IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18
aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;
  Visti  i  propri  decreti  in data 27 gennaio, 10 e 24 febbraio, 10
marzo 1997, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei
tranches  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  7,25%  -  1   novembre
1996/2026;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
 Visto  il  proprio  decreto  del  24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni  del
Tesoro  poliennali  7,25%  -  1  novembre 1996/2026, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  3.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  27  gennaio  1997,  citato nelle premesse, recante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27
gennaio 1997, ed, in particolare, quelle di cui  all'art.  1,  quarto
comma,  e  all'art.  15,  riguardanti  le  operazioni di reimpiego di
titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali  di  cui
alle  premesse,  che avranno inizio il 2 maggio1997 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel  Gran  libro  del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.
  In  base  all'art.  4,  secondo  comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della  procedura  di
assegnazione  di cui al successivo art. 2 e' prevista automaticamente
l'emissione della ottava tranche dei buoni, per  un  importo  massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma,  da  assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  La prima cedola dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,  di
scadenza 1 maggio 1997, non verra' corrisposta, dal momento che, alla
data del regolamento dei titoli, sara' gia' scaduta.