A tutte le Compamare
                                  A tutti i Circomare
                                  A tutte le Locamare
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  M.C.T.C. - S.A.N.I.
                                  Al    Comando    generale     delle
                                  capitanerie di porto
                                  A tutte le direzioni marittime
  La Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, ha pubblicato la
legge n. 647 del 23 dicembre  1996 che ha convertito il decreto-legge
n. 535 del 21 ottobre 1996 recante disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale.
  Gli  articoli  6,  10,  11,  15  e  17  del  provvedimento  dettano
disposizioni  in materia  di  nautica  da diporto,  per  le quali  si
forniscono, per  uniformita' di indirizzo, i  criteri di applicazione
di carattere generale che seguono.
  A) L'art. 6,  comma 1, recita "A decorrere dal  1 gennaio 1995 sono
esenti dalla tassa di stazionamento di  cui all'art. 17 della legge 6
marzo  1976, n.  51 e  successive modificazioni  ed integrazioni,  le
unita' da diporto  possedute ed utilizzate da enti  e da associazioni
di  volontariato,   esclusivamente  ai  fini  di   prevenzione  degli
incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
  In   assenza  di   una  normativa   che  disciplini   espressamente
l'attivita'  del  volontariato,  si   ritiene  opportuno  fornire  le
seguenti   precisazioni   per   il   riconoscimento   del   beneficio
dell'esenzione  dal pagamento  della  tassa di  stazionamento per  le
unita' di cui trattasi.
  1)  Gli  enti  e  le associazioni  di  volontariato  devono  essere
iscritti presso gli organismi provinciali della protezione civile che
provvedono  a rilasciare  apposita dichiarazione  nella quale  devono
essere indicate  specificatamente le unita'  da diporto che  l'ente o
associazione  pone a  disposizione  dell'organo  provinciale ai  fini
della prevenzione degli  incidenti nelle acque marittime  o in quelle
interne, nonche' per l'assistenza a persone o al loro soccorso.
  2) Gli  enti e  le associazioni  di volontariato  possono impiegare
dette  unita',  sia  in  caso di  emergenza  sia  per  esercitazioni,
nell'ambito  della  provincia nella  quale  sono  iscritte. Gli  enti
medesimi possono  utilizzare dette  unita' anche in  province diverse
previa  autorizzazione  dell'organismo  della  protezione  civile  di
iscrizione.
  La dichiarazione di  cui al punto 1), nonche'  le autorizzazioni di
cui al punto 2), rilasciate dall'organismo provinciale per operare in
sedi  diverse   devono  essere  inviate  alla   competente  autorita'
marittima o  a quella delle  acque interne, nella  cui circoscrizione
l'unita'  normalmente  staziona  o   viene  utilizzata  nei  casi  di
emergenza o per le esercitazioni.
  B)  Il medesimo  art. 6,  comma  2, recita  "In caso  di mancato  o
parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il
tributo evaso, di cui all'art. 13  della legge 5 maggio 1989, n. 171,
sono versati all'ufficio del registro competente per territorio".
  La norma in questione supera il  disposto dell'art. 6, comma 2, del
decreto  ministeriale 10  gennaio 1991,  n.  77, che  e', quindi,  da
ritenersi tacitamente abrogato. Le  somme riscosse in applicazione di
sanzioni amministrative per violazione alle norme che disciplinano la
tassa  di stazionamento  sono conferite  allo Stato,  con gli  stessi
criteri  e modalita'  stabilite per  le altre  sanzioni previste  dal
codice  della navigazione  e dalla  legge sulla  nautica da  diporto,
anche per quanto concerne la riscossione coattiva.
  C) L'art.  10 prevede la  "Istituzione del titolo  professionale di
conduttore per  le imbarcazioni  da porto adibite  a noleggio  per le
acque marittime ed interne". Il  titolo si aggiunge agli altri titoli
professionali  marittimi e  della navigazione  interna gia'  previsti
dagli articoli  123 e  130 del codice  della navigazione,  ed abilita
esclusivamente  alla assunzione  del comando  e della  condotta delle
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.
  I  commi  da  2  a  5 definiscono  i  requisiti  necessari  per  il
conseguimento del titolo di  conduttore delle imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio per il personale della navigazione marittima e per
quello della navigazione nelle acque interne.
