Alle Universita' e, per conoscenza: Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Alle ragionerie provinciali dello Stato In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - cosi' come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - e' stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 3 febbraio 1997 lo schema - tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le universita' sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30 della citata normativa. Pertanto, le universita' dovranno inoltrare, per il tramite del proprio tesoriere (istituto incaricato del servizio di cassa), alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto compilato in ogni sua parte entro la scadenza prevista dal citato art. 30, e che di seguito si richiamano: per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio; per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente entro i mesi di aprile, luglio e ottobre. L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati "A", "B" e "C" alla presente circolare. In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti Enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468, che, in caso di inadempienza (intesa come mancato invio del prospetto, come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, o come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono, rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Tenuto conto delle esigenze di organizzazione e di messa a regime della rilevazione da parte delle universita' e dei loro tesorieri, si consente che, per la prima rilevazione da trasmettere (relativa alle previsioni 1997 e ai flussi di cassa al 30 giugno 1997), il prospetto possa pervenire alle ragionerie provinciali dello Stato entro il mese di agosto 1997. Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti con lo scrivente ufficio (ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Divisione VI - via XX Settembre 97 - Roma - tel. 06 / 47613790; fax 06 / 4814027) o con le competenti ragionerie provinciali dello Stato. Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio