddetti nel corso del 1997
in  deroga al limite di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669.
  2. Gli enti e le amministrazioni titolari di conti di tesoreria che
abbiano iniziato ad operare nel corso del  1996  e  che  non  abbiano
effettuato  prelevamenti da detti conti per uno o piu' mesi nel corso
dell'anno  medesimo,  sono  autorizzati  ad  eseguire  prelievi   dai
rispettivi  conti,  nel  corso dell'anno 1997, in deroga al limite di
cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.  669.
Tale  circostanza  deve  essere  attestata  in apposita dichiarazione
sottoscritta dal titolare del conto ovvero  dal  tesoriere  dell'ente
per  soggetti  inseriti  nella  tabella  A  allegata  alla  legge  n.
720/1984.
  3. I pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per  le
ritenute  erariali,  per  le  imposte  dirette  e  indirette,  per  i
contributi previdenziali  e  assistenziali  e  per  le  ordinanze  di
assegnazione   di   somme   pignorate,   alle  cui  occorrenze  debba
provvedersi in tutto o in parte con la concessione  della  deroga  al
limite  di  prelevamento  mensile, possono essere eseguiti nelle more
della emanazione del provvedimento di deroga.
  4. Esclusivamente per l'applicazione di quanto disposto al comma 3,
le dichiarazioni di cui al  proprio  decreto  del  5  febbraio  1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1997, sono
sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.