IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visti gli articoli 5 e 6 della predetta legge che prevedono l'emanazione di un decreto che stabilisca le modalita' di attuazione per la concessione dei crediti di imposta di cui allo stesso articolo 5, nonche' i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 24 marzo 1993 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 215/1992, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra Stato, regioni e province autonome, in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile, allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 213 del 19 agosto 1992; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee adottata in data 16 giugno 1993, con la quale e' stata decisa la chiusura della procedura di cui all'articolo 93 del Trattato CEE, a condizione che gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge n. 215/1992 siano riservati alle piccole imprese, che la loro intensita' sia limitata ai livelli massimi consentiti dalla sopra richiamata disciplina comunitaria sugli aiuti e che non siano cumulabili con quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali; Vista la successiva decisione della stessa Commissione delle Comunita' europee del 28 marzo 1995, con la quale e' stato definito l'elenco delle zone ammesse alla deroga dell'articolo 92 3 c) del Trattato CEE per gli aiuti a finalita' regionale; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C/68/9 del 6 marzo 1996 con la quale e' stata definita la nuova disciplina degli aiuti "de minimis"; Considerata la necessita' di adeguare la definizione dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/1992, nonche' l'intensita' delle agevolazioni dalla stessa legge previste per tali soggetti a quanto indicato nelle decisioni comunitarie citate; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nelle adunanze generali del 6 ottobre 1995 e del 26 settembre 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1996, n. 41104; Adotta il seguente regolamento NORME PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE Art. 1 (Definizioni) 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge: la legge 25 febbraio 1992, n. 215; b) nuove attivita': l'avvio di nuove attivita' o l'acquisto di attivita' preesistenti in uno dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge; c)progetti aziendali innovativi: i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge; d) servizi reali: i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' allo sviluppo di sistemi di qualita'; e) corsi di formazione: i corsi di formazione imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge; f) servizi di consulenza e assistenza: i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge; g) piccole imprese: le imprese che rientrano nei limiti dimensionali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento; h) Ministero: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo degli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge n. 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile): "Art. 2 (Beneficiari). - 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: a) le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriali o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne". "Art. 4 (Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita' femminili e per l'acquisizione di servizi reali). - 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica, od organizzativa; b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'; 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/1988, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. 3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attivita' ivi previste". "Art. 5 (Crediti di imposta). - 1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad essi equivalenti, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalita' di attuazione". "Art. 6 (Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni). - 1. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' ministri possono essere adottati, con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 2 della legge n. 215/1992 si veda la nota alle premesse. - Per il riferimento all'art. 4 della legge n. 215/1992 si veda la nota alle premesse.