Alle Universita'
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero  dell'universita'  e
                                  della   ricerca    scientifica    e
                                  tecnologica
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
  In attuazione di quanto disposto  dall'art. 30 della legge 5 agosto
1978, n.  468 -  cosi' come  modificato dall'art.  10 della  legge 23
agosto 1988, n.  362 - e' stato determinato con  decreto del Ministro
del  tesoro del  3  febbraio  1997 lo  schema  -  tipo del  prospetto
contenente  gli  elementi  previsionali  e  i  dati  periodici  della
gestione di cassa che le  universita' sono obbligate a trasmettere al
Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 30 della citata
normativa.
  Pertanto,  le universita'  dovranno inoltrare,  per il  tramite del
proprio tesoriere  (istituto incaricato del servizio  di cassa), alle
ragionerie  provinciali dello  Stato  competenti  per territorio,  il
prospetto compilato in ogni sua  parte entro la scadenza prevista dal
citato art. 30, e che di seguito si richiamano:
  per le previsioni del nuovo esercizio  e i risultati di cassa al 31
dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;
  per le successive revisioni delle previsioni annuali ed i risultati
di cassa  a tutto  il trimestre  precedente entro  i mesi  di aprile,
luglio e ottobre.
  L'esigenza di  evitare possibili incertezze e  consentire un esatto
consolidamento  dei  conti pubblici  richiede  che  il contenuto  del
prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite negli allegati
"A", "B" e "C" alla presente circolare.
  In  ordine  alla  trasmissione   dei  prospetti,  giova  richiamare
l'attenzione  di   codesti  Enti  sulle   disposizioni  sanzionatorie
previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge
n. 468, che,  in caso di inadempienza (intesa come  mancato invio del
prospetto, come ritardo rispetto  alle scadenze previste dalla legge,
o  come mancato  rispetto  delle direttive  emanate  con la  presente
circolare),   stabiliscono,   rispettivamente,  la   sospensione   di
qualsiasi versamento a  carico del bilancio dello Stato  e il divieto
di  effettuare prelevamenti  dalle  contabilita'  speciali presso  la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
  Tenuto conto delle  esigenze di organizzazione e di  messa a regime
della rilevazione da parte delle universita' e dei loro tesorieri, si
consente che, per la prima  rilevazione da trasmettere (relativa alle
previsioni 1997 e ai flussi di cassa al 30 giugno 1997), il prospetto
possa pervenire alle ragionerie provinciali dello Stato entro il mese
di agosto 1997.
  Per ogni  eventuale chiarimento potranno essere  presi contatti con
lo scrivente ufficio (ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. -
Divisione VI - via  XX Settembre 97 - Roma - tel.  06 / 47613790; fax
06 / 4814027) o con le competenti ragionerie provinciali dello Stato.
                        Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio