Agli enti proprietari di strade
                                  Alle prefetture
    Premesso  che  il  lancio  di  oggetti  dai  cavalcavia  stradali
costituisce  un  sempre  maggiore  pericolo  per  la  sicurezza della
circolazione stradale;
    Considerato  il  ripetersi  di  incidenti  in  dipendenza di tale
fenomeno;
    Considerato  che per garantire migliori condizioni di sicurezza e
scongiurare  il  ripetersi  del fenomeno e' stata individuata, tra le
misure  da  adottare,  la identificazione dei cavalcavia delle strade
piu' importanti attraverso una opportuna numerazione;
    Considerato  che  tale  numerazione  puo'  consentire  anche agli
utenti  della  strada la localizzazione dei cavalcavia ai fini di una
tempestiva   segnalazione   agli  organi  di  Polizia  preposti  alla
repressione del fenomeno;
    Ritenendo di dover dare attivazione a quanto concordato nel corso
della  riunione appositamente convocata dal Ministero dell'interno il
23 gennaio 1997;
    Ai  sensi degli articoli 5 e 35 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nuovo codice della strada;
                            Si impartisce
la  seguente  direttiva  agli  enti proprietari e concessionari delle
strade:
    I   cavalcavia   sulle   autostrade,   sulle  strade  extraurbane
principali  e  sulle  strade  statali di piu' rilevante interesse, in
particolare  quelle ricomprese negli itinerari internazionali, devono
essere  individuati  mediante  l'apposizione  di cartelli conformi ai
modelli allegati alla presente direttiva.
    I  cartelli  saranno posizionati su ciascun senso di marcia nella
posizione  piu'  idonea  per  garantirne  le  migliori  condizioni di
visibilita'.
    I    cartelli    saranno    posizionati   preferibilmente   sullo
spartitraffico,   ove   esistente   e  di  larghezza  necessaria,  in
prossimita'  del  cavalcavia  segnalato con configurazione bifacciale
ove   si   reputi  opportuno  garantirne  la  lettura  dall'alto  del
cavalcavia.
    Le  diverse  modalita' di installazione (in mezzeria, in destra o
sul  manufatto)  dovranno  essere  mantenute,  per  quanto possibile,
uniformi per tratte omogenee di strada.
    La  numerazione  su  ogni  strada  dovra'  essere progressiva con
origine dal primo caposaldo.
    L'ANAS  e  i  concessionari  delle  autostrade,  cui  la presente
direttiva  e'  indirizzata,  ne  daranno  attuazione  con  la massima
urgenza,  per  le  strade  che ricadono sotto la loro competenza, gli
altri   enti   proprietari   hanno  facolta'  di  attuare  le  stesse
prescrizioni, qualora ritenute necessarie in relazione al verificarsi
del fenomeno.
    La  presente  direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
     Roma, 28 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: COSTA
Registrata alla Corte dei conti il 12 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 103