  Al riguardo si  precisa che per conseguire  il titolo professionale
di conduttore  delle imbarcazioni  da diporto  adibite a  noleggio e'
richiesto il possesso di entrambe le abilitazioni (a motore ed a vela
- senza  limiti ovvero  entro sei  miglia) di  cui all'art.  20 della
legge  n. 50  del  1971  e successive  modificazioni,  a seconda  che
trattasi di navigazione marittima o di quella nelle acque interne.
  Al fine di superare talune incertezze in passato manifestate, sulla
applicazione  della precedente  normativa,  il comma  6 dell'art.  10
chiarisce definitivamente  che anche coloro  che sono in  possesso di
altri titoli professionali marittimi di cui ai ricordati articoli 123
e 130 del codice della navigazione, possono comandare imbarcazioni da
diporto adibite  al noleggio nei  limiti di navigazione  stabiliti da
ciascun titolo.
  Applicati  al  settore del  diporto,  i  limiti di  navigazione  di
ciascun titolo professionale per assumere  il comando delle unita' da
diporto in noleggio, sono i seguenti:
  capitano di lungo corso e aspirante C.L.C., navigazione illimitata;
padrone marittimo, entro il Mediterraneo; marinaio autorizzato, lungo
le coste continentali ed insulari del Mediterraneo; capo barca per il
traffico  nello  Stato,  lungo  le  coste  continentali  ed  insulari
dell'Italia e  comunque entro il  limite del mare  territoriale; capo
barca  per   il  traffico   locale,  navigazione   all'interno  della
giurisdizione del  compartimento di iscrizione dell'unita'  e dei due
compartimenti limitrofi:
  coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 130 del C.N.
possono comandare le  imbarcazioni da diporto in  noleggio solo nelle
acque interne.
  Il comma 7  dell'art. 10 individua le autorita'  marittime o quelle
della  navigazione   interna  competenti   al  rilascio   del  titolo
professionale  di  cui  trattasi.  Il modello  di  attestato  per  il
conferimento  del titolo  professionale  e'  quello pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997.
  Il comma 8 dell'art. 10 nel  definire il contenuto dei contratti di
locazione  e di  noleggio  di  unita' da  diporto,  alla lettera  b),
stabilisce  che le  unita' da  diporto utilizzate  nell'esercizio del
noleggio non  possono trasportare piu' di  dodici passeggeri, escluso
l'equipaggio.
  Il ricordato  limite dei  dodici passeggeri  costituisce anticipata
attuazione  di quanto  previsto dalla  direttiva del  Consiglio della
Unione europea in  materia di sicurezza per  il trasporto passeggeri,
con la quale, al  fine di un piu' elevato grado  di sicurezza in mare
dei  cittadini  dell'Unione,  si  e' previsto  quale  discrimine  per
l'applicabilita'  o  meno della  normativa  di  cui alla  convenzione
S.O.L.A.S. (Safety of  life at sea) proprio il  numero dei passeggeri
trasportati (superiore  o inferiore a dodici),  qualsivoglia siano le
dimensioni  dell'unita'  o  la classificazione  amministrativa  della
stessa (da diporto o da traffico).
  Con  il recepimento  di tale  disposizione vengono  cosi del  tutto
superati  i  dubbi  e  le   incertezze  in  passato  sollevate  sulla
distinzione tra  time charter di  unita' per trasporto  passeggeri, e
noleggio di unita'  da diporto; il dato oggettivo  oggi fornito dalla
norma  da' garanzia  di chiara  distinzione tra  le due  categorie di
attivita' quanto mai importante sia per la sicurezza dei trasportati,
sia per una corretta concorrenza commerciale tra operatori.
  Le  unita' da  diporto, impiegate  nell'attivita' di  noleggio, per
poter  trasportare  un  numero   di  passeggeri  superiore  a  quello
stabilito devono essere preventivamente trasferite nei registri delle
navi  minori e  galleggianti di  cui  all'art. 146  del codice  della
navigazione,  non  potendosi  piu'  ad  esse  applicare  la  speciale
normativa sul diporto.
  Secondo il chiaro dettato della norma di cui alla ricordata lettera
b)  del   comma  8  la   limitazione  dei  dodici   passeggeri  trova
applicazione per le sole unita' da diporto in noleggio.
