IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di declaratoria  della regione  Piemonte degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati dalle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  gelate  dal 23  marzo 1997  al 29  aprile 1997  nella provincia  di
Novara;
  gelate  dal 28  marzo 1997  al 19  aprile 1997  nella provincia  di
Cuneo;
  gelate  dal 30  marzo 1997  al 21  aprile 1997  nella provincia  di
Torino;
  gelate dal  17 aprile  1997 al  19 aprile  1997 nella  provincia di
Alessandria;
  gelate dal  17 aprile  1997 al  24 aprile  1997 nella  provincia di
Vercelli;
  gelate dal  18 aprile  1997 al  19 aprile  1997 nella  provincia di
Asti;
   grandinate 27 aprile 1997 nella provincia di Asti;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni  alle produzioni  nei sottoelencati territori  agricoli, in
cui  possono trovare  applicazione le  specificate provvidenze  della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Alessandria:  gelate  dal  17  aprile   1997  al  19  aprile  1997,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  c),  d),  nel
territorio  dei comuni  di  Alessandria, Alice  Bel Colle,  Avolasca,
Brignano-Frascata,  Casal  Cermelli, Casalnoceto,  Casasco,  Cassine,
Cereseto,  Dernice,   Garbagna,  Gremiasco,   Momperone,  Montegioco,
Montemarzino, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pontecurone, Pozzol Groppo,
Ricaldone,  San  Sebastiano  Curone, Tortona,  Trisobbio,  Viguzzolo,
Visone;
  Asti:
  gelate dal  18 aprile 1997  al 19  aprile 1997, provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere c), d), f), nel territorio dei comuni di
Agliano,  Albugnano, Asti,  Belveglio, Bruno,  Calamandrana, Canelli,
Cantarana,  Castel  Boglione,  Castell'Alfero,  Castello  di  Annone,
Castelnuovo  Belbo,   Castelnuovo  Calcea,  Castelnuovo   Don  Bosco,
Cortiglione,   Ferrere,   Incisa   Scapaccino,   Maranzana,   Moasca,
Mombaruzzo,  Mombercelli,   Monastero  Bormida,   Moncucco  Torinese,
Mongardino,   Montabone,   Montegrosso   D'Asti,   Montiglio,   Nizza
Monferrato,  Portacomaro, Refrancore,  Rocchetta Tanaro,  San Damiano
D'Asti, San Marzano Oliveto,  Sessame, Vaglio Serra, Vigliano D'Asti,
Vinchio;
  grandinate del 27 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma
2, lettere c), d), f), nel  territorio dei comuni di Castel Rocchero,
Nizza Monferrato, Vaglio Serra;
  Cuneo: gelate dal  28 marzo 1997 al 19 aprile  1997, provvidenze di
cui  all'art. 3,  comma 2,  lettere c),  d), f),  nel territorio  dei
comuni di  Alba, Bagnolo  Piemonte, Baldissero D'Alba,  Barge, Busca,
Canale,  Caraglio, Castellar,  Castino, Cherasco,  Corneliano D'Alba,
Cortemilia,  Cuneo,   Envie,  Fossano,  Guarene,   Lagnasco,  Levice,
Magliano Alfieri,  Manta, Mondovi', Monforte D'alba,  Montaldo Roero,
Monteu  Roero, Monticello  D'Alba, Piasco,  Piobesi D'Alba,  Revello,
Saluzzo,   Sanfront,  Sant'Albano   Stura,  Savigliano,   Scarnafigi,
Sommariva  Perno, Valgrana,  Verzuolo,  Vezza D'Alba,  Villafalletto,
Villar San Costanzo;
  Novara: gelate dal 23 marzo 1997  al 29 aprile 1997, provvidenze di
cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), nel territorio dei comuni di
Arona,  Carpignano Sesia,  Cavaglietto,  Ghemme, Romentino,  Sizzano,
Suno, Varallo Pombia;
  Torino: gelate dal 30 marzo 1997  al 21 aprile 1997, provvidenze di
cui all'art.  3, comma 2, lettere  c), d), f), g),nel  territorio dei
comuni  di  Andezeno,  Arignano, Bibiana,  Borgomasino,  Bricherasio,
Caluso,  Caravino,  Cavour,   Chieri,  Chivasso,  Collegno,  Cumiana,
Frossasco, Garzigliana, Giaveno, Maglione, Montaldo Torinese, Osasco,
Pavarolo,  Pecetto Torinese,  Pinerolo,  Pino  Torinese, San  Giorgio
Canavese, Scalenghe;
  Vercelli: gelate dal 17 aprile  1997 al 24 aprile 1997, provvidenze
di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), nel territorio dei comuni
di  Alice  Castello,  Bianze', Borgo  D'Ale,  Cavaglia,  Moncrivello,
Saluggia, Viverone.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto