IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, pervenuta in data 4 luglio 1996 e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento di titoli conseguiti nel Regno Unito ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Considerato che l'indicata professione, da un lato, risulta regolamentata in Italia, Paese ospite, e dall'altro, a riguardo del Paese di origine per effetto dell'art. 1, lettera d), comma 2, della sopra indicata direttiva CEE, e' assimilata ad un'attivita' professionale regolamentata; Considerato che il sopra indicato signore e' insignito del titolo accademico di "bachelor of Engineering" conseguito nel luglio 1990 presso la School of Engineering dell'University of Sussex (GB); Visti i documenti presentati a corredo della domanda; Visto il percorso formativo post - secondario seguito dal sig. Trabacca presso la sopra indicata istituzione; Considerato per quanto concerne la vantata qualifica di Member of Institution of Mechanical Engineers, che la stessa non puo' essere presa in considerazione poiche' il documento in data 20 giugno 1996 recante l'intestazione Institution of Mechanical Engineers non e' originale (ne' e' stato reso conforme all'originale) ed e' stato tradotto in lingua italiana dallo stesso richiedente; il che non e' conforme a quanto previsto dall'art. 10 del sopra indicato decreto legislativo; Ritenuto inoltre che l'istante - pur formalmente invitato - non ha fornito la prova di essere in possesso, all'atto della domanda, del titolo professionale di "chartered Mechanical Engineer" ovvero di quello di "chartered Engineer" (titoli professionali questi "protetti" ai sensi e nell'ambito dell'ordinamento giuridico britannico e rilasciati dalle rispettive associazioni di categoria quali designate appositamente dal Regno Unito in sede di adozione e pubblicazione in G.U.C.E. della sopra indicata direttiva CEE e, ai fini, per l'appunto, dell'applicazione della stessa); Ritenuto, pertanto, che, allo stato, debba essere preso in considerazione unicamente il possesso, in capo all'istante, del sopra indicato titolo di studio postsecondario ("bachelor of Engineering"); Ritenuto che detto titolo di studio britannico si appalesa, rispetto al titolo accademico italiano cui e', allo stato, subordinato l'accesso e esercizio in Italia della professione di "ingegnere", inferiore quanto a durata di anni due e limitato quanto ad ampiezza e approfondimento dei contenuti formativi; Ritenuto che la formazione dimostrata dal Trabacca sia affine non gia' a quella del "laureato" bensi' a quella del "tecnico diplomato", come contemplata dalla legislazione vigente italiana; Ritenuto che l'istante non ha concluso, e comunque non ha dimostrato di aver concluso, il percorso professionale previsto dall'ordinamento britannico; Ritenuto, pertanto, che ricorrano, le condizioni previste, da un lato, all'art. 1, n. 1, 2 e 3 e, dall'altro, all'art. 6, n. 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115 / 1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata; Decreta: 1. Al sig. Trabacca Matteo, nato a Rochford (GB) il 27 dicembre 1967, cittadino britannico, e' riconosciuto il titolo di studio post secondario di "bachelor of Engineering" di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" e per l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo al candidato, vuoi le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria, vuoi le capacita' specialistiche relative al settore "industriale" con particolare riguardo alle materie professionali afferenti al "corso di laurea in ingegneria meccanica", come contemplato dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle che non hanno formato oggetto di studio o di approfondimento da parte del candidato nel Paese di provenienza. 4. Le materie come sopra individuate sono: 1) fisica tecnica; 2) termotecnica; 3) scienza delle costruzioni; 4) meccanica razionale; 5) tecnologia meccanica; 6) impianti meccanici; 7) idraulica. 5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana: a) l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995 n. 14, p. 144; b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte le materie, indicate sopra. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti. 7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro: 1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento; 2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. 8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 26 aprile 1997 Il direttore generale: Hinna Danesi