  Si ricorda infine  che ai sensi dell'art. 37 della  legge n. 50 del
1971,  e  successive  modificazioni,  per  le  navi  da  diporto,  la
competente autorita'  marittima provvede al rilascio  del "ruolino di
equipaggio"   nel    quale   devono   essere   annotati    i   membri
dell'equipaggio, aventi titoli professionali marittimi, e le relative
qualifiche  rivestite a  bordo;  naturalmente  la disposizione  trova
applicazione anche  per le  imbarcazioni da  diporto in  noleggio per
quanto concerne  i soggetti in  possesso del titolo  professionale di
cui all'art. 10  in esame. Per il rilascio ed  il rinnovo del ruolino
di  equipaggio alle  unita' in  questione  si osservano  le norme  in
materia previste per l'armamento delle navi minori e galleggianti.
  Il comma  10 del  medesimo art.  10, prevede:  "l'utilizzazione dei
natanti da diporto per l'esercizio della locazione e del noleggio per
finalita'  ricreative  nonche' per  gli  usi  turistici di  carattere
locale e' disciplinata,  anche per quanto concerne  i requisiti della
loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorita' marittime
o locali".
  La norma e' volta a  consentire una disciplina necessariamente piu'
flessibile e  maggiormente aderente alle  realta' e agli  usi locali,
per  l'utilizzazione  di  piccoli   mezzi  nautici  finalizzata  allo
svolgimento di attivita' turistiche locali.
  A titolo  esemplificativo e di  orientamento, si ricordano:  lo sci
nautico per conto  terzi, il volo ascensionale, il  traino di piccoli
gommoni (c.d.  banane - boat), le  brevi gite turistiche in  mare, le
visite alle bellezze naturali delle  coste (grotte marine, ecc.) o di
fondali marini anche con il trasporto di sportivi.
  In relazione  a quanto sopra,  le autorita' marittime  (Compamare e
Circomare) d'intesa con gli enti  locali (regione, comune, aziende di
soggiorno, operatori  turistici del  settore, ecc.)  provvederanno ad
individuare  quelle  micro  attivita'  di  carattere  stagionale  che
vengono svolte nella zona con l'impiego dei natanti da diporto.
  Le ordinanze  di cui trattasi dovranno  essenzialmente preoccuparsi
di  dettare   la  disciplina  dell'utilizzo  dei   mezzi  stessi  con
particolare  riferimento alla  sicurezza  della  navigazione ed  alla
incolumita' degli utenti di detti servizi ed infine alla salvaguardia
delle persone impegnate in attivita' balneari o ricreative.
  Si  evidenzia  con  l'occasione  che  la  norma  stessa  conferisce
all'autorita'  marittima   il  potere  -  dovere   di  stabilire  una
disciplina differenziata che tenga  conto delle caratteristiche meteo
-  marine  della  zona,  del  concreto  utilizzo  dei  mezzi  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui trattasi, stabilendo al riguardo i
limiti dalla costa dalla quale i mezzi possono allontanarsi o entro i
quali non debbono avvicinarsi alla riva le dotazioni di sicurezza per
tutti i trasportati, i requisiti di  coloro che assumono il comando o
la condotta delle unita' da diporto interessate, le autorizzazioni di
polizia e  di commercio di  cui devono  essere muniti i  soggetti che
svolgono  le   attivita'  in   questione,  le   polizze  assicurative
necessarie a  garanzia dei  clienti di  dette attivita',  nonche' per
responsabilita' civile verso terzi.
  Il comma  11 del  medesimo art.  10 ha  sostituito l'art.  15 della
legge 5 maggio 1989, n. 171.  Il provvedimento in esame, innovando la
precedente normativa, consente  l'utilizzazione mediante contratti di
locazione o  di noleggio oltre  che delle imbarcazioni e  dei natanti
anche delle navi da diporto.
  Per  l'esercizio  dell'attivita'  non e'  richiesta  una  specifica
autorizzazione.
  Le societa' o ditte  individuali, aventi stabile organizzazione nel
territorio comunitario, per poter esercitare l'attivita' di locazione
o di noleggio con le unita' da diporto, devono essere iscritte presso
la  competente  camera di  commercio.  Il  certificato di  iscrizione
ovvero  una dichiarazione  sostitutiva di  notorieta' contenente  gli
estremi della  iscrizione dell'impresa per tale  attivita' unitamente
alla domanda ed alla licenza di navigazione, devono essere presentati
all'Ufficio marittimo di iscrizione (per  le navi e le imbarcazioni).
