Con decreto ministeriale n. 22434 del 21 marzo 1997:
   1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,  punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a. Saldotecnica, con
sede in Siracusa e unita' di Priolo (Siracusa), per un massimo di  60
dipendenti per il periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996.
   La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui ai precedenti commi, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata  alla   direzione
provinciale  del  lavoro  compentente, in data 25 marzo 1996, come da
protocollo dello stesso.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e'  autorizzato  ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale;
   2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,  punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi,
con  sede  in  Cetraro  Marina  (Cosenza)  e unita' di Cetraro Marina
(Cosenza), per un massimo di 25  dipendenti  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui ai precedenti commi, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavori socialmente utili.
   L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata  alla   direzione
provinciale  del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come da
protocollo dello stesso.
   3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,  punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   S.r.l.   Laboratorio
Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) unita' di Cetraro
(Cosenza), per un massimo di  2  dipendenti  per  il  periodo  dal  1
gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui ai precedenti commi, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavori socialmente utili.
   L'istanza   della  societa'  e'  stata  inoltrata  alla  direzione
provinciale del lavoro compentente, in data 25 gennaio 1996, come  da
protocollo dello stesso.
   4)  ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede  in
Milano  e  unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 25
dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
   La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavori socialmente utili.
   L'istanza   della  societa'  e'  stata  inoltrata  alla  direzione
provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da
protocollo dello stesso.
   5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25,  punto
b,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e  dell'art.  2,
comma  198,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede
in  Palermo e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di
12 dipendenti per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
   La correspensione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
   L'erogazione del trattamento di cui ai  precedenti  commi,  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavori socialmente utili.
   L'istanza   della  societa'  e'  stata  inoltrata  alla  direzione
provinciale del lavoro compentente, in data 28 febbraio 1997, come da
protocollo dello stesso.
   Con decreto ministeriale n. 22435 del 21 marzo 1997:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della
ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento  e  unita'  di  Roma  e  di
Trento.
   Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 28  dicembre  1995  con  effetto  dal  1
dicembre  1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l. Alpe SIS, con sede in Trento  e  unita'  di  Roma  e  di
Trento, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 1
dicembre 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28
dicembre  1995  con  effetto  dal  1  dicembre  1994,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe SIS,  sede
in  Trento  unita'  di  Roma e di Trento, per il periodo dal 1 giugno
1996 al 30 novembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1996  con  decorrenza  1
giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22436 del 21 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta  S.r.l.
B. & P., sede in Pozzilli (Isernia) e unita' di Pozzilli (Isernia).
   Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. B. & P., con sede in Pozzilli (Isernia)
e unita' Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19 febbraio  1996  al
18 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 marzo 1996 con decorrenza 19
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di   integrazine
salariale, con effetto dal 19 febbraio 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  B.  & P., con sede in
Pozzilli (Isernia) e unita' Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 19
agosto 1996 al 18 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996  con  decorrenza
19 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22437 del 21 marzo 1997:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 novembre 1993
al 10 novembre 1994, della ditta S.p.a. Ericsson Fatme dall'1 gennaio
1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  6  novembre 1992 con effetto dall'11
novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta   S.p.a.   Ericsson   Fatme   dal   1   gennaio  1994  Ericsson
telecomunicazioni, sede in Roma e unita'  di  Roma,  per  il  periodo
dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1993 con decorrenza 10
maggio 1994.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazine  salariale,  gia' disposta con decreto
ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11  novembre  1991,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Ericsson Fatme dal 1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in
Roma e unita' di Roma, per il  periodo  dall'11  maggio  1994  al  10
novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1994 con decorrenza 11
maggio 1994.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  15  luglio  1996  al 14 luglio 1994, della ditta S.r.l.
Resintex, sede in Prato (Pistoia) e unita' di Castello (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Resintex, sede in Prato
(Pistoia) e unita' di Castello  (Firenze),  per  il  periodo  dal  15
luglio 1996 al 14 gennaio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 luglio 1996 con decorrenza 15
luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con  effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Resintex,  sede  in  Prato
(Pistoia)  e  unita'  di  Castello  (Firenze),  per il periodo dal 15
gennaio 1997 al 14 luglio 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/ 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 15
gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22438 del 21 marzo 1997  e'  approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  20  maggio  1996  al 19 novembre 1997, della ditta S.r.l. Swisel
italiana, sede in Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Swisel italiana, sede in
Sovicille (Siena) e unita' di Sovicille (Siena), per il  periodo  dal
20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 20
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1996 con decorrenza 20
novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22439 del 21 marzo 1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale, limitatamente  al  periodo  dal  20
febbraio 1996 al 19 agosto 1996, della ditta S.p.a. Geconf 2000, sede
in Surbo (Lecce) unita' di Surbo (Lecce).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Geconf 2000, con sede in Surbo  (Lecce)
unita'  di  Surbo  (Lecce), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 19
agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996  con  decorrenza  20
febbraio 1996.
