IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DELCOMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Ghemme" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini sopra "Ghemme"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Ghemme" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Ghemme", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.