IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti; Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1995, n. 297, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del gia' citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste e' stato fissato nella misura del 6,25% annuo; Vista l'adesione del Ministero del tesoro; Ritenuta la necessita' di adeguare il saggio di interesse all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia; Decreta: Art. 1. Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene ridotto al 4,25% annuo.