   Con  esclusione  delle  42  unita'  in  servizio  presso  la ditta
Barbetta S.r.l. Di Nardo'.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22440 del 21 marzo 1997  e'  approvato
la  proroga  complessa  del programma per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dall'11 novembre 1993  al  31  agosto  1994,
della  ditta  S.p.a.  Ericsson  Fatme  dal  1  gennaio  1994 Ericsson
telecomunicazioni, sede in Roma e unita' di  Bari,  Catania,  Napoli,
uffici di Palermo, uffici di Venezia-Mestre.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Ericsson  Fatme
dal  1 gennaio 1994 Ericsson telecomunicazioni, sede in Roma e unita'
di  Bari,   Catania,   Napoli,   uffici   di   Palermo,   uffici   di
Venezia-Mestre,  per  il  periodo  dall'11 novembre 1993 al 10 maggio
1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 11
novembre 1993.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dall'11 maggio 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 11
maggio 1994.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22441 del 21 marzo 1997:
    1)  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate e' approvato il
programma per ristrutturazione aziendale,  relativamente  al  periodo
dal  1  luglio  1996  al  31  marzo  1997,  della  ditta S.r.l. Falck
Siderservizi - Gruppo Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano)  e
unita' di Sesto S. Giovanni (Milano).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo
Falck con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e  unita'  di  Sesto  S.
Giovanni  (Milano),  per  il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 agosto 1996 con decorrenza 1
luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22442 del 21 marzo 1997:
    1)  per  le  motivazioni  in  premessa  riportate e' approvato il
programma per  crisi  aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  22
gennaio 1996 al 21 luglio 1996, della ditta S.p.a. I.P.E. - Industria
prefabbricati  edil-stradali con sede in Potenza e unita' di Bellizzi
(Salerno) e Potenza.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  I.P.E.  -  Industria  prefabbricati
edil-stradali con sede in Potenza e unita' di  Bellizzi  (Salerno)  e
Potenza, per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 22
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22443 del 21 marzo 1997:
    1)  per  le  motivazioni  in  premessa riportate, e' approvato il
programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3  giugno
1996  al  2  dicembre  1996,  della ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in
Bologna e unita' di Latina.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. S.I.T.E. con sede in Bologna e unita'
di Latina, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1996  con  decorrenza  3
giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997 e' accertata
la condizione di crisi aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  1
agosto 1996 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Libera informazione
editrice, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui
all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n.  67,  dipendenti  dalla
S.p.a.  Libera  informazione  editrice,  con sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.
   Con decreto ministeriale n. 22445 del 21  marzo  1997,  a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 1  dicembre  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Italia  radio,  con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal
30 dicembre 1994 al 29 giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   per   i  giornalisti  italiani  sono
autorizzati  a  provvedere  al  pagamento  diretto  del   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 22446 del 21 marzo 1997 e' accertata
la  permanenza  della  condizione  di   ristrutturazione   aziendale,
relativamente  al periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1996 della
ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e
unita' di Milano.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Avvenire
nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano, per
il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.
   Con  decreto ministeriale n. 22447 del 21 marzo 1997 in favore dei
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzo agrario provinciale di Perugia,
con sede in Perugia e unita' di Perugia, Spoleto e Foligno (Perugia),
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre
1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.
   Le proroghe  di  cui  ai  precedenti  commi,  non  operano  per  i
lavoratori  nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per
accedere ai benefici previsti ai commi 4,  5  e  6  dell'art.  5  del
decreto-legge  16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22448  del 21 marzo 1997, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a  decorrere  dall'11  maggio  1995  e'  prorogata,  in  favore   dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario
provinciale  di  Perugia,  con  sede  in Perugia e unita' di Perugia,
Spoleto e Foligno (Perugia), per il periodo dall'11 maggio 1995 al 10
novembre 1995 la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  come   sopra,   e'
ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.
  Il trattamento di cui ai precedenti commi, e' pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22449 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Gi.Erre.Ci   tecnologie  e
costruzoni, con  sede  in  Gordona  (Sondrio)  e  unita'  in  Gordona
(Sondrio),  per  un  massimo  di  nove  dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 ottobre 1996 al 4 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 5 aprile 1997 al 4 ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva detrminata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22450 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.S. - Storage systems,  con  sede
in  Torino  e  unita' di Buttigliera Alta (Torino), per un massimo di
tredici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  5 novembre 1996 al 4
maggio 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22451 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agrigel,  con  sede  in  Foggia  e
unita'  di  Foggia,  per  un  massimo di settantasette dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22452 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confidea di Conoci e Scalinci, con
sede in Villa Baldassarri (Guagnano) - Lecce, e unita' di  S.  Donaci
(Brindisi),  per un massimo di ventidue dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22454 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio S. Mango, con  sede
in  S.  Mango  sul  Calore (Avellino) e unita' di S. Mango sul Calore
(Avellino), per  un  massimo  di  centosessantasette  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22455 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magrino argenterie,  con  sede  in
Bagno a Ripoli (Firenze) e unita' di Bagno a Ripoli (Firenze), per un
massimo  di  diciassette dipendenti, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno
1995 al 6 ottobre 1995.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22456 del 21 marzo 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Ci.O.Due, con sede in Milano e
unita' di  Milano,  per  un  massimo  di  diciannove  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 dicembre 1996 al 12 giugno 1997.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 13 giugno 1997 al 12 dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22481 del 21 marzo 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale, limitatamente  al  periodo  dal  28
agosto  1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ideal ristoro mensa
c/o Calabrese veicoli industriali  appaltatrice  di  mensa  aziendale
presso l'azienda summenzionata con sede in Napoli e unita' di Bari.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale  in favore dei lavoratori dipendenti
interessati addetti alla unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,
limitatamente  alle  giornate  in  cui vi e' stato l'intervento della
Cassa integrazione  guadagni  ordinaria  o  straordinaria  presso  la
societa'  appaltante  anch'essa  di  seguito  indicata:  S.r.l. Ideal
ristoro mensa c/o Calabrese veicoli industriali, con sede in Napoli e
unita' di Bari, per il periodo dal 28  agosto  1995  al  31  dicembre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 agosto 1995 con decorrenza 1
luglio 1995, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 22486 del 25 marzo 1997, e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativo  al  periodo  dall'11
novembre 1993 al 6 maggio 1994, della ditta S.r.l. Poltrona Frau, con
sede in Torino e unita' di Tolentino (Macerata).
   Parere Comitato tecnico del 16 gennaio 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Poltrona Frau, con  sede  in  Torino  e
unita'  di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 novembre 1993
al 6 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza  11
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22487 del 25 marzo 1997:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 1 luglio 1996 al 1 gennaio 1998, della ditta
S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unita'  di  Alba,
Saluzzo,  Guarene, Castagnito, Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e
Cortemilia (Cuneo).
   Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Miroglio tessile, con sede
in  Alba  (Cuneo)  e  unita'  di  Alba, Saluzzo, Guarene, Castagnito,
Govone (Cuneo), Castagnole L. (Asti) e  Cortemilia  (Cuneo),  per  il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 luglio 1996 con decorrenza 1
luglio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio  1996,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e unita' di Alba, Saluzzo,
Guarene,  Castagnito,  Govone  (Cuneo),  Castagnole   L.   (Asti)   e
Cortemilia  (Cuneo),  per  il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno
1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 1
gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22488 del 25 marzo 1997:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 marzo 1996 al 3 dicembre 1996, della  ditta  S.p.a.  De
Risi Sud, con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli).
   Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. De Risi  Sud,  con  sede  in  Napoli  e
unita'  di  Saviano  (Napoli),  per  il periodo dal 4 marzo 1996 al 3
settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1996  con  decorrenza  4
marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 4 marzo 1996, in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. De Risi Sud,
con sede in Napoli e unita' di Saviano (Napoli), per il  periodo  dal
19 novembre 1996 al 3 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 26 novembre 1996 con decorrenza 4
settembre 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 27 marzo 1996 al 26 marzo 1997,  della  ditta
S.p.a.  Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti)
e unita' di Borgorose (Rieti).
   Parere Comitato tecnico del 19 marzo 1997 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Servizio segnalazioni
stradali, con  sede  in  Borgorose  (Rieti)  e  unita'  di  Borgorose
(Rieti), per il periodo dal 23 maggio 1996 al 26 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 30 maggio 1996 con decorrenza 27
marzo 1996, articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore corresponsione del trattamento strordinario di integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 23 maggio 1996, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizio
segnalazioni stradali, con sede in  Borgorose  (Rieti)  e  unita'  di
Borgorose  (Rieti),  per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo
1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza  27
settembre 1996;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 5 novembre
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
strordinario  di  integrazione  salariale,  gia' disposta con decreto
ministeriale del 5 novembre 1996, con effetto dal 12  febbraio  1996,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini
(Terni), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1996  con  decorrenza
12 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n.  22489  del  25  marzo  1997,  per  le
motivazioni  in  premessa  riportate,  e'  approvato il programma per
ristrutturazione aziendale, relativamente al  periodo  dal  3  giugno
1996  al  2  giugno  1997,  della  ditta  S.p.a. M.C.M. - Manifatture
cotoniere, con sede in Salerno e unita' di Angri e Fratte (Salerno).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  M.C.M.  Manifatture
cotoniere, con sede in Salerno e unita' di Angri e Fratte  (Salerno),
per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 luglio 1996 con decorrenza 3
giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con  decorrenza  3
dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22490 del 25 marzo 1997, e'  accertata
la  condizione  di  cui  all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 1 novembre  1995  al  31  ottobre  1996,
della  ditta  S.c.  a  r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e unita' di
Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Co.La.Graf., con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal  1
novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  per   i   giornalisti   italiani   sono
autorizzati   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.