Alle direzioni compartimentali  del
                                  territorio   -   sezioni   staccate
                                  demanio
                                  Agli uffici del territorio
                                  Agli uffici tecnici erariali
                                  Alle direzioni compartimentali  del
                                  territorio
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo      consuntivo       sui
                                  rendiconti,  le  contabilita'  e le
                                  gestioni   del   Ministero    delle
                                  finanze
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                  - Direzione generale  degli  affari
                                  penali,    delle   grazie   e   del
                                  casellario generale
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Gabinetto
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza
                                  Al  commissario  straordinario  del
                                  Governo per il coordinamento  delle
                                  misure antiracket
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.B.
                                  Al Ministero del tesoro - Direzione
                                  generale del tesoro
                                  Al  Gabinetto  del  Ministro  delle
                                  finanze
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Ufficio del segretario generale
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Ufficio      del      coordinamento
                                  legislativo
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Alla  Ragioneria centrale presso il
                                  Ministero delle finanze
                                  Al Dipartimento  del  territorio  -
                                  Direzione  centrale  per  i servizi
                                  generali,    il     personale     e
                                  l'organizzazione
                                  Al  Dipartimento  del  territorio -
                                  Direzione  centrale   dei   servizi
                                  tecnici erariali
 Con  nota  n.  11882 del 6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso
questo Ministero, premesso che a suo parere l'art. 6  della  legge  7
marzo  1996,  n.  108,  recante  "Disposizioni  in materia di usura",
facendo salve  le  disposizioni  contenute  nell'art.  12-sexies  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992. n. 356, ha esteso anche alle gestioni  dei
beni  confiscati  ai sensi dell'art. 644 del codice penale (cosi come
modificato da tale legge) la normativa vigente per i beni  confiscati
di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ha chiesto di conoscere se
e quali disposizioni fossero state  impartite  dal  Dipartimento  del
territorio  alle  sezioni  staccate del demanio a seguito del dettato
del comma 3 del succitato art. 12-sexies, del decreto-legge 8  giugno
1992,  n. 306, ai sensi del quale "per la gestione e destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1  e  2  si  osservano,  in  quanto
compatibili.  le  disposizioni  contenute nel decreto-legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1989, n. 282".
  La  questione, come prospettata dalla predetta ragioneria centrale,
e' stata oggetto, da parte di questo Ministero, di attento  esame  ed
approfondimento  basato  sulle considerazioni ed osservazioni che qui
di seguito si riportano:
    a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7  marzo  1996  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  9 marzo successivo,
all'art. 1 ha  novellato  l'art.  644  del  codice  penale  ("Usura")
prevedendo  che:  "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale,  per  uno  dei
delitti  di  cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca
dei beni che costituiscono prezzo o  profitto  del  reato  ovvero  di
somme  di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita'
anche per interposta persona per un  importo  pari  al  valore  degli
interessi  o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni  e  al  risarcimento
dei danni;
    b) la medesima legge, all'art. 6 stabilisce che "sono fatte salve
le  disposizioni  contenute  nell'art.  12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  1992,  n.  356,  introdotto  dall'art. 2 del decreto-legge 20
giugno 1994, n. 399, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 501;
    c) le disposizioni del citato articolo 12-sexies prevedono:
    ai  commi  1  e  2: ipotesi particolari di confisca di denaro, di
beni o di altre utilita' di cui il condannato non  puo'  giustificare
la  provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta persona fisica o
giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi  titolo  in valore sproporzionato al proprio reddito o alla
propria attivita' economica;
   al comma 3, che " .. per la gestione e la  destinazione  dei  beni
confiscati  a  norma  dei  commi  1  e  2  si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel  decreto-legge  14  giugno
1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989,  n.  282.  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
prevista dall'art. 444, comma 2,  del  codice  di  procedura  penale,
nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla custodia,
alla conservazione e all'amministrazione  dei  beni  confiscati.  Non
possono essere nominate amministratori  .. (Omissis)";
    d)  l'art.  3  della  legge  7  marzo  1996,  n.  109 - parimenti
promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  in
data  9  marzo  successivo  - ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto 1989, n. 282, ed ha, altresi', introdotto una
nuova  disciplina  per  la  gestione  e  la  destinazione  dei   beni
confiscati  ai  sensi  dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo
l'inserimento  degli  articoli  2-nonies,  2-  decies,  2-undecies  e
2-duodecies dopo l'art. 2-octies della citata legge n. 575 del 1965.
  Da tutto quanto sopra considerato ed osservato e' sorto il problema
se   alla  confisca  disposta  ai  sensi  dell'art.  644  c.p.  fosse
applicabile la normativa prevista dall'art. 4  del  decreto-legge  n.
230  del  1989  (ora  abrogato)  oppure la nuova normativa introdotta
dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.
  Su tale problema, che coinvolge questioni ermeneutiche di  notevole
interesse  e  rilevanza  sul  piano  giuridico e comportanti riflessi
sulla gestione e destinazione dei beni confiscati,  questo  Ministero
ha  ritenuto  necessario  interpellare  il  Consiglio  di  Stato  per
acquisirne il parere ai  fini  di  una  uniforme  interpretazione  ed
attuazione della normativa citata.
  In proposito questa Amministrazione, premesso:
  1)  che  sulla  medesima  Gazzetta Ufficiale sono pubblicate le due
leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la  seconda  -  la  n.  109  -
abroga   esplicitamente   la   disciplina  dettata  dall'art.  4  del
decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n.  282 del 1989, e richiamata dalle norme contenute nel testo
della legge n. 108;
   2) che nel caso di specie si e' di fronte a fonti primarie  aventi
la  stessa  forza  di  legge,  promulgate  e  pubblicate negli stessi
giorni, per cui non pare possa valere il  principio  che  la  seconda
legge prevale sulla prima;
  3)  che,  peraltro,  la  seconda  legge  (n. 109) ha esplicitamente
abrogato una norma  (art.  4  del  decreto-legge  n.  230  del  1989)
richiamata  dalla  legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina
prevista dalle  disposizioni  introdotte  dall'art.  3,  ha  espresso
l'opinione  che  per  la  gestione di beni confiscati ex art. 644 del
codice  penale  (e,  analogamente,  per  le  ipotesi  particolari  di
confisca   previste   dai   commi  1  e  2  dell'art.  12-sexies  del
decreto-legge n. 306 del 1992) avrebbe dovuto trovare applicazione la
normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996.
 Questa medesima Amministrazione ha, comunque,  espresso  le  proprie
perplessita'  per  quanto riguarda l'ulteriore problema se tale nuova
normativa dovesse o meno  applicarsi  integralmente  alle  suindicate
ipotesi  di  confisca, dal momento che il comma 3 dell'art. 12-sexies
ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto-legge  n.  230
del  1989 si osservano "in quanto compatibili", espressione questa di
non facile interpretazione e quindi, di concreta attuazione.
  ll  Consiglio  di Stato ha espresso il richiesto parere con voto n.
1810 / 1996  reso  nell'adunanza  della  sezione  terza  in  data  10
dicembre 1996.
  Il predetto Alto consesso, considerato:
  che  per quanto concerne il sequestro e la confisca dei beni frutto
di illecite attivita', la disciplina dettata dall'art. 2  -ter  della
legge  31 maggio 1965, n. 575, e' stata ampliata e precisata dapprima
con il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, (convertito dalla  legge
4  agosto  1989,  n. 282), successivamente dal decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, (convertito dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356)  ed
infine dalla legge 7 marzo 1996, n. 109;
   che  la  legge  n.  109  del  1996  ha rimodulato la materia della
confisca riportandola, attraverso una integrazione della legge n. 575
del 1965, nell'ambito di quest'ultima legge, cosa che non  faceva  il
decreto-legge  n.  230 del 1989; impostato su tale linea l'intervento
del  legislatore,  si  comprende  come  l'art.   4   del   richiamato
decreto-legge n. 230 del 1989 (che non si inseriva nella legge n. 575
del  1965,  pur  dettandone  una disciplina integrativa) abbia dovuto
essere abrogato;
  che tale abrogazione non rende  privo  di  contenuto  l'art.  12  -
sexies  del  decreto-legge  n.  306 del 1992, in quanto il venir meno
della normativa ivi richiamata (l'art. 4 del decreto-legge n. 230 del
1989) comporta, necessariamente,  che  per  la  disciplina  dei  beni
confiscati debba applicarsi quella che e' ormai divenuta la normativa
generale  e  cioe' quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, cosi
come risulta nel suo testo attuale, a seguito delle modifiche e delle
integrazioni ad essa apportate nel  corso  degli  anni,  ha  ritenuto
condivisibile  la  tesi  di questa amministrazione secondo cui per la
gestione dei beni confiscati  ex  art.  644  del  codice  penale  (e,
analogamente,  per  le  ipotesi  particolari di confisca previste dai
commi 1 e 2 dell'art. 12-sexies del decreto-legge n.  306  del  1992)
deve  trovare  applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della
legge n. 109 del 1996.
  Per quanto concerne, poi, il secondo aspetto del problema, e  cioe'
l'interpretazione da dare all'espressione "in quanto compatibili", il
medesimo Alto consesso ha fatto testualmente presente che "la formula
usata  dal legislatore e' una formula di salvezza, diretta ad evitare
che la rigidita' del richiamo ad una  disciplina  altra  rispetto  al
testo  che  la  contiene possa tradursi in una inapplicabilita' della
disciplina  richiamata.  Tale  formula  consente   pertanto   -   sia
all'amministratore  che  al  giudice  -  di esaminare e di scegliere,
nell'ambito della disciplina richiamata, quale  sia  la  disposizione
concretamente applicabile al caso sottoposto alla sua decisione".
 Avuto  riguardo  al  su  riferito  parere  del  Consiglio  di Stato,
espresso con il citato voto n. 1810 / 1996 del 10 dicembre 1996 -  di
cui,  ad  ogni  buon fine, si allega copia - questo Ministero dispone
che per la gestione e la destinazione dei beni  confiscati  ai  sensi
dell'art.  644  del  codice  penale  e dei commi 1 e 2 dell'art. 12 -
sexies del decreto-legge n. 306 del 1992,  le  sezioni  staccate  del
demanio  e,  ove  istituiti,  gli uffici del territorio applichino la
normativa introdotta dall'art. 3 della legge 7 marzo  1996,  n.  109,
tenendo  presenti  le istruzioni impartite in materia dalla Direzione
centrale del demanio con particolare riferimento  alla  circolare  n.
109 / T - prot. n. 31140, in data 3 maggio 1996.
  Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.
 La  presente  circolare  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per assicurarne la massima divulgazione.
                                       Il direttore generale
                                 del Dipartimento del territorio
                                               Vaccari