IL GOVERNATORE Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di fissare le modalita' di movimentazione delle somme depositate; Visti i propri provvedimenti 27 maggio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1994) e 17 ottobre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996) emanati in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato; Considerata l'esigenza di garantire alle banche la liquidita' infragiornaliera per il regolamento su base lorda dei pagamenti di maggior importo; Dispone: Art. 1. Mobilizzazione infragiornaliera della riserva obbligatoria Le banche possono movimentare in corso di giornata la riserva obbligatoria costituita presso la Banca d'Italia per un importo corrispondente al 10 per cento della riserva dovuta in aggiunta alla movimentazione consentita dal combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del provvedimento 27 maggio 1994 e dell'art. 1 del provvedimento 17 ottobre 1996 richiamati nel preambolo. La percentuale di cui al comma precedente potra' essere modificata temporaneamente in corso di giornata, al fine di agevolare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. In tal caso, esclusa ogni altra forma di pubblicita' legale, qualora la modifica riguardi tutte le banche, la Banca d'Italia provvedera' a darne comunicazione traminte circuito informativo telematico; qualora la stessa riguardi singole banche, viceversa, queste saranno avvertite per le vie brevi.