IL MINISTRO DEL TESORO
 
 Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria
1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge  22  dicembre
1984,  n.  887  (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del quale il
Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso  l'emissione
di  certificati  di  credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme
contenute nel medesimo articolo;
 Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,  convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
 Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
 Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a  tutto  il  7
aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 14.106 miliardi;
 Ritenuto   opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro "zero cou-
pon" della durata di diciotto mesi;
 Visto il proprio decreto del  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30  marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di certificati di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon"
della durata di 18 mesi (CTZ-18) fino all'importo massimo di nominali
lire 2.000 miliardi.
 Il  prestito  ha  inizio  il 15 aprile 1997 e scadenza il 15 ottobre
1998.
 I certificati sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
 In  base  all'art.  4,  secondo  comma,  del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della  procedura  di
assegnazione  e'  prevista  automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare agli operatori "specialisti in  titoli  di  Stato"  con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
 Le  richieste  risultate  accolte  sono  vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.