IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford  (GB)  il
27  dicembre  1967,  cittadino britannico, pervenuta in data 4 luglio
1996 e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra  indicato
decreto legislativo, il riconoscimento di titoli conseguiti nel Regno
Unito  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione
di "ingegnere";
 Considerato  che  l'indicata  professione,  da  un   lato,   risulta
regolamentata  in  Italia, Paese ospite, e dall'altro, a riguardo del
Paese di origine per effetto dell'art. 1, lettera d), comma 2,  della
sopra   indicata   direttiva   CEE,  e'  assimilata  ad  un'attivita'
professionale regolamentata;
  Considerato che il sopra indicato signore e' insignito  del  titolo
accademico  di  "bachelor  of Engineering" conseguito nel luglio 1990
presso la School of Engineering dell'University of Sussex (GB);
  Visti i documenti presentati a corredo della domanda;
  Visto il percorso formativo post  -  secondario  seguito  dal  sig.
Trabacca presso la sopra indicata istituzione;
  Considerato  per  quanto concerne la vantata qualifica di Member of
Institution of Mechanical Engineers, che la stessa  non  puo'  essere
presa  in  considerazione poiche' il documento in data 20 giugno 1996
recante l'intestazione Institution of  Mechanical  Engineers  non  e'
originale  (ne'  e'  stato  reso  conforme all'originale) ed e' stato
tradotto in lingua italiana dallo stesso richiedente; il che  non  e'
conforme  a  quanto  previsto dall'art. 10 del sopra indicato decreto
legislativo;
  Ritenuto inoltre che l'istante - pur formalmente invitato - non  ha
fornito  la  prova di essere in possesso, all'atto della domanda, del
titolo professionale di "chartered  Mechanical  Engineer"  ovvero  di
quello   di   "chartered   Engineer"   (titoli  professionali  questi
"protetti"  ai  sensi  e   nell'ambito   dell'ordinamento   giuridico
britannico  e  rilasciati  dalle rispettive associazioni di categoria
quali designate appositamente dal Regno Unito in sede di  adozione  e
pubblicazione  in  G.U.C.E.  della sopra indicata direttiva CEE e, ai
fini, per l'appunto, dell'applicazione della stessa);
  Ritenuto,  pertanto,  che,  allo  stato,  debba  essere  preso   in
considerazione unicamente il possesso, in capo all'istante, del sopra
indicato titolo di studio postsecondario ("bachelor of Engineering");
  Ritenuto  che  detto  titolo  di  studio  britannico  si  appalesa,
rispetto  al  titolo  accademico  italiano  cui   e',   allo   stato,
subordinato  l'accesso  e  esercizio  in  Italia della professione di
"ingegnere", inferiore quanto a durata di anni due e limitato  quanto
ad ampiezza e approfondimento dei contenuti formativi;
  Ritenuto  che  la formazione dimostrata dal Trabacca sia affine non
gia' a quella del "laureato" bensi' a quella del "tecnico diplomato",
come contemplata dalla legislazione vigente italiana;
  Ritenuto  che  l'istante  non  ha  concluso,  e  comunque  non   ha
dimostrato  di  aver  concluso,  il  percorso  professionale previsto
dall'ordinamento britannico;
 Ritenuto, pertanto, che ricorrano, le  condizioni  previste,  da  un
lato,  all'art.  1,  n.  1,  2  e  3 e, dall'altro, all'art. 6, n. 1,
lettere a) e b),  del  decreto  legislativo  n.  115  /  1992,  sopra
indicato;
  Viste  le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 12
dicembre 1996;
  Sentito il rappresentante  del  Consiglio  nazionale  di  categoria
nella seduta appena indicata;
                              Decreta:
  1.  Al  sig.  Trabacca  Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre
1967, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo di studio  post
secondario  di  "bachelor  of  Engineering"  di cui in premessa quale
titolo  valido  per  l'accesso  all'albo  degli  "ingegneri"  e   per
l'esercizio della professione.
  2.  Detto  riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La prova attitudinale, ove oggetto di  scelta  dell'istante,  e'
volta  ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base
comuni a tutti i corsi di  laurea  dell'area  d'ingegneria,  vuoi  le
capacita'   specialistiche  relative  al  settore  "industriale"  con
particolare riguardo alle materie professionali afferenti  al  "corso
di   laurea   in   ingegneria   meccanica",  come  contemplato  dalla
legislazione vigente, ivi  comprese  quelle  che  non  hanno  formato
oggetto  di  studio  o  di approfondimento da parte del candidato nel
Paese di provenienza.
  4. Le materie come sopra individuate sono:
   1) fisica tecnica; 2) termotecnica; 3) scienza delle  costruzioni;
4)   meccanica   razionale;  5)  tecnologia  meccanica;  6)  impianti
meccanici; 7) idraulica.
  5. La prova di che trattasi si compone di un  esame  scritto  e  un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
    a)  l'esame  scritto  consiste  nella  redazione  di  un progetto
integrato assistito da una relazione tecnica concernente non piu'  di
tre  materie  tra  quelle sopra indicate e a scelta della commissione
d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato  nel
Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995 n. 14, p.
144;
    b)  l'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni
tecniche vertenti su tutte  le  materie,  indicate  sopra.  A  questo
secondo  esame  il  candidato potra' accedere solo se abbia superato,
con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera'  al
Consiglio  nazionale  ingegneri  domanda in carta legale, allegandovi
originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7.  Il  tirocinio  di  che  trattasi ha una durata di anni due e si
svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante,  si  dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante   che   abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione
all'albo professionale di almeno cinque anni.
  All'uopo, l'istante presentera' al  Consiglio  nazionale  ingegneri
domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:
   1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
   2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.   Il  Consiglio  nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente   dell'ordine
provinciale.
   Roma, 26 aprile 1997
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi