IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che autorizza, tra l'altro, il Ministro del tesoro a disporre con propri decreti deroghe ai vincoli indicati nella norma stessa; Visti i propri decreti del 16 gennaio e del 5 febbraio 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 24 gennaio (n. 19) e del 6 febbraio 1997 (n. 30); Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; Visti gli articoli 1280 e seguenti delle IGST; Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso del 1996 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso; Ritenuta la opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, una autorizzazione di deroga al vincolo stabilito dalla normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso del corrente anno 1997; Ritenuta altresi' la opportunita' che nelle more della emissione del provvedimento di deroga richiesto dagli altri enti ed amministrazioni venga consentito il pagamento di talune tipologie di spese improrogabili, utilizzando per la fattispecie gli schemi di dichiarazione allegati; Decreta: Art. 1. 1. Gli enti e le amministrazioni che nel 1996 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a lire dieci miliardi, sono autorizzati, ove avanzino motivata richiesta, ad eseguire prelievi dai conti suddetti nel corso del 1997 in deroga al limite di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. 2. Gli enti e le amministrazioni titolari di conti di tesoreria che abbiano iniziato ad operare nel corso del 1996 e che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o piu' mesi nel corso dell'anno medesimo, sono autorizzati ad eseguire prelievi dai rispettivi conti, nel corso dell'anno 1997, in deroga al limite di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Tale circostanza deve essere attestata in apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare del conto ovvero dal tesoriere dell'ente per soggetti inseriti nella tabella A allegata alla legge n. 720/1984. 3. I pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, alle cui occorrenze debba provvedersi in tutto o in parte con la concessione della deroga al limite di prelevamento mensile, possono essere eseguiti nelle more della emanazione del provvedimento di deroga. 4. Esclusivamente per l'applicazione di quanto disposto al comma 3, le dichiarazioni di cui al proprio decreto del 5 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1997, sono sostituite da quelle allegate al presente provvedimento.