IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria
1981), come risulta  modificato dall'art. 19 della  legge 22 dicembre
1984,  n.  887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu' del  quale  il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad  effettuare  operazioni  di
indebitamento nel  limite annualmente risultante nel  quadro generale
riassuntivo del bilancio di  competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati  di credito del  Tesoro, con l'osservanza  delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto  l'art.  9 del  decreto  -  legge  20  maggio 1993,  n.  149,
convertito  nella  legge 19  luglio  1993,  n.  237,  con cui  si  e'
stabilito, fra l'altro, che con  decreti del Ministro del tesoro sono
determinate ogni caratteristica, condizione  e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 7
maggio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.178 miliardi;
  Visto il  proprio decreto in data  23 aprile 1997, con  il quale e'
stata disposta  l'emissione delle prime due  tranches dei certificati
di credito del  Tesoro al portatore, della durata di  sette anni, con
godimento 1 maggio 1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro;
  Visto il  proprio decreto  del 24  febbraio 1994,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 50 del  2 marzo  1994, ed, in  particolare, il
secondo comma  dell'art. 4,  ove si prevede  che gli  "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
terza tranche dei certificati di  credito del Tesoro al portatore con
godimento 1  maggio 1997, della  durata sette anni,  fino all'importo
massimo  di  nominali   lire  3.000  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  23  aprile  1997 citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 23
aprile 1997.