IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'articolo  6, comma 3,  del decreto legislativo  30 dicembre
1992,  n.  502,  recante:   "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a  norma dell'articolo 1  della legge 23 ottobre  1992, n.
421", nel testo  modificato dal decreto legislativo  7 dicembre 1993,
n. 517;
  Ritenuto che,  in ottemperanza alle precitate  disposizioni, spetta
al  Ministro della  sanita'  di individuare  con  proprio decreto  le
figure professionali da formare  ed i relativi profili, relativamente
alle aree  del personale  sanitario infermieristico, tecnico  e della
riabilitazione;
  Ritenuto  di  individuare  con   singoli  provvedimenti  le  figure
professionali;
  Ritenuto di individuare la figura del terapista occupazionale;
  Visto il parere del Consiglio  superiore di Sanita', espresso nella
seduta del 15 maggio 1996;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato  espresso nella  adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
  Vista  la nota,  in  data 17  gennaio  1997 con  cui  lo schema  di
regolamento e' stato  trasmesso, ai sensi dell'articolo  17, comma 3,
della legge 23  agosto 1988, n. 400, al Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   E'  individuata   la   figura   professionale  del   terapista
occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale e'
l'operatore  sanitario che,  in  possesso  del diploma  universitario
abilitante,   opera    nell'ambito   della   prevenzione,    cura   e
riabilitazione dei  soggetti affetti da malattie  e disordini fisici,
psichici sia  con disabilita' temporanee che  permanenti, utilizzando
attivita' espressive, manuali -  rappresentative, ludiche, della vita
quotidiana.
  2. Il terapista occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del  medico, nell'ambito delle proprie  competenze ed in
collaborazione con altre figure socio - sanitarie:
  a) effettua  una valutazione funzionale e  psicologica del soggetto
ed  elabora, anche  in equipe  multidisciplinare, la  definizione del
programma riabilitativo,  volto all'individuazione ed  al superamento
dei  bisogni del  disabile  ed al  suo  avviamento verso  l'autonomia
personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale;
  b) tratta condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee
o  permanenti, rivolgendosi  a pazienti  di tutte  le eta';  utilizza
attivita' sia  individuali che di  gruppo, promuovendo il  recupero e
l'uso   ottimale   di    funzioni   finalizzate   al   reinserimento,
all'adattamento  e  alla   integrazione  dell'individuo  nel  proprio
ambiente personale, domestico e sociale;
  c) individua ed esalta gli aspetti motivazionali e le potenzialita'
di adattamento dell'individuo, proprie della specificita' terapeutica
occupazionale;
  d) partecipa alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o
in alternativa a specifici ausili;
  e)  propone,  ove necessario,  modifiche  dell'ambiente  di vita  e
promuove azioni educative verso il  soggetto in trattamento, verso la
famiglia e la collettivita';
  f) verifica le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata
e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale.
  3. Il terapista occupazionale svolge attivita' di studio e ricerca,
di didattica e di supporto in tutti gli ambiti in cui e' richiesta la
specifica professionalita'.
  4.  Il terapista  occupazionale  contribuisce  alla formazione  del
personale  di  supporto  e  concorre  direttamente  all'aggiornamento
relativo al proprio profilo professionale.
  5. Il terapista occupazionale svolge la sua attivita' professionale
in  strutture  sociosanitarie,  pubbliche  o private,  in  regime  di
dipendenza o libero professionale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il   testo  dell'art.  6,  comma    3,  del  D.Lgs.  30
          dicembre  1992, n.  502, nel testo  modificato dal D.Lgs. 7
          dicembre 1993,  n. 517, e' il seguente: "A  norma dell'art.
          1,  lettera o), della legge  23 ottobre 1992,  n.  421,  la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e  della    riabilitazione  avviene   in sede   ospedaliera
          ovvero  presso  altre  strutture  del  Servizio   sanitario
          nazionale  e istituzioni private  accreditate. I  requisiti
          di  idoneita' e  l'accreditamento delle    strutture   sono
          disciplinati      con        decreto     del       Ministro
          dell'universita'   e      della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  d'intesa  con il   Ministro della sanita'.  Il
          Ministro della  sanita' individua con  proprio  decreto  le
          figure  professionali da formare ed i relativi profili.  Il
          relativo    ordinamento   didattico e'  definito, ai  sensi
          dell'art. 9  della legge 19  novembre 1990,   n.  341,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'    e della ricerca
          scientifica   e tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'".
            -    Il comma   3  dell'art.  7 della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei Ministri) prevede
          che  con  decreto  ministeriale  possano  essere   adottati
          regolamenti  nelle    materie  di competenza del Ministro o
          di  autorita'   sottordinate   al  Ministro,    quando   la
          legge   espressamente   conferisca      tale  potere.  Tali
          regolamenti,  per materie di competenza di  piu'  Ministri,
          possono  essere    adottati  con decreti interministeriali,
          ferma   restando     la      necessita'    di      apposita
          autorizzazione  da    parte  della    legge.  I regolamenti
          ministeriali ed  interministeriali  non    possono  dettare
          norme  contrarie  a    quelle dei regolamenti emanati   dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma   4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che   gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.