IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria  ordinanza in data 5 marzo  1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  55 del  7  marzo
successivo   con   la   quale,  in   considerazione   dell'allarmante
diffondersi di notizie di stampa su ripetuti episodi di clonazione di
specie animali e di  dichiarazioni scientifiche sulla possibilita' di
estendere le metodiche relative a  tale pratica alla specie umana, e'
stato  disposto,  in  attesa   di  un'idonea  disciplina  di  livello
legislativo,   il   temporaneo   divieto  di   qualsiasi   forma   di
sperimentazione  e di  intervento,  comunque praticata,  finalizzata,
anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;
  Considerato    che   la    perdurante    mancanza   di    qualsiasi
regolamentazione  in  materia  di  clonazione umana  o  animale  puo'
comportare  sperimentazione e  interventi, senza  alcuna garanzia  di
tutela della salute pubblica;
  Rilevato che, anche sulla base  del lavoro svolto dalla commissione
di   studio  appositamente   istituita,  l'ufficio   legislativo  del
Ministero della sanita'  ha elaborato uno schema di  disegno di legge
gia' diramato  alla Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  ed altre
amministrazioni interessate;
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono   le  ragioni  per  prorogare
l'efficacia della predetta ordinanza del 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per i  motivi specificati in premessa,  l'efficacia dell'ordinanza,
datata 5  marzo 1997, con  la quale e'  stato disposto il  divieto di
qualsiasi  forma   di  sperimentazione  e  di   intervento,  comunque
praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o
animale, e' prorogata per la durata di novanta giorni.