IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 ottobre 1978, n. 833;
  Vista la propria  ordinanza in data 5 marzo  1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 55 del  7 marzo  successivo, con la  quale, in
considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi
pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente  assistita, e' stato disposto il
temporaneo  divieto   di  ogni  forma  di   remunerazione  diretta  o
indiretta, immediata  o differita,  in denaro  od in  qualsiasi altra
forma, per la cessione di  gameti, embrioni o, comunque, di materiale
genetico,  nonche'  di  ogni  forma  di  intermediazione  commerciale
finalizzata  a  tale   cessione  e  di  ogni   forma  di  incitamento
all'offerta  del  predetto  materiale  e di  diffusione  di  messaggi
recanti tale offerta;
  Considerato che la perdurante  mancanza di ogni regolamentazione in
materia,  in quanto  potenzialmente  in grado  di  estendere in  modo
incontrollato, se non ingannevole, i casi  di cessione di gameti o di
altro  materiale   genetico,  puo'   determinare,  seri   rischi  per
l'integrita'  delle  persone  e,  piu' in  generale,  per  la  salute
pubblica;
  Considerato  che   numerose  proposte   di  legge  in   materia  di
procreazione  assistita sono  all'esame della  XII commissione  della
Camera dei deputati, la quale ha proceduto alla nomina di un comitato
ristretto per la redazione di un testo unificato;
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono   le  ragioni  per  prorogare
l'efficacia  della predetta  ordinanza del  5  marzo 1997  e che,  in
attesa della disciplina legislativa, e' necessario vietare la pratica
di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte di centri
che  non hanno  ottemperato al  disposto dell'art.  3 della  medesima
ordinanza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per   i  motivi   specificati   in   premessa,  l'efficacia   delle
disposizioni contenute  negli articoli 1  e 2 dell'ordinanza  5 marzo
1997,  recante divieto  di  commercializzazione e  di pubblicita'  di
gameti  ed embrioni  umani, e'  prorogata  per la  durata di  novanta
giorni;