IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18
aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;
 Considerato che il 1 maggio 1997 verranno a  scadenza  i  buoni  del
Tesoro  poliennali  12%  -  1  maggio  1992/1997  emessi  con decreto
ministeriale del 21 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 97 del 27 aprile 1992;
  Visti  i  propri decreti in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10 e
24 marzo e 11 aprile 1997, con i quali e' stata disposta  l'emissione
delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1
febbraio 1997/2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche  dei  predetti  buoni
del  Tesoro  poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e,
per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12% -  1  maggio
1992/1997, nominativi;
 Visto  il  proprio  decreto  del  24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una tredicesma tranche  dei  buoni
del  Tesoro poliennali 6,75% - 1 febbraio 1997/2007, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  2.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  27  gennaio  1997,  citato nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementaile  di  lire  6.308.600.000,  da  destinare al rinnovo dei
B.T.P. 12% di scadenza 1 maggio 1997, nominativi;
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dai citati decreti ministeriali 27
gennaio e 10  febbraio  1997,  ed,  in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 maggio 1997  e
termineranno  il  giorno  precedente  la  data di iscrizione nel Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.