IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356,
il quale ha  esteso la legge ed il regolamento  doganale del Regno ai
territori ad esso annessi in virtu' della legge 26 settembre 1920, n.
1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
  Visto il decreto interministeriale 18  giugno 1923, n. 7207, con il
quale  sono state  approvate le  norme di  attuazione concernenti  il
credito doganale nei territori suddetti;
  Visto il  decreto ministeriale  15 novembre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21  dicembre 1995, n. 297, con il  quale il saggio
di  interesse applicabile  alle  somme relative  ai diritti  doganali
ammessi al pagamento  posticipato concesso, ai sensi  dell'art. 3 del
gia'  citato  decreto ministeriale  18  giugno  1923, n.  7207,  agli
operatori presso la  dogana di Trieste e' stato  fissato nella misura
del 6,25% annuo;
  Vista l'adesione del Ministero del tesoro;
  Ritenuta  la   necessita'  di  adeguare  il   saggio  di  interesse
all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  saggio  degli  interessi  applicabili alle  somme  relative  ai
diritti doganali ammessi al  pagamento posticipato concesso, ai sensi
dell'art. 3  del decreto ministeriale  18 giugno 1923, n.  7207, agli
operatori presso la dogana di Trieste viene ridotto al 4,25% annuo.