IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in   materia
sanitaria,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7  dicembre  1993,
n. 517;
  Ritenuto  che,  in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure  professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione;
  Ritenuto   di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la  figura  del  terapista  della  neuro  e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la  nota,  in  data  17  gennaio  1997, con cui lo schema di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' individuata la figura professionale del terapista della neuro
e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, con il  seguente  profilo:  il
terapista  della  neuro  e  psicomotricita'  dell'eta'  evolutiva  e'
l'operatore sanitario che,  in  possesso  del  diploma  universitario
abilitante, svolge, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale
di  neuropsichiatria  infantile  e  in  collaborazione  con  le altre
discipline  dell'area  pediatrica,  gli  interventi  di  prevenzione,
terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili,
nelle aree della neuro-psicomotricita', della neuropsicologia e della
psicopatologia dello sviluppo.
  2.  Il terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva,
in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito
delle specifiche competenze:
    a)   adatta   gli   interventi   terapeutici    alle    peculiari
caratteristiche  dei  pazienti  in  eta' evolutiva con quadri clinici
multiformi che si modificano nel tempo  in  relazione  alle  funzioni
emergenti;
    b)  individua  ed  elabora,  nell'equipe  multiprofessionale,  il
programma di  prevenzione,  di  terapia  e  riabilitazione  volto  al
superamento  del  bisogno di salute del bambino con disabilita' dello
sviluppo;
    c) attua interventi  terapeutici  e  riabilitativi  nei  disturbi
percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e
di interazione del bambino fin dalla nascita;
    d) attua procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori
di   disabilita'   e  di  handicap  neuro-psicomotorio  e  cognitivo;
collabora  all'interno   dell'equipe   multiprofessionale   con   gli
operatori   scolastici  per  l'attuazione  della  prevenzione,  della
diagnosi funzionale  e  del  profilo  dinamico-funzionale  del  piano
educativo individualizzato;
    e)    svolge    attivita'    terapeutica   per   le   disabilita'
neuropsicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in eta' evolutiva
utilizzando tecniche specifiche per fascia d'eta' e per singoli stadi
di sviluppo;
    f)  attua  procedure  di  valutazione   dell'interrelazione   tra
funzioni  affettive,  funzioni  cognitive e funzioni motorie per ogni
singolo  disturbo  neurologico,  neuropsicologico  e  psicopatologico
dell'eta' evolutiva;
    g)  identifica  il  bisogno  e realizza il bilancio diagnostico e
terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto  corporeo  e  tra
potenzialita' funzionali generali e relazione oggettuale;
    h)  elabora  e  realizza  il  programma  terapeutico che utilizza
schemi e progetti neuromotori come  atti  mentali  e  come  strumenti
cognitivi  e  meta-cognitivi;  utilizza altresi' la dinamica corporea
come  integrazione  delle  funzioni   mentali   e   delle   relazioni
interpersonali;
    i)  verifica  l'adozione  di  protersi  e  di  ausili rispetto ai
compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico;
    l) partecipa alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie
acute e croniche dell'infanzia;
    m)  documenta  le  rispondenze  della  metodologia  riabilitativa
attuata   secondo   gli   obiettivi   di  recupero  funzionale  e  le
caratteristiche proprie delle patologie che si modificano in rapporto
allo sviluppo.
  3. Il terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta'  evolutiva,
svolge  attivita'  di  studio,  di  didattica  e di ricerca specifica
applicata, e di consulenza professionale, nei servizi sanitari e  nei
luoghi in cui si richiede la sua competenza professionale.
  4.  Il  terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva
contribuisce alla formazione del personale  di  supporto  e  concorre
direttamente    all'aggiornamento   relativo   al   proprio   profilo
professionale.
  5. Il terapista della neuro e psicomotricita'  dell'eta'  evolutiva
svolge  la  sua attivita' in strutture pubbliche e private, in regime
dipendenza e libero professionale.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali  e  operato  il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
          1992, n.  502, nel testo modificato dal D.Lgs.  7  dicembre
          1993, n. 517, e' il seguente: "A norma dell'art. 1, lettera
          o),  della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del
          personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e   della
          riabilitazione  avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni private e accreditate. I requisiti di idoneita'
          e  l'accreditamento  delle  strutture sono disciplinati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  d'intesa con il Ministro della
          sanita'. Il Ministro della sanita'  individua  con  proprio
          decreto  le  figure  professionali da formare ed i relativi
          profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito,  ai
          sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1998
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del Consiglio dei dei Ministri) prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.