Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  e  tipiche
dei  vini,  istituito  a  norma  dell'art. 17 della legge 10 febbraio
1992, n. 164, esaminate le  istanze  presentate  avverso  il  proprio
parere  relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata "Vin Santo del Chianti e Vin Santo del Chianti
classico", inerente i vini "Vin Santo del  Chianti",  e  la  relativa
proposta  di  disciplinare  di  produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  n.  125  del  31  maggio  1995,  a  seguito  di   apposito
supplemento  di  istruttoria  ha  accolto  in parte le istanze di cui
trattasi.
   Conseguentemente, a parziale modifica dello schema di disciplinare
di produzione relativo ai citati vini "Vin Santo del  Chianti",  gia'
proposto  in  allegato  al proprio parere sopra richiamato, propone e
riporta qui di seguito il testo  integrale  rielaborato  in  parziale
accoglimento delle suddette istanze.
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
   a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La denominazione di origine controllata "Vin  Santo  del  Chianti"
puo'  essere  integrata  dalle specificazioni "Occhio di pernice" e/o
"riserva".