Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
               Alle direzioni regionali delle entrate
       Alle direzioni delle entrate di Aosta, Trento e Bolzano
                         Agli uffici I.V.A.
                  Agli uffici delle imposte dirette
                           e, per conoscenza:
              Al Servizio centrale ispettori tributari
            Al Comando generale della Guardia di finanza
        Alla Confederazione generale dell'industria italiana
       All'Associazione fra le societa' per azioni - Assonime
  Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi
     Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
  Alla Confederazione generale italiana  del traffico e dei trasporti
- Confetra
              Alla Confederazione cooperative italiane
         All'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE
          Alla Confederazione nazionale artigianato C.N.A.
     Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato
          Alla Associazione nazionale imprese edili - ANIEM
  Alla  Confederazione  italiana  esercenti attivita'  commerciali  -
Confesercenti
   Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Premessa.
  L'art. 3, comma 147, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, di accompagnamento alla legge finanziaria per l'anno 1996, ha
demandato al Governo l'emanazione  di disposizioni di semplificazione
in materia di adempimenti contabili, che hanno trovato attuazione con
il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n 695.
  Detto decreto nel perseguire  l'obiettivo di apportare un'effettiva
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, reca disposizioni
volte  ad   attuare  i  seguenti  criteri   direttivi  delineati  dal
legislatore delegante:
  a) semplificare le scritture contabili degli esercenti attivita' di
lavoro  autonomo   e  attivita'  d'impresa,  nonche'   dei  sostituti
d'imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli
adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa
utilita' rispetto ai costi di rilevazione;
  b)   prevedere,   in   luogo   della   registrazione   cronologica,
l'annotazione dei  documenti di  spesa per  gruppi omogenei  entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi
in cui cio' sia  giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita'
svolta.
  Nella presente circolare esplicativa vengono illustrate le norme di
semplificazione  introdotte dal  decreto  in commento  in materia  di
contabilita'  di  magazzino,  di  tenuta dei  registri  previsti  dal
decreto del  Presidente della  Repubblica del  29 settembre  1973, n.
600, in ordine a formalita'  ed adempimenti contabili concernenti gli
esercenti attivita' d'impresa, di arti  e di professioni in regime di
contabilita' semplificata, nonche' in  materia di adempimenti ai fini
dell'I.V.A.
1. La contabilita' di magazzino.
  Con l'art. 1, comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica
9  dicembre  1996, n.  695,  sono  state modificate  le  disposizioni
riguardanti i limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla
tenuta delle  scritture ausiliarie di  magazzino di cui  all'art. 14,
primo comma, lettera d), del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
  Detti limiti  sono stati  elevati da  2 miliardi  a 10  miliardi di
lire,  relativamente ai  ricavi di  cui all'art.  53 del  decreto del
Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986, n.  917,  e da  500
milioni a 2  miliardi di lire, con riferimento  al valore complessivo
delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  La  modifica legislativa  in argomento  va, quindi,  a limitare  la
platea  dei contribuenti  obbligati  alla tenuta  delle scritture  in
questione,  semplificando, nel  contempo,  gli adempimenti  contabili
delle imprese di ridotte dimensioni.
  Quindi, in base alle disposizioni contenute nel richiamato art. 14,
comma 6, cosi'  come sostituito dall'art. 1, comma 1,  del decreto in
argomento, le scritture ausiliarie  di magazzino devono essere tenute
a partire  dal secondo periodo  d'imposta successivo a quello  in cui
per  la  seconda  volta  consecutivamente l'ammontare  dei  ricavi  e
l'ammontare    complessivo    delle   rimanenze    sono    superiori,
rispettivamente, a  10 miliardi e a  2 miliardi di lire.  Le suddette
condizioni   devono   verificarsi   congiuntamente  ai   fini   della
sussistenza dell'obbligo in parola.
  Detto  obbligo   cessa  a  partire  dal   primo  periodo  d'imposta
successivo  a quello  in cui  per la  seconda volta  consecutivamente
l'ammontare dei ricavi o delle  rimanenze risulti inferiore ai limiti
appena esposti.
