IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza in data 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo successivo con la quale, in considerazione dell'allarmante diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di specie animali e di dichiarazioni scientifiche sulla possibilita' di estendere le metodiche relative a tale pratica alla specie umana, e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale; Considerato che la perdurante mancanza di qualsiasi regolamentazione in materia di clonazione umana o animale puo' comportare sperimentazione e interventi, senza alcuna garanzia di tutela della salute pubblica; Rilevato che, anche sulla base del lavoro svolto dalla commissione di studio appositamente istituita, l'ufficio legislativo del Ministero della sanita' ha elaborato uno schema di disegno di legge gia' diramato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre amministrazioni interessate; Ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni per prorogare l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997; Ordina: Art. 1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza, datata 5 marzo 1997, con la quale e' stato disposto il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, e' prorogata per la durata di novanta giorni.