IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                  PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOIMICA
 Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie, riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.    5  che  ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione;
 Vista   la   legge  n.  845  del  21  dicembre  1978,  e  successive
modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un  fondo  di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
 Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' uomo
donna in materia di lavoro;
 Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti  a
sostegno dell'occupazione;
 Visto  l'art.  1,  comma  72,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
 Visti gli articoli 74 e 75 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142
(legge comunitaria per il 1991);
 Visto  il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081/93 relativo alle missioni dei  fondi  a  finalita'  strutturali,
alla  loro  efficacia  e  al  coordinamento  dei loro interventi e di
quelli della  Banca  europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
 Visto  il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei  vari  fondi
strutturali,  da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca
europea per gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti  finanziari
esistenti;
 Visto  il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;
 Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e  2085/93,  recanti  disposizioni
per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;
 Visti   i  quadri  comunitari  di  sostegno  e  documenti  unici  di
programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi
1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
 Visti   i   programmi   operativi   a   titolarita'   regionali    e
multiregionali,   approvati  dalla  Commissione  dell'Unione  europea
contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno  1995,
a  titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento (CEE)
2081/93;
 Viste le determinazioni del  comitato  di  sorveglianza  del  quadro
comunitario  di  sostegno  obiettivo  1 del 19 luglio 1996 notificate
alla Commissione europea con nota del 21 ottobre 1996  del  Ministero
del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  relative  alla
soppressione  del  finanziamento  privato  previsto per i programmi a
titolarita'  Ministero  del  lavoro  "Emergenza  occupazione  Sud"  e
"Azioni  innovative  e  A. T." (obiettivo 3), e alla riduzione al 10%
del contributo privato del programma  "Emergenza  occupazionale  Sud"
(obiettivo 4).
 Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
4852  del 18 novembre 1996, concernente il programma degli interventi
finanziari relativi al 1995  per  il  cofinanziamento  dei  programmi
ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo;
 Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
 Udita  la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
 1. Le risorse finanziarie per  il  cofinanziamento  nazionale  delle
azioni  del  Fondo  sociale  europeo, pari a complessive lire 1.126,4
miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno  e  di  documenti
unici  di  programmazione  degli  obiettivi  1,  2,  3, 4 e 5b, quali
risultanti dalle allegate tabelle A, B,  e  C  sono  assicurate,  per
l'anno  1995,  quanto  a lire 778,6 miliardi dalle disponibilita' del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987,  quanto
a  lire  165,0  miliardi  dai  bilanci regionali, quanto a lire 111,1
miliardi da contributi di operatori privati  e  quanto  a  lire  71,6
miliardi da altri interventi pubblici di settore.
 2.   Il   finanziamento  a  carico  del  fondo  di  rotazione  grava
sull'esercizio finanziario 1996.
 3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al  precedente  comma
1,  il predetto fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti
disposizioni, alle erogazioni di competenza,  liquidando,  in  favore
delle  regioni  e province autonome, titolari di programmi operativi,
il primo  anticipo  a  seguito  della  pubblicazione  della  presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Per  i  programmi  multiregionali,  le erogazioni saranno effettuate
sulla base delle richieste che  perverranno  al  fondo  medesimo  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 4. Il fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi
successivi  al  1996  e  comunque  fino a quando perdura l'intervento
comunitario, le erogazioni non  effettuate  nel  corso  del  predetto
esercizio in favore degli aventi diritto.
 5.  I  titolari  dei  programmi  verificano che gli operatori, nella
elaborzione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi,
anche quelli gravanti sulla fi-nanza pubblica a titolo di  indennita'
per  cassa  integrazione,  mobilita', sgravi contributivi ed istituti
similari, nonche' limitatamente alle regioni del centro-nord, i costi
ammissibili al finanziamento di cui alla legge n.  492/1988,  il  cui
ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del fondo di
rotazione  e  dei  bilanci  regionali, come determinate al precedente
comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresi' che per i
soggetti  presentati dagli enti e  societa'  pubbliche,  la  relativa
quota  nazionale  di  cofinanziamento  sia assicurata con risorse dei
propri bilanci. Le risultanze di tale  verifica  sono  comunicate,  a
cura  delle  regioni,  al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale  ed  al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al
CIPE  di  apposita  delibera  di  rimodulazione  del  cofinanziamento
nazionale pubblico.
 6.  Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A tal fine essi dovranno adeguarsi  tempestivamente  alle  iniziative
assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.
 7.  I  comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli  interventi cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
 Nel  caso  siano  rilevati   ritardi   nella   realizzazione   degli
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate,  nonche'  quanto previsto dagli articoli 5
(comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato  della  legge  8  agosto
1995, n. 341.
 8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, adotta le
necessarie variazioni alla presente delibera.
 9. La presente delibera annulla e  sostituisce  quella  adottata  in
data  8  agosto  1995,  di  cui  vengono fatti salvi gli effetti gia'
prodotti.
  Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69