Agli enti proprietari di strade Alle prefetture Premesso che il lancio di oggetti dai cavalcavia stradali costituisce un sempre maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; Considerato il ripetersi di incidenti in dipendenza di tale fenomeno; Considerato che per garantire migliori condizioni di sicurezza e scongiurare il ripetersi del fenomeno e' stata individuata, tra le misure da adottare, la identificazione dei cavalcavia delle strade piu' importanti attraverso una opportuna numerazione; Considerato che tale numerazione puo' consentire anche agli utenti della strada la localizzazione dei cavalcavia ai fini di una tempestiva segnalazione agli organi di Polizia preposti alla repressione del fenomeno; Ritenendo di dover dare attivazione a quanto concordato nel corso della riunione appositamente convocata dal Ministero dell'interno il 23 gennaio 1997; Ai sensi degli articoli 5 e 35 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada; Si impartisce la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade: I cavalcavia sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade statali di piu' rilevante interesse, in particolare quelle ricomprese negli itinerari internazionali, devono essere individuati mediante l'apposizione di cartelli conformi ai modelli allegati alla presente direttiva. I cartelli saranno posizionati su ciascun senso di marcia nella posizione piu' idonea per garantirne le migliori condizioni di visibilita'. I cartelli saranno posizionati preferibilmente sullo spartitraffico, ove esistente e di larghezza necessaria, in prossimita' del cavalcavia segnalato con configurazione bifacciale ove si reputi opportuno garantirne la lettura dall'alto del cavalcavia. Le diverse modalita' di installazione (in mezzeria, in destra o sul manufatto) dovranno essere mantenute, per quanto possibile, uniformi per tratte omogenee di strada. La numerazione su ogni strada dovra' essere progressiva con origine dal primo caposaldo. L'ANAS e i concessionari delle autostrade, cui la presente direttiva e' indirizzata, ne daranno attuazione con la massima urgenza, per le strade che ricadono sotto la loro competenza, gli altri enti proprietari hanno facolta' di attuare le stesse prescrizioni, qualora ritenute necessarie in relazione al verificarsi del fenomeno. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 1997 Il Ministro: COSTA Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 103