  Ne discende, pertanto, che con  decorrenza dal periodo d'imposta in
corso alla data  del 21 febbraio 1997 (data di  entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica  9 dicembre 1996, n. 695), si
possono configurare le seguenti ipotesi:
  a) i  contribuenti che essendo  gia' in passato  (periodo d'imposta
1996  e/o precedenti)  obbligati alla  contabilita' di  magazzino, in
base alle  disposizioni recate dal  previgente art. 14, comma  6, del
predetto decreto del  Presidente della Repubblica n. 600  del 1973, e
che anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio
1997 sarebbero  stati obbligati alla tenuta  delle predette scritture
sulla   scorta  della   precedente  normativa,   non  vi   sono  piu'
assoggettati, sempreche' non abbiano  superato nei precedenti periodi
di riferimento (1995-1996) anche i nuovi limiti;
  b) i  contribuenti che  nei periodi d'imposta  1994 e  1995 avevano
superato entrambi  i limiti di  ricavi e di rimanenze  previsti dalla
previgente normativa, e per i  quali sarebbero scattati, per la prima
volta, a  partire dal  periodo d'imposta  in corso  alla data  del 21
febbraio 1997,  l'obbligo di tenuta della  contabilita' di magazzino,
continuano a  rimanere esclusi dall'obbligo in  argomento, sempreche'
non abbiano superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i nuovi
limiti.
 Esempio:
  Si ipotizzano  diverse situazioni  per esemplificare il  momento in
cui  sorge  l'obbligo  di  tenuta  della  contabilita'  di  magazzino
(trattasi di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
  Importi espressi in miliardi di lire
                              Ipotesi 1
=====================================================================
Esercizio '94     Esercizio '95     Esercizio '96     Esercizio '97
_____________________________________________________________________
  Ricavi 11           10,1               no                 si
Rimanenze 2,5          2,1
                              Ipotesi 2
=====================================================================
Esercizio '94     Esercizio '95     Esercizio '96     Esercizio '97
_____________________________________________________________________
  Ricavi 14           13                 no                 no
Rimanenze 1,5          2,1
                              Ipotesi 3
=====================================================================
Esercizio '94     Esercizio '95     Esercizio '96     Esercizio '97
_____________________________________________________________________
  Ricavi 2,5           3,6               no                 no
Rimanenze 0,6          0,6
                              Ipotesi 4
=====================================================================
Esercizio '94     Esercizio '95     Esercizio '96     Esercizio '97
_____________________________________________________________________
  Ricavi 2,8           3,5               2,6                no
Rimanenze 0,8          1                 0,9
  Nella prima ipotesi si  verificano entrambe le condizioni previste,
dall'art. 1, comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695, che ha sostituito al riguardo l'art. 14, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; al  contrario, nella seconda ipotesi, il  contribuente non e'
obbligato  alla  tenuta della  contabilita'  di  magazzino poiche'  i
presupposti si verificano nel solo esercizio 1995.
  Nella terza  ipotesi l'obbligo, che  sarebbe scattato per  la prima
volta  nel  1997, avendo  il  contribuente  superato nei  periodi  di
riferimento (1994 e  1995) i previgenti limiti, viene  meno a seguito
dell'introduzione  dei nuovi  limiti  sotto i  quali il  contribuente
stesso si e' mantenuto nei periodi medesimi.
  Infine,  nella quarta  ipotesi,  l'obbligo, in  base ai  previgenti
limiti,  di tenuta  delle scritture  ausiliarie di  magazzino per  il
1997, viene  meno non  essendo stati,  comunque, superati  negli anni
1995 e 1996 i nuovi limiti.
  A completamento  di quanto  sopra e', infine,  opportuno richiamare
l'attenzione  su  quanto  gia'  precisato con  la  circolare  dell'11
ottobre  1996,  n. 249/E,  in  ordine  alla movimentazione  dei  beni
effettuata dai  commercianti al minuto e  intercorrente tra magazzini
interni  centralizzati  e due  o  piu'  punti  di vendita.  Per  tali
fattispecie   permane  l'esclusione,   anche  dopo   la  soppressione
dell'obbligo di emissione  della bolla di accompagnamento  per i beni
diversi da quelli  indicati nel comma 1, articolo  unico, del decreto
del Presidente della Repubblica 14  agosto 1996, n. 472, dall'obbligo
delle registrazioni  nelle scritture  ausiliarie di magazzino  di cui
all'art.  14, primo  comma, lettera  d), del  decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempreche' i trasporti di
merce  avvengano  nell'ambito  della  stessa impresa,  tra  punti  di
vendita, dichiarati ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del decreto
del  Presidente della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  situati
nello stesso comune o in comune limitrofo.
