Alle direzioni compartimentali del territorio - sezioni staccate demanio Agli uffici del territorio Agli uffici tecnici erariali Alle direzioni compartimentali del territorio e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Ufficio controllo consuntivo sui rendiconti, le contabilita' e le gestioni del Ministero delle finanze All'Avvocatura generale dello Stato Al Ministero di grazia e giustizia Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario generale Al Ministero dell'interno - Gabinetto Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Al commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro Al Gabinetto del Ministro delle finanze Al Ministero delle finanze - Ufficio del segretario generale Al Ministero delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo Ai prefetti della Repubblica Alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze Al Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione Al Dipartimento del territorio - Direzione centrale dei servizi tecnici erariali Con nota n. 11882 del 6 maggio 1996 la ragioneria centrale presso questo Ministero, premesso che a suo parere l'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "Disposizioni in materia di usura", facendo salve le disposizioni contenute nell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992. n. 356, ha esteso anche alle gestioni dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale (cosi come modificato da tale legge) la normativa vigente per i beni confiscati di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ha chiesto di conoscere se e quali disposizioni fossero state impartite dal Dipartimento del territorio alle sezioni staccate del demanio a seguito del dettato del comma 3 del succitato art. 12-sexies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, ai sensi del quale "per la gestione e destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili. le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282". La questione, come prospettata dalla predetta ragioneria centrale, e' stata oggetto, da parte di questo Ministero, di attento esame ed approfondimento basato sulle considerazioni ed osservazioni che qui di seguito si riportano: a) la legge 7 marzo 1996, n. 108, promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 9 marzo successivo, all'art. 1 ha novellato l'art. 644 del codice penale ("Usura") prevedendo che: "Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni; b) la medesima legge, all'art. 6 stabilisce che "sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501; c) le disposizioni del citato articolo 12-sexies prevedono: ai commi 1 e 2: ipotesi particolari di confisca di denaro, di beni o di altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attivita' economica; al comma 3, che " .. per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori .. (Omissis)"; d) l'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109 - parimenti promulgata il 7 marzo 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 9 marzo successivo - ha esplicitamente abrogato l'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, ed ha, altresi', introdotto una nuova disciplina per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedendo l'inserimento degli articoli 2-nonies, 2- decies, 2-undecies e 2-duodecies dopo l'art. 2-octies della citata legge n. 575 del 1965. Da tutto quanto sopra considerato ed osservato e' sorto il problema se alla confisca disposta ai sensi dell'art. 644 c.p. fosse applicabile la normativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989 (ora abrogato) oppure la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Su tale problema, che coinvolge questioni ermeneutiche di notevole interesse e rilevanza sul piano giuridico e comportanti riflessi sulla gestione e destinazione dei beni confiscati, questo Ministero ha ritenuto necessario interpellare il Consiglio di Stato per acquisirne il parere ai fini di una uniforme interpretazione ed attuazione della normativa citata. In proposito questa Amministrazione, premesso: 1) che sulla medesima Gazzetta Ufficiale sono pubblicate le due leggi n. 108 e n. 109 del 1996, di cui la seconda - la n. 109 - abroga esplicitamente la disciplina dettata dall'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282 del 1989, e richiamata dalle norme contenute nel testo della legge n. 108; 2) che nel caso di specie si e' di fronte a fonti primarie aventi la stessa forza di legge, promulgate e pubblicate negli stessi giorni, per cui non pare possa valere il principio che la seconda legge prevale sulla prima; 3) che, peraltro, la seconda legge (n. 109) ha esplicitamente abrogato una norma (art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) richiamata dalla legge n. 108 sostituendola con la nuova disciplina prevista dalle disposizioni introdotte dall'art. 3, ha espresso l'opinione che per la gestione di beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Questa medesima Amministrazione ha, comunque, espresso le proprie perplessita' per quanto riguarda l'ulteriore problema se tale nuova normativa dovesse o meno applicarsi integralmente alle suindicate ipotesi di confisca, dal momento che il comma 3 dell'art. 12-sexies ha precisato che le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 230 del 1989 si osservano "in quanto compatibili", espressione questa di non facile interpretazione e quindi, di concreta attuazione. ll Consiglio di Stato ha espresso il richiesto parere con voto n. 1810 / 1996 reso nell'adunanza della sezione terza in data 10 dicembre 1996. Il predetto Alto consesso, considerato: che per quanto concerne il sequestro e la confisca dei beni frutto di illecite attivita', la disciplina dettata dall'art. 2 -ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' stata ampliata e precisata dapprima con il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, (convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282), successivamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) ed infine dalla legge 7 marzo 1996, n. 109; che la legge n. 109 del 1996 ha rimodulato la materia della confisca riportandola, attraverso una integrazione della legge n. 575 del 1965, nell'ambito di quest'ultima legge, cosa che non faceva il decreto-legge n. 230 del 1989; impostato su tale linea l'intervento del legislatore, si comprende come l'art. 4 del richiamato decreto-legge n. 230 del 1989 (che non si inseriva nella legge n. 575 del 1965, pur dettandone una disciplina integrativa) abbia dovuto essere abrogato; che tale abrogazione non rende privo di contenuto l'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, in quanto il venir meno della normativa ivi richiamata (l'art. 4 del decreto-legge n. 230 del 1989) comporta, necessariamente, che per la disciplina dei beni confiscati debba applicarsi quella che e' ormai divenuta la normativa generale e cioe' quella contenuta nella legge n. 575 del 1965, cosi come risulta nel suo testo attuale, a seguito delle modifiche e delle integrazioni ad essa apportate nel corso degli anni, ha ritenuto condivisibile la tesi di questa amministrazione secondo cui per la gestione dei beni confiscati ex art. 644 del codice penale (e, analogamente, per le ipotesi particolari di confisca previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) deve trovare applicazione la normativa introdotta dall'art. 3 della legge n. 109 del 1996. Per quanto concerne, poi, il secondo aspetto del problema, e cioe' l'interpretazione da dare all'espressione "in quanto compatibili", il medesimo Alto consesso ha fatto testualmente presente che "la formula usata dal legislatore e' una formula di salvezza, diretta ad evitare che la rigidita' del richiamo ad una disciplina altra rispetto al testo che la contiene possa tradursi in una inapplicabilita' della disciplina richiamata. Tale formula consente pertanto - sia all'amministratore che al giudice - di esaminare e di scegliere, nell'ambito della disciplina richiamata, quale sia la disposizione concretamente applicabile al caso sottoposto alla sua decisione". Avuto riguardo al su riferito parere del Consiglio di Stato, espresso con il citato voto n. 1810 / 1996 del 10 dicembre 1996 - di cui, ad ogni buon fine, si allega copia - questo Ministero dispone che per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'art. 644 del codice penale e dei commi 1 e 2 dell'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, le sezioni staccate del demanio e, ove istituiti, gli uffici del territorio applichino la normativa introdotta dall'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, tenendo presenti le istruzioni impartite in materia dalla Direzione centrale del demanio con particolare riferimento alla circolare n. 109 / T - prot. n. 31140, in data 3 maggio 1996. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per assicurarne la massima divulgazione. Il direttore generale del Dipartimento del territorio Vaccari