IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualita' 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il quale consente di impegnare le annualita' relative ai limiti di impegno; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizoni della tabella B allegata alla citata legge; Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1997, le annualita', o parziali annualita', spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 488.590.400 e' impegnata, per il 1997, a titolo di annualita' o parziali annualita' del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato: Regioni e province autonome Importi (in lire) - - Valle d'Aosta 83.590.400 Friuli-Venezia Giulia 405.000.000 ___________ Totale . . . 488.590.400