Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti classico", inerente i vini "Vin Santo del Chianti", e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, a seguito di apposito supplemento di istruttoria ha accolto in parte le istanze di cui trattasi. Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione relativo ai citati vini "Vin Santo del Chianti", gia' proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo integrale rielaborato in parziale accoglimento delle suddette istanze. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" puo' essere integrata dalle specificazioni "Occhio di pernice" e/o "riserva".