IL GOVERNATORE
  Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante
versamento  di  contante presso  la  Banca  stessa  e di  fissare  le
modalita' di movimentazione delle somme depositate;
  Visti  i  propri provvedimenti  27  maggio  1994 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  142 del  20 giugno  1994) e  17 ottobre  1996
(pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  249 del  23 ottobre  1996)
emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;
  Considerata  l'esigenza  di  garantire alle  banche  la  liquidita'
infragiornaliera per  il regolamento su  base lorda dei  pagamenti di
maggior importo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                   Mobilizzazione infragiornaliera
                     della riserva obbligatoria
  Le  banche possono  movimentare  in corso  di  giornata la  riserva
obbligatoria  costituita  presso la  Banca  d'Italia  per un  importo
corrispondente al 10 per cento  della riserva dovuta in aggiunta alla
movimentazione consentita  dal combinato disposto dell'art.  5, comma
2, del provvedimento  27 maggio 1994 e dell'art.  1 del provvedimento
17 ottobre 1996 richiamati nel preambolo.
  La percentuale di cui al  comma precedente potra' essere modificata
temporaneamente  in  corso  di  giornata, al  fine  di  agevolare  il
regolare  funzionamento  del  sistema  dei pagamenti.  In  tal  caso,
esclusa ogni altra  forma di pubblicita' legale,  qualora la modifica
riguardi  tutte le  banche,  la Banca  d'Italia  provvedera' a  darne
comunicazione  traminte circuito  informativo telematico;  qualora la
stessa riguardi  singole banche, viceversa, queste  saranno avvertite
per le vie brevi.