                                  *
                                 * *
 1.1 Ragguaglio ad anno dei valori dei ricavi e delle rimanenze.
  Il terzo periodo, comma 1, art. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n.  695 del  1996, stabilisce  che per  i soggetti  il cui
periodo d'imposta e' diverso  dall'anno solare l'ammontare dei ricavi
deve essere ragguagliato all'anno.
  La disposizione  interessa prevalentemente i soggetti  che iniziano
l'attivita' nel corso  dell'anno e che, di  conseguenza, dovranno nel
primo periodo d'imposta, qualora questo risulti superiore o inferiore
ai 12 mesi, rapportare all'anno i ricavi conseguiti.
  In  ordine,   poi,  alle   risultanze  derivanti   da  accertamenti
effettuati  nei  confronti  dei   contribuenti,  si  precisa  che  la
disposizione  contenuta nel  comma  1, ultimo  periodo,  art. 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 va intesa nel
senso che  la tolleranza del  15%, ai fini  dell'individuazione delle
fattispecie di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino,
si riferisce disgiuntamente sia all'ammontare dei ricavi che a quello
delle rimanenze.
  Pertanto,  qualora  per  uno  o entrambi  i  periodi  d'imposta  di
riferimento  ai fini  dell'individuazione  dell'obbligo della  tenuta
delle scritture  ausiliarie di  magazzino, il contribuente  sia stato
assoggettato  ad  un controllo  dal  quale  derivi una  rettifica  in
aumento dell'ammontare  dei ricavi da lire  dieci miliardi dichiarati
fino al limite massimo di  lire undici miliardi e cinquecento milioni
accertati  e/o in  caso  di  rettifica delle  rimanenze  da lire  due
miliardi  dichiarati fino  al limite  massimo  di lire  2 miliardi  e
trecento  milioni accertati,  lo  stesso non  risulta obbligato  alle
cennate scritture.
  Resta in ogni  caso ferma la disposizione di  carattere generale in
base alla  quale i richiamati limiti  di dieci e due  miliardi devono
risultare  superati  per un  biennio  consecutivo  ed il  conseguente
obbligo di tenuta della contabilita' ausiliaria di magazzino scatta a
partire dal secondo periodo d'imposta successivo a tale biennio.
2. Registro dei beni ammortizzabili.
  Con l'art.  2, del decreto  del Presidente della Repubblica  n. 695
del  1996, vengono  introdotte delle  semplificazioni in  ordine alle
modalita di annotazione dei beni ammortizzabili.
  In particolare  si prevede la  facolta' da eseguire  le annotazioni
proprie del registro  dei beni ammortizzabili di cui  all'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
  a)  nel libro  degli  inventari  di cui  all'art.  2217 del  codice
civile, per i soggetti in contabilita' ordinaria;
  b) nel registro  degli acquisti di cui all'art. 25  del decreto del
Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,  per i soggetti
in  contabilita' semplificata  che  determinano il  reddito ai  sensi
dell'art. 79 del T.U.I.R.
  Si fa presente che i  contribuenti che si avvalgono della descritta
procedura devono, comunque, provvedere nei termini e con le modalita'
previste  dal  cennato  art.  16 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  600 del  1973, all'indicazione  di tutti  gli elementi
previsti  dal  medesimo art.  16  nel  libro  degli inventari  o  nel
registro  degli   acquisti,  entro   il  termine  stabilito   per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi.
  Occorre, inoltre, precisare che la disposizione contenuta nell'art.
79, comma 3,  del T.U.I.R., nel quale si  prevede, relativamente alle
imprese  minori,  che  le  quote  di  ammortamento  sono  ammesse  in
deduzione secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68 del medesimo
T.U.I.R.,  a  condizione   che  sia  tenuto  il   registro  dei  beni
ammortizzabili,   deve   intendersi   non   produttiva   di   effetti
nell'ipotesi  in  cui i  beni  vengono  annotati nel  registro  degli
acquisti  di  cui  all'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  633  del  1972,   in  luogo  del  registro  dei  beni
ammortizzabili.
  Si rileva, infine, che la disposizione di cui all'art. 77, comma 1,
ultimo  periodo  del  T.U.l.R.,  in  base  alla  quale  gli  immobili
strumentali  (per natura  e  / o  per  destinazione) dell'impresa  si
considerano ad essa relativa per i  soggetti di cui all'art. 79 dello
stesso   T.U.I.R.   solo   se   indicati  nel   registro   dei   beni
ammortizzabili, e' da intendere nel senso che gli stessi beni ai fini
di cui trattasi,  devono essere indicati nel  registro degli acquisti
di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972.
3. Bollettario a madre e figlia.
  L'art. 2, comma  2, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
695  del 1996,  prevede  per i  contribuenti di  cui  al primo  comma
dell'art. 32 del  decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del
1972, che utilizzano, ai sensi  del medesimo articolo, il bollettario
a  madre e  figlia  per  adempiere agli  obblighi  di fatturazione  e
registrazione di cui  agli articoli 21 e 23 dello  stesso decreto, la
possibilita'  di  annotare  su   detto  bollettario  anche  eventuali
operazioni attive non soggette ad  I.V.A., ma rilevanti ai fini delle
imposte sui redditi.
  Va, al riguardo, precisato che i soggetti di cui al primo comma del
menzionato art. 32, sono quelli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a 360 milioni di lire per
le  imprese aventi  per  oggetto  prestazioni di  servizi  e per  gli
esercenti  arti e  professioni,  ovvero  a lire  un  miliardo per  le
imprese aventi per oggetto altre attivita'.
  Per effetto  di tale previsione normativa,  i predetti contribuenti
minori  che trovandosi  in regime  di contabilita'  semplificata sono
obbligati alla tenuta  delle sole scritture previste  ai fini I.V.A.,
possono  annotare su  detto  bollettario anche  le operazioni  attive
rilevanti solamente  ai fini delle  imposte sui redditi,  senza dover
necessariamente  mettere in  uso il  registro delle  fatture, di  cui
all'art. 23  del decreto del  Presidente della Repubblica n.  633 del
1972.
  4.  Scritture   contabili  degli  esercenti  arti   e  professioni;
esercizio delle opzioni.
  L'art. 3,  del decreto del  Presidente della Repubblica n.  695 del
1996, prevede,  per i  soggetti esercenti  arti e  professioni, delle
particolari semplificazioni in ordine  alle modalita' di tenuta delle
scritture  contabili ai  fini delle  imposte sui  redditi secondo  la
disciplina di seguito illustrata.
  In  particolare occorre  preliminarmente ricordare  che l'art.  19,
primo comma, del  cennato decreto del Presidente  della Repubblica n.
600 del  1973, prevede che le  persone fisiche che esercitano  arti e
professioni   e   le   societa'   o  associazioni   tra   artisti   e
professionisti, che nel periodo  d'imposta precedente hanno percepito
compensi  per un  ammontare non  superiore  a 360  milioni di'  lire,
devono  annotare cronologicamente  in un  apposito registro  le somme
percepite,  sotto  qualsiasi  forma e  denominazione,  nell'esercizio
dell'arte o della professione, anche  a titolo di partecipazione agli
utili, indicando gli elementi individuati nel medesimo art. 19, primo
comma, lettere a), b) e c).
  Con le  disposizioni recate  dall'art. 3, comma  1, del  decreto in
commento, si prevede che qualora sui registri tenuti ai fini I.V.A. -
registro   fatture   emesse,    registro   acquisti,   registro   dei
corrispettivi  e registro  unico di  cui  all'art. 39,  comma 2,  del
decreto del  Presidente della  Repubblica n. 633  del 1972  - vengano
effettuate  separate  annotazioni  delle operazioni  non  soggette  a
registrazione  ai  fini  della  suddetta  imposta,  il  surrichiamato
registro cronologico previsto dall'art. 19,  comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, puo' non essere tenuto.
