IL DIRIGENTE
  CAPO  DELLA SEGRETERIA  DELCOMITATO NAZIONALE  PER LA  TUTELA E  LA
VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE  E DELLE  INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  del 18 settembre
1969, con il quale e'  stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei vini  "Ghemme"  ed e'  stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il  decreto ministeriale 28  febbraio 1995 con il  quale sono
state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione;
  Vista la domanda, presentata  dagli interessati, intesa ad ottenere
il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita per i vini sopra "Ghemme";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Ghemme"  e del  relativo  disciplinare di  produzione formulata  dal
Comitato stesso,  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale n.  34 dell'11
febbraio 1997;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata e  garantita per i vini "Ghemme"
e  all'approvazione  del  relativo   disciplinare  di  produzione  in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni   di  origine   controllata  e   garantita  vengano
riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine  controllata  dei   vini  "Ghemme",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre
1969  e' riconosciuta  come  denominazione di  origine controllata  e
garantita ed e' approvato, nel  testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  e garantita  "Ghemme" e'
riservata  ai vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti  nel disciplinare  di  produzione  di cui  al  comma 1  del
presente articolo  le cui norme  entrano in vigore a  decorrere dalla
vendemmia 1997.