Il predetto ufficio provvede ad  apporre nel registro e sulla licenza
di navigazione la seguente annotazione:
  "L'unita' e'  impiegata nell'attivita' di  locazione/noleggio dalla
soc./ditta ................ con sede in ....... iscritta al n. ......
del registro delle imprese della Camera di commercio di .............
  La  medesima e'  autorizzata a  trasportare fino  a 12  passeggeri,
escluso  l'equipaggio"  (quest'ultima  annotazione solo  in  caso  di
noleggio dell'unita').
  Per  le unita'  abilitate  a trasportare  un  numero di  passeggeri
inferiore  a 12,  il  numero delle  persone  trasportabili e'  quello
annotato sulla licenza di navigazione.
  Le successive variazioni o  cancellazioni possono essere effettuate
solo dall'ufficio di iscrizione.
  A tale scopo gli uffici marittimi periferici, anche in relazione ad
eventuali indagini conoscitive sullo  sviluppo del fenomeno in esame,
devono  istituire   un  apposito  elenco,  da   tenere  costantemente
aggiornato,  in cui  dovranno essere  annotate le  unita' da  diporto
iscritte  nei   propri  registri  (navi  e   imbarcazioni)  impiegate
nell'attivita' di locazione e/lo di noleggio.
  In attesa della emanazione del  regolamento per la disciplina delle
condizioni   di  sicurezza   delle   unita'   da  diporto   impiegate
nell'attivita' di  noleggio, annunciato al successivo  comma 13, alle
unita'  in questione  devono essere  strettamente applicate  le norme
regolamentari   e   di   sicurezza   attualmente   vigente   (decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n.  232) con particolare riferimento ai
mezzi di salvataggio ed alle dotazioni di sicurezza nonche' al numero
massimo delle persone che possono essere trasportate.
  D)  L'art. 11  della legge  fissa definitivamente  il limite  della
potenza massima del motore e le relative cilindrate oltre le quali e'
richiesto il possesso della patente nautica.
  Si ritiene opportuno evidenziare - onde prevenire ulteriori quesiti
in merito  - che  il comma 4  del medesimo articolo  11, il  quale ha
introdotto il divieto  di procedere alla omologazione  dei motori, da
installare a  bordo delle unita'  da diporto, in grado  di sviluppare
potenze  superiori al  30% a  quelle per  le quali  l'omologazione e'
stata richiesta, e' diretto agli enti tecnici che devono procedere al
collaudo  dei  motori ed  al  rilascio  del relativo  certificato  di
omologazione.
  E)   L'art.   15   della  citata   legge,   nell'apportare   alcune
semplificazioni  relative alla  procedura a  osservare all'arrivo  ed
alla partenza delle  navi dal porto, al quarto comma  prevede che gli
articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle
unita'  da  diporto. La  norma  in  esame, chiarisce  definitivanente
alcune incertezze  riguardanti le  formalita' richieste  all'arrivo o
alla partenza  delle unita' da  diporto. Con l'entrata in  vigore del
provvedimento legislativo,  per tutte le unita'  da diporto, comprese
le navi  da diporto, resta  definitivamente confermato che  non trova
applicazione  il  disposto  del   secondo  comma  dell'art.  380  del
regolamento al  codice della  navigazione, ne'  conseguentemente sono
dovuti i tributi previsti dalla legge n. 255/1991.
  F) L'art. 17 della legge reca la sanatoria per quei diportisti che,
erroneamente,   negli   anni   1992  e   1993,   avevano   effettuato
compensazione tra somme  in eccedenza versate e  quelle invece dovute
negli anni  stessi per tassa  di stazionamento  di cui alla  legge n.
202/1991. Come e' noto tale ultima legge prevedeva la possibilita' di
compensazione solamente  tra importi  dovuti nell'anno 1992  e quelli
versati in eccedenza nel 1991.
  I  comandi in  indirizzo  sono invitati  a  rappresentare a  questo
Ministero eventuali problematiche che  dovessero insorgere in sede di
applicazione delle disposizioni di cui sopra o ad inoltrare richiesta
di ulteriori  chiarimenti ritenuti necessari  o utili ai fini  di una
corretta applicazione della normativa di cui trattasi.
  Si pregano infine  i medesimi comandi di estendere  le direttive di
cui  sopra  alle  dipendenti  Delemare autorizzate  alla  tenuta  dei
registri delle imbarcazioni da diporto.
 Il Ministro: Burlando
Registrata alla Corte dei conti il 23 maggio 1997
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 353