  In particolare,  qualora i contribuenti decidano  di non utilizzare
il registro cronologico adottando in  sua vece i registri I.V.A., gli
stessi devono annotare  le operazioni attive, rilevanti  ai soli fini
delle imposte  sui redditi,  in apposite  sezioni del  registro delle
fatture emesse  di cui all'art.  23 del decreto del  Presidente della
Repubblica n.  633 del  1972, ovvero  nel registro  dei corrispettivi
previsto dall'art. 24 del medesimo  decreto o nel richiamato registro
unico.
  Le operazioni  passive devono, invece, essere  annotate in apposita
sezione del  registro degli acquisti  di cui all'art. 25  del decreto
del Presidente  della Repubblica  n. 633 del  1972 ovvero  nel citato
registro unico.
  Si rileva,  innanzitutto, che le annotazioni  sui predetti registri
I.V.A.  devono  essere effettuate  con  le  modalita' e  nei  termini
previsti per ciascuna imposta.
  Pertanto,  le  annotazioni  delle   operazioni  rilevanti  ai  fini
dell'I.V.A. vanno effettuate nei  termini previsti dagli articoli 23,
24 e 25 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
mentre quelle relative  alle operazioni rilevanti ai  soli fini delle
imposte  sui  redditi vanno  eseguite,  sempre  sui cennati  registri
I.V.A., entro  il termine ordinario  di 60 giorni  previsto dall'art.
22, comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica  n. 600 del
1973.
  Il secondo periodo del comma  1 dell'art. 3 in commento stabilisce,
inoltre,  che,  qualora  l'effettivo   incasso  dei  compensi  ovvero
l'effettivo   pagamento  delle   spese  non   avvenga  nell'anno   di
annotazione, il contribuente e' tenuto  ad effettuare nei registri di
cui  sopra,  con  riferimento alle  distinte  operazioni,  specifiche
registrazioni  dalle   quali  risultino  l'importo   complessivo  dei
richiamati mancati incassi e pagamenti.
  Gli  ammontari  relativi ai  predetti  incassi  o pagamenti  devono
essere  annotati, sempre  nei medesimi  registri, con  riferimento al
periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.
  Inoltre,  sempre nell'ottica  della semplificazione  degli obblighi
contabili  e  per  consentire   l'annotazione  di  tutti  i  compensi
nell'ambito di  un unico  registro, si  fa presente  che, al  fine di
indicare correttamente  l'entita' dei  mancati incassi o  dei mancati
pagamenti  verificatisi  nell'anno   di  annotazione,  e'  necessario
indicare il loro ammontare globale in chiusura d'anno.
  Si segnala, peraltro,  al fine di rendere piu'  agevole la gestione
contabile  per il  contribuente, l'opportunita'  di specificare,  con
riferimento a  detto ammontare  globale, le singole  operazioni dalle
quali lo stesso scaturisce.
  L'art. 3, comma  2, del decreto del Presidente  della Repubblica n.
695  del  1996,  innova  la disciplina  del  regime  contabile  degli
esercenti arti  e professioni, nonche' delle  societa' e associazioni
fra artisti  e professionisti,  stabilendo che  per tali  soggetti il
regime   naturale  e'   costituito  da   quello  della   contabilita'
semplificata, a prescindere dal volume d'affari conseguito.
  Al  fine di  pervenire alla  generalizzazione del  regime contabile
semplificato  e'  stata,  pertanto,  stabilita  la  soppressione  del
previgente limite  di 360 milioni  di lire  di compensi ed  e' stato,
altresi', consentito, ai soggetti in  parola, di avvalersi del regime
di contabilita' ordinaria solo  previa espressa opzione. Tale opzione
deve essere manifestata, affinche' sia produttiva di effetti gia' dal
periodo d'imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997, in sede di
dichiarazione I.V.A.  relativa all'anno  solare precedente  ovvero in
sede di dichiarazione di inizio attivita'.
  Pertanto,  si  precisa, che  i  contribuenti  possono esprimere  la
cennata opzione nella dichiarazione  annuale I.V.A. relativa all'anno
1996; qualora  la predetta  dichiarazione sia stata  gia' presentata,
l'opzione in argomento puo' essere esercitata utilizzando il quadro H
degli appositi modelli AA9 / 6.
  L'opzione e'  produttiva di effetti  fino a revoca espressa,  ed in
ogni caso e' valida per almeno un triennio.
  Coloro  che  si  avvalgono  della descritta  opzione  e  risultano,
quindi, tenuti alla contabilita' ordinaria, devono istituire:
  a) il  registro nel  quale annotare cronologicamente  le operazioni
produttive  di componenti  positivi e  negativi di  reddito integrate
dalle movimentazioni  finanziarie inerenti all'esercizio  dell'arte o
professione, compresi  gli utilizzi delle somme  percepite, ancorche'
estranei  all'esercizio dell'arte  o  della  professione nonche'  gli
estremi dei  conti correnti bancari utilizzati  per le movimentazioni
predette;
    b) i registri obbligatori ai fini dell'I.V.A.;
  c) il registro dei beni  ammortizzabili tenuto secondo le modalita'
previste all'art. 16,  commi primo, secondo e terzo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  600  del  1973, ferma  restando  la
facolta' di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli
acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A.
  E' stata, inoltre, soppressa con l'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   695  del  1996,  la  disposizione
contenuta  nell'art. 10,  comma  1, lettera  bbis)del decretolegge  2
marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, con
la  quale si  riconosceva agli  esercenti arti  e professioni  di cui
all'art.  50  del  T.U.I.R.,  che nel  periodo  d'imposta  precedente
avevano conseguito  compensi per  un ammontare  non superiore  ai 360
milioni  di  lire,  la  possibilita'  di  optare  per  il  regime  di
contabilita'  ordinaria.  L'esercizio  di   tale  facolta'  e'  stato
soppresso con  l'art. 3,  comma 2,  esaminato in  precedenza, poiche'
l'opzione   per    la   contabilita'   ordinaria    e'   esercitabile
indipendentemente   dall'ammontare   dei  compensi   conseguiti.   Di
conseguenza, qualora tali soggetti abbiano espresso detta opzione nei
periodi  d'imposta  precedenti,   devono  rinnovarla  nella  prossima
dichiarazione   annuale  I.V.A.   relativa  all'anno   1996,  qualora
intendano continuare ad avvalersi  del cennato regime di contabilita'
ordinaria. Resta ferma la  validita' della precedente opzione qualora
il contribuente  continui a tenere le  scritture contabili ordinarie;
in tal  caso, ai fini  del computo  del triennio di  validita' minima
dell'opzione, la stessa s'intende  effettuata a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 1996.
  5.  Formalita'  contabile  e   adempimenti  in  materia  tributaria
concernente gli esercenti attivita' di impresa, di arti e professioni
in regime di contabilita' semplificata.
  La  disciplina contenuta  nell'art.  4 del  decreto del  Presidente
della   Repubblica   n.   695  del   1996,   consente   l'annotazione
riepilogativa nelle scritture contabili  previste dagli articoli 18 e
19 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  delle spese  per prestazioni  di lavoro  dipendente, deducibili
nella determinazione del reddito degli esercenti attivita' d'impresa,
arti   e  professioni,   che  operano   in  regime   di  contabilita'
semplificata.  In   pratica  i  contribuenti  in   argomento  possono
registrare  globalmente,  e  quindi   non  necessariamente  in  forma
analitica, nei registri previsti dai richiamati articoli 18 e 19, del
decreto del  Presidente della  Repubblica n. 600  del 1973,  le spese
sostenute  per prestazioni  di  lavoro  dipendente. Tali  annotazioni
devono   essere  effettuate   entro  il   termine  previsto   per  la
presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate,
risultino   regolarmente  annotate   nella  richiamata   contabilita'
obbligatoria  ai fini  della  legislazione del  lavoro. Pertanto,  la
deducibilita'  delle spese  sostenute  per le  prestazioni di  lavoro
dipendente e' subordinata ad un duplice ordine di condizioni:
  1)  regolare  annotazione delle  stesse  sui  libri previsti  dalla
legislazione speciale del lavoro;
  2) effettiva  erogazione delle  somme nei confronti  del lavoratore
dipendente.
