IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  15 febbraio 1963, n. 281, modificata  dalla legge 8
marzo 1968, n. 399, e dal  decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1968,  n. 152, concernente  la disciplina della  preparazione e
del commercio dei mangimi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
228, con il quale e'  stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli  animali, modificato da ultimo
attraverso  il  decreto 26  giugno  1996,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1996;
  Visto, in particolare, l'art. 3,  comma 1, nonche' l'art. 12, comma
1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  direttiva 97/6/CE  della  Commissione,  che modifica  la
direttiva 70/524/CEE nella parte relativa all'allegato I;
  Ritenuto necessario  adeguare la  vigente normativa  nazionale alle
disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;
  Visto  l'art. 6,  sub n),  della legge  23 dicembre  1978, n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato I  del decreto del  Presidente della Repubblica  1 marzo
1992, n.  228, e'  modificato conformemente all'allegato  al presente
decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla Corte  dei  conti  per  il
controllo preventivo  di legittimita'  ed entra  in vigore  il giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 105