Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, ha esaminato la domanda presentata dagli interessari tendente ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  del vino a
denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", nel testo
approvato ed allegato al decreto del Presidente  della  Repubblica  6
maggio  1987,  con  riferimento  agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 di
detto disciplinare, nella riunione tenutasi  il  giorno  10  febbraio
1997;
   Esaminate  conseguentemente  le  integrazioni  proposte  nel corso
della pubblica audizione tenutasi con gli interessati;
   Valutate  le  motivazioni  fornite  a  sostegno  delle   modifiche
richieste e delle integrazioni proposte;
   Ritenuto  doversi procedere alla votazione sulle singole richieste
e sulla proposta finale di modifica del  disciplinare  di  produzione
del vino a denominazione di origine controllata in argomento;
   Ha  espresso  a  maggioranza  assoluta  ma  non qualificata parere
favorevole all'accoglimento di dette richieste;
   Il dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale  per  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini   e   responsabile   del
procedimento;
   Considerato  che  per il combinato disposto dell'art. 12, comma 2,
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dell'art. 10, comma 6,  della
stessa  legge, il procedimento relativo alle richieste di modifica e'
equiparato a quello relativo alle richieste di riconoscimento, e  che
pertanto  per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica di
un disciplinare di produzione di un vino a denominazione  di  origine
controllata  e'  richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti
alla riunione del Comitato;
   Tenuto conto che non e' stata  raggiunta  nella  votazione  finale
tale maggioranza qualificata;
   Comunica che per la motivazione sopra esposta, e solo per essa, le
richieste  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione del vino a
denominazione di origine controllata  "Lambrusco  Mantovano"  di  cui
alla domanda presentata dagli interessati non sono state accolte;
   Il mancato accoglimento delle richieste di modifica nei termini di
cui  sopra  non  costiuisce pregiudizio ai fini della proposizione di
eventuali future domande concernenti gli stessi articoli  o  articoli
diversi del disciplinare di produzione di cui trattasi.