  Con particolare  riferimento alla condizione espressa  nel punto 2)
si  ritiene opportuno  richiamare  l'attenzione  sulla portata  della
norma in  commento in  quanto la stessa  rappresenta una  deroga, con
specifico  riferimento  ai  criteri  di  determinazione  del  reddito
d'impresa, al principio generale di competenza. Pertanto, qualora nel
periodo d'imposta  la rilevazione della  spesa non sia  seguita dalla
effettiva  erogazione delle  somme  dovute, la  spesa  stessa non  e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
  In definitiva nel caso di specie trova applicazione il principio di
cassa.
  Altro particolare di rilievo  e', infine, rappresentato dal termine
entro il quale si deve provvedere all'annotazione riepilogativa delle
spese sostenute per le prestazioni  di lavoro dipendente che la norma
fissa nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Deducibilita' dei componenti negativi.
  Con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del
1996, viene soppresso il comma 6  dell'art. 75 del T.U.I.R., il quale
stabiliva  che la  deduzione  delle spese  e  degli altri  componenti
negativi  del  reddito, di  cui  e'  prescritta la  registrazione  in
apposite scritture  contabili ai fini  delle imposte sui  redditi, e'
subordinata all'annotazione nelle scritture stesse.
  L'abrogazione  di detto  comma deriva,  oltre che  dall'esigenza di
rendere  piu' agevole  l'applicazione  delle disposizioni  introdotte
dall'art.  75 del  T.U.I.R., in  ordine ai  criteri di  deducibilita'
delle spese e  degli altri componenti negativi del  reddito, anche da
quella di coordinare la nuova  disciplina prevista dall'art. 2, comma
1, con il quale si consente  di effettuare le annotazioni relative ai
beni  ammortizzabili  anche  nel  registro  degli  inventari,  per  i
contribuenti in regime di contabilita' ordinaria, ovvero nel registro
previsto dall'art. 25 del decreto  del Presidente della Repubblica n.
633  del  1972,   per  i  contribuenti  in   regime  di  contabilita'
semplificata.
  E' appena il caso di precisare che il soppresso comma 6 in commento
trovava applicazione  anche per cio'  che riguarda le  annotazioni da
effettuare sul registro dei compensi  a terzi: l'obbligo di tenuta di
tale  registro  e' stato,  pero',  eliminato  dall'art. 6,  comma  1,
lettera  c), del  decreto-legge 10  giugno 1994,  n. 357,  convertito
nella legge 8 agosto 1994, n. 489.
7. Adempimenti in materia di I.V.A.
  L'art. 6  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  695 del
1996, prevede alcune disposizioni  modificative degli articoli 23, 24
e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In particolare  con il comma  1, al  fine di adeguare  l'importo al
mutato valore  di acquisto della  moneta, viene stabilito che  per le
fatture d'importo unitario inferiore a lire 300.000 si puo' procedere
ad annotazione riassuntiva  e, quindi, in luogo  di ciascuna fattura,
annotare un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
    a) i numeri delle fatture cui si riferisce;
    b) l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
  c) l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota applicata.
  Tale modificazione costituisce un indubbio beneficio, in termini di
semplificazione,  per   i  contribuenti  che   abitualmente  emettono
numerose fatture d'importo ridotto e che, prima d'ora, erano soggetti
a conseguenti numerose annotazioni.
  Il comma 2, sempre ai  fini di semplificare gli obblighi contabili,
circoscrive la registrazione in sospeso alle sole fatture concernenti
operazioni   imponibili    poste   in   essere   con    la   pubblica
amministrazione.
  Pertanto, le  fatture riguardanti  le altre operazioni,  diverse da
quelle  imponibili,  intervenute  con  la  pubblica  amministrazione,
devono essere annotate secondo  le modalita' ordinarie prescritte dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Con il comma  3 si prevede la non obbligatorieta'  della tenuta del
registro di prima nota se per  le operazioni effettuate nei locali di
vendita sono rilasciati  ricevuta o scontrino fiscale. Va  da se' che
nei casi  di esonero  dall'emissione della  richiamata documentazione
fiscale l'obbligo  in parola  permane secondo le  modalita' stabilite
dal decreto ministeriale 19 giugno 1979.
  Il  comma 4  dell'art. 6  in  commento prevede  la possibilita'  di
effettuare l'annotazione riepilogativa  mensile dei corrispettivi, in
luogo  di quella  giornaliera, sul  registro di  cui all'art.  24 del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del 1972, purche' gli
stessi  siano  certificati  da  scontrino fiscale.  In  tal  caso  la
registrazioie  riepilogativa mensile  dei  corrispettivi deve  essere
comunque effettuata entro il giorno 15 del mese successivo.
  Occorre  al  riguardo  precisare  che la  facolta'  di  annotazione
riepilogativa  mensile  dei  corrispettivi, appena  illustrata,  puo'
essere  esercitata  anche  dai  contribuenti  che  emettono  ricevuta
fiscale, in considerazione delle  disposizioni recate dal decreto del
Presidente della  Repubblica 9  dicembre 1996, n.  696, con  le quali
viene  stabilita   l'equiparazione  ai  fini  certificativi   tra  lo
scontrino e la ricevuta fiscale.
  E'   opportuno,  altresi',   ribadire  che   in  caso   di  esonero
dall'obbligo di  emissione dello  scontrino o della  ricevuta fiscale
restano  fermi i  termini  e le  modalita'  ordinarie di  annotazione
previsti  dall'art. 24,  comma 1,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 633 del 1972.
  Con il  comma 5 si  prevede la facolta'  di annotare le  fatture di
acquisto e  le bollette  doganali entro il  quarto mese  successivo a
quello di  ricevimento delle stesse. Tale  disposizione e' produttiva
di  effetti  anche per  la  documentazione  gia' presente  presso  il
contribuente ed i cui termini di annotazione, in base alla previgente
normativa, risultino gia' decorsi.
  Occorre inoltre,  rilevare che la  nuova disciplina non  incide sul
trattamento tributario delle operazioni intracomunitarie, considerato
che  le   stesse  sono   soggette,  per  il   particolare  meccanismo
applicativo, ad una autonoma regolamentazione.
  Viene, quindi,  consentito con  il comma 6  l'annotazione, mediante
documento  riepilogativo,  delle  fatture ricevute,  se  ciascuna  di
importo inferiore  a lire 300.000,  ed anche  se relative a  beni che
formano  oggetto dell'attivita'  propria dell'impresa  o dell'arte  e
professione. Su tale documento riepilogativo devono essere indicati i
numeri  attribuiti dal  destinatario  cui le  stesse si  riferiscono,
l'ammontare  imponibile complessivo  delle  operazioni e  l'ammontare
dell'imposta   distinti   per   aliquota   applicata.   Si   richiama
l'attenzione sul  contenuto della  disposizione in commento  la quale
assume notevole portata in  quanto innova profondamente le precedenti
disposizioni  contenute  nell'art.  25,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubbblica  n.  633 del  1972,  che  consentivano
l'annotazione riepilogativa solo per gli acquisti non relativi a beni
formanti oggetto  dell'attivita' propria  dell'impresa o  dell'arte o
professione.
  Il  comma  7  prevede  l'esonero dall'obbligo  di  annotazione  nel
registro  di  cui  all'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 633  del 1972,  delle fatture  di acquisto  di beni  e
servizi relativi ad operazioni  effettuate nel territorio dello Stato
o di altri  Stati comunitari, nonche' delle bollette  doganali per le
quali  non  sia  ammessa  la  detrazione  dell'I.V.A.  in  base  alle
disposizioni contenute nell'art. 19, secondo comma, del surrichiamato
decreto.
  Con  il  comma  8,  infine,   viene  prevista  la  facolta'  per  i
contribuenti  di annotare,  anziche' nell'apposito  registro previsto
dall'art.  10  del decreto  ministeriale  29  novembre 1978,  in  una
specifica sezione dei  registri di cui agli articoli 23,  24 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fornitura
degli   stampati  fiscali   (scontrini  fiscali,   ricevute  fiscali,
contrassegni I.V.A., ecc.), da parte  di tutti i soggetti interessati
siano questi tipografie, rivenditori o utilizzatori.
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  Si pregano gli uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